XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 221
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di opere
cinematografiche di cartoni animati, si considera coautore
anche l'autore dei disegni".
Art. 2.
1. Dopo la sezione VII del capo IV del titolo I della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è
inserita la seguente:
"Sezione VII-bis- Opere di arte del disegno "a
fumetti" - Art. 64-septies. 1. Nelle opere di arte
del disegno cosiddette "a fumetti" la parte letteraria e la
parte grafica sono inscindibili ed essenziali nell'azione
creativa della narrazione, e pertanto il contributo
dell'autore letterario e di quello grafico si considerano
equivalenti, anche ai fini dell'utilizzazione economica
dell'opera; l'esercizio dei diritti di utilizzazione
economica, in percentuale alla vendita o nelle varie forme di
sfruttamento, spetta all'autore o ai coautori in parti uguali;
le tavole originali sono di proprietà degli autori.
2. Qualora l'autore letterario ovvero quello grafico
abbiano contribuito in via esclusiva alla caratterizzazione
dei personaggi delle opere di cui al comma 1, i diritti sui
personaggi stessi competono a tale singolo autore.
3. Nelle opere "a fumetti" di produzione seriale che
necessitano dell'apporto di collaboratori, si considerano
autori o coautori titolari della serie, con diritto di
supervisione sul prodotto, lo scrittore e il disegnatore
ideatori ed iniziatori della serie stessa; i collaboratori
delle opere "a fumetti" di produzione seriale sono autori solo
della propria produzione e proprietari in percentuale dei
diritti per quanto attiene alle ristampe o riedizioni, alle
vendite all'estero o a qualsiasi altro sfruttamento della
stessa; la libera contrattazione tra le parti stabilisce la
percentuale dei diritti spettanti ai collaboratori".