XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 220




        Onorevoli Colleghi! - Con la legge 3 dicembre 1962, n. 1782, l'Italia ha reso esecutiva la Convenzione di Bruxelles del 10 ottobre 1957 in materia di passeggeri clandestini. La sanzione prevista dalla Convenzione consisteva nello sbarco e nell'immediato reimpatrio nel Paese di provenienza o in quello presunto di imbarco. Tuttavia questo strumento internazionale, che pure forniva una soluzione valida al problema sia sotto il profilo umanitario, sia sotto quello della certezza del risultato, non ha mai potuto essere operativo in quanto non sottoscritto da un numero sufficiente di Stati. Inoltre lasciava aperti una serie di problemi relativi ai clandestini imbarcati su mezzi provenienti da Paesi non firmatari della Convenzione.
        Le ondate migratorie che hanno investito il nostro Paese a decorrere dalla seconda metà degli anni ottanta hanno riproposto il fenomeno dei clandestini in forma maggiormente virulenta rispetto a quello che poteva verificarsi quarant'anni fa. Su tale fenomeno poi si è estesa l'attività della criminalità organizzata, esasperando situazioni e condizioni già di per sé estreme e provocando una reazione altrettanto forte nei regimi sanzionatori degli Stati oggetto di immigrazione clandestina. Per questi motivi la vita di coloro che clandestinamente si rifugiano sulle navi per fuggire dal proprio Paese, è costantemente in pericolo. In base alla legislazione vigente il vettore è responsabile del proprio clandestino, al quale è in ogni caso impedito lo sbarco. Non è infrequente il caso in cui il problema è risolto buttando in mare i clandestini: una soluzione aberrante per un Paese civile. La proposta di legge presentata indica una soluzione diversa, tesa a salvaguardare la vita del passeggero indesiderato, ma anche ad impedire che un'ipotetica negligenza del vettore possa ricadere sullo Stato di sbarco. L'articolo 1 della proposta di legge sostituisce il comma 3 dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; è introdotta la figura del clandestino su nave - o aeromobile - ed è prevista l'assunzione da parte del vettore degli oneri economici del respingimento qualora lo straniero sia sbarcato; attualmente infatti il vettore, essendo responsabile del clandestino, è tenuto a farsi carico dell'allontanamento dello straniero dallo Stato con il proprio mezzo, con la conseguenza che l'onere finisce con l'essere eccessivamente gravoso, mentre sono a rischio sia la dignità sia addirittura l'incolumità del passeggero.
        La prevista prestazione di garanzia idonea scoraggia inoltre la creazione di un nuovo canale di immigrazione clandestina in quanto presuppone che il vettore sia un soggetto in grado di sapere in assoluta trasparenza e correttezza, atteso che la prestazione della garanzia non potrebbe che passare tramite soggetti qualificati - banche o assicurazioni - i cui metodi operativi consentono di vagliare l'attendibilità dell'interlocutore.
        Con l'articolo 2, che modifica il comma 6 dell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, si provvede a superare un problema interpretativo del testo unico che, in base alla precedente lettura, equiparava l'omissione da parte del vettore relativa all'impedimento della fuga dello straniero dal proprio mezzo - a causa dell'impossibilità di organizzare un adeguato sistema di sorveglianza o derivante dall'inidoneità del mezzo a garantire una custodia sicura - ad un'attività volta a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato. Caso più volte verificatosi, anche dopo che il vettore aveva denunziato la situazione e richiesto all'autorità di pubblica sicurezza di prendere in consegna lo straniero, richiesta regolarmente respinta sulla base di una rigida interpretazione della norma.
        La facoltà di chiedere ed ottenere dall'autorità di pubblica sicurezza la presa in consegna del clandestino per curarne il respingimento, consentirebbe al vettore di liberarsi immediatamente dell'onere che finora ha costituito il presupposto dell'incriminazione, ovvero dell'obbligo - più o meno giuridicamente fondato - della custodia a bordo dello straniero.




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