XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 221
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è
finalizzata ad introdurre nella legge 22 aprile 1941, n. 633,
recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio", una specifica tutela del diritto
d'autore relativa alle opere "a fumetti", diritto che
evidentemente il legislatore non ha al tempo considerato
all'interno della legge, anche perché questa originale
attività artistica e letteraria, pur essendo nata
nell'ottocento, vedrà il suo sviluppo effettivo in Italia
negli anni post bellici.
La citata legge sul diritto d'autore n. 633 del 1941, pur
prevedendo al titolo I la protezione delle "opere dell'ingegno
di carattere creativo", includendo tra queste anche le opere
della scultura, della pittura, dell'arte del disegno,
eccetera, di fatto non prevede alcuna protezione del diritto
d'autore per quanto riguarda la specifica forma espressiva
conosciuta in Italia come "fumetto". Un'arte narrativa che in
altri Paesi, come ad esempio la Francia, gode di una
attenzione e di riconoscimenti culturali e normativi certi e
adeguati. Un'arte narrativa antica che affonda le sue radici
nel settecento e nell'ottocento. Antenati del moderno fumetto,
come gli autori inglesi William Hogarth (1797-1864), Thomas
Rowlandson (1756-1827) e James Gillray (1757-1815) produssero
già in quegli anni veri e propri fumetti con didascalie. Si
ricordano tra gli altri il tedesco Wilhelm Busch (1832-1908),
creatore tra l'altro di Max und Moritz, due terribili monelli,
precursori degli altrettanto terribili Bibì e Bibò di Rudolph
Dirks, il belga Richard de Querelle, che nel 1843 pubblicò un
vero e proprio album a fumetti. L'italo-brasiliano
Angelo Agostini e il francese George Colomb (1856-1945), lo
svizzero Rodolphe Topffer (1799-1846), autore sin dal 1827 di
numerose storie illustrate pubblicate direttamente in volume a
decorrere dal 1833. Una storia ricca e antica, anche se la
nascita "ufficiale" del fumetto come mezzo di comunicazione di
massa si fa coincidere con la sua diffusione alla fine del
secolo scorso negli Stati Uniti, grazie alla concorrenza tra
gli editori Joseph Pulitzer e William Randolph Hearst, che
puntarono proprio sui fumetti per lanciare le edizioni
domenicali dei loro quotidiani. In Italia, nonostante il
positivo sviluppo che questa forma di arte narrativa ha avuto
negli anni '50 e '60, non c'è stata la giusta attenzione
istituzionale e culturale che sarebbe stata necessaria e, come
afferma giustamente Gianfranco Goria, presidente
dell'associazione professionale "Anonima Fumetti" e direttore
del Centro nazionale del fumetto, ancora oggi "(...)
nonostante il peso dell'opera di autori come Hugo Pratt e
degli altri grandi autori, in Italia non possiamo prenderci il
lusso di considerare acquisito il concetto di fumetto come
arte e forma narrativa". Un dato positivo di controtendenza in
questo senso è rappresentato dalla scelta della direzione del
Salone del libro di Torino che ha attivato e potenziato, ogni
anno di più, gli spazi e gli interventi culturali a sostegno
del fumetto italiano ed internazionale.
L'obiettivo è di aprire canali di comunicazione ed offrire
nuove occasioni agli autori quanto ai lettori, anche per
rispondere ad una crisi che coinvolge il fumetto, il cinema,
il teatro e altre forme artistiche che hanno bisogno di tempi
di realizzazione e di metabolizzazione più lenti, più reali
rispetto ad altre più moderne forme di comunicazione. Una
crisi che è stata influenzata anche dalla relativa
ristrettezza dell'editoria del fumetto nel nostro Paese,
nonostante il contributo di un editore come Bonelli, che ha
"marcato" il fumetto italiano e al quale va il merito di aver
dato la possibilità di sopravvivere ad una grossa fetta del
fumetto italiano. In sostanza, se da una parte le finalità
della presente proposta di legge sono quelle della estensione
di un diritto, riconosciuto per legge, ad una categoria di
operatori ad oggi esclusi dai benefìci di tali diritti,
dall'altra questa iniziativa, pur necessariamente limitata,
può costituire un primo importante passo per qualificare
sempre più il fumetto come mezzo di comunicazione di massa,
espressione artistica e strumento culturale, nel momento in
cui anche in Italia sembra cominciare ad affermarsi il
riconoscimento del valore di questo linguaggio, non soltanto a
fini narrativi, ma anche nella comunicazione. Giova ricordare
in questa sede che anche la Camera dei deputati, nella XIII
legislatura, ha positivamente utilizzato la forza comunicativa
del fumetto, rivolto prevalentemente ai giovani, ma non solo,
allo scopo di avvicinarli alla conoscenza delle istituzioni.
In Europa, la Francia resta il Paese europeo che più di tutti
ha saputo tutelare e valorizzare questa specifica forma di
letteratura scritta e disegnata. In quel Paese a sostegno del
fumetto è intervenuto direttamente il Governo, attraverso uno
specifico accordo con il Centro nazionale del fumetto. Sono
intervenuti il Ministero della cultura, il Centro nazionale
del libro e il Centro nazionale di arti plastiche per
incrementare le azioni di sensibilizzazione presso il pubblico
e per allargare la presenza di autori di fumetto nelle
strutture scolastiche. Sono stanziati fondi per la produzione
di audiovisivi e CD-rom sui fumetti. Sono previsti
interventi di sostegno, in termini di contributi finanziari e
di servizi, alle nuove reti editoriali e di distribuzione
create dagli autori. Interventi di qualità e standard
operativi rispetto ai quali l'Italia è in grande ritardo
culturale. Ritardo in parte ascrivibile anche alla mancanza di
organizzazione e coordinamento degli stessi operatori del
settore che, solo oggi, cominciano a definire le prime forme
di collegamento tra loro, per la tutela della categoria e la
valorizzazione del proprio lavoro artistico.
Nel comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di
legge si provvede a tutelare i diritti degli autori dei
disegni per cartoni animati, utilizzati in opere
cinematografiche, introducendo una disposizione in materia
nell'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
L'articolo 2 della proposta di legge, che introduce la
sezione VII-bis del capo IV del titolo I della legge 22
aprile 1941, n. 663, considera, al comma 1 dell'articolo
64-septies, nella loro specifica creatività il
contributo letterario e il contributo grafico come essenziali
e indivisibili per la costruzione psicologica e visiva di
personaggi a fumetti. Si considera autore dei testi (soggetto
e sceneggiatura) lo scrittore che idea letterariamente
personaggio/i, storia o serie, mentre si considera autore
grafico (o dei disegni) il disegnatore che con il suo
contributo rende visibilmente credibile e distinguibile il
personaggio/i nella fisionomia, nel vestiario, negli
atteggiamenti. I diritti (comma 2) competono ad un solo autore
qualora lo stesso sia autore letterario e grafico esclusivo
dei personaggi. Il comma 3 disciplina i diritti per quanto
riguarda la produzione seriale, tipo mensile, settimanale,
eccetera, che necessita dell'apporto di collaboratori. Nel
riaffermare che autori o coautori della serie rimangono lo
scrittore e il disegnatore ideatori e iniziatori della serie
stessa, sono regolati anche i diritti dei collaboratori,
autori della propria produzione e proprietari in percentuale
dei diritti per quanto attiene le ristampe o riedizioni, le
vendite all'estero o qualsiasi altro sfruttamento commerciale,
lasciando la definizione della percentuale alla libera
contrattazione tra le parti.