XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 220
Onorevoli Colleghi! - Con la legge 3 dicembre 1962, n.
1782, l'Italia ha reso esecutiva la Convenzione di Bruxelles
del 10 ottobre 1957 in materia di passeggeri clandestini. La
sanzione prevista dalla Convenzione consisteva nello sbarco e
nell'immediato reimpatrio nel Paese di provenienza o in quello
presunto di imbarco. Tuttavia questo strumento internazionale,
che pure forniva una soluzione valida al problema sia sotto il
profilo umanitario, sia sotto quello della certezza del
risultato, non ha mai potuto essere operativo in quanto non
sottoscritto da un numero sufficiente di Stati. Inoltre
lasciava aperti una serie di problemi relativi ai clandestini
imbarcati su mezzi provenienti da Paesi non firmatari della
Convenzione.
Le ondate migratorie che hanno investito il nostro Paese a
decorrere dalla seconda metà degli anni ottanta hanno
riproposto il fenomeno dei clandestini in forma maggiormente
virulenta rispetto a quello che poteva verificarsi
quarant'anni fa. Su tale fenomeno poi si è estesa l'attività
della criminalità organizzata, esasperando situazioni e
condizioni già di per sé estreme e provocando una reazione
altrettanto forte nei regimi sanzionatori degli Stati oggetto
di immigrazione clandestina. Per questi motivi la vita di
coloro che clandestinamente si rifugiano sulle navi per
fuggire dal proprio Paese, è costantemente in pericolo. In
base alla legislazione vigente il vettore è responsabile del
proprio clandestino, al quale è in ogni caso impedito lo
sbarco. Non è infrequente il caso in cui il problema è risolto
buttando in mare i clandestini: una soluzione aberrante per un
Paese civile. La proposta di legge presentata indica una
soluzione diversa, tesa a salvaguardare la vita del passeggero
indesiderato, ma anche ad impedire che un'ipotetica negligenza
del vettore possa ricadere sullo Stato di sbarco. L'articolo 1
della proposta di legge sostituisce il comma 3 dell'articolo
10 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286; è introdotta la figura del clandestino su nave - o
aeromobile - ed è prevista l'assunzione da parte del vettore
degli oneri economici del respingimento qualora lo straniero
sia sbarcato; attualmente infatti il vettore, essendo
responsabile del clandestino, è tenuto a farsi carico
dell'allontanamento dello straniero dallo Stato con il proprio
mezzo, con la conseguenza che l'onere finisce con l'essere
eccessivamente gravoso, mentre sono a rischio sia la dignità
sia addirittura l'incolumità del passeggero.
La prevista prestazione di garanzia idonea scoraggia
inoltre la creazione di un nuovo canale di immigrazione
clandestina in quanto presuppone che il vettore sia un
soggetto in grado di sapere in assoluta trasparenza e
correttezza, atteso che la prestazione della garanzia non
potrebbe che passare tramite soggetti qualificati - banche o
assicurazioni - i cui metodi operativi consentono di vagliare
l'attendibilità dell'interlocutore.
Con l'articolo 2, che modifica il comma 6 dell'articolo 12
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
si provvede a superare un problema interpretativo del testo
unico che, in base alla precedente lettura, equiparava
l'omissione da parte del vettore relativa all'impedimento
della fuga dello straniero dal proprio mezzo - a causa
dell'impossibilità di organizzare un adeguato sistema di
sorveglianza o derivante dall'inidoneità del mezzo a garantire
una custodia sicura - ad un'attività volta a favorire
l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato. Caso
più volte verificatosi, anche dopo che il vettore aveva
denunziato la situazione e richiesto all'autorità di pubblica
sicurezza di prendere in consegna lo straniero, richiesta
regolarmente respinta sulla base di una rigida interpretazione
della norma.
La facoltà di chiedere ed ottenere dall'autorità di
pubblica sicurezza la presa in consegna del clandestino per
curarne il respingimento, consentirebbe al vettore di
liberarsi immediatamente dell'onere che finora ha costituito
il presupposto dell'incriminazione, ovvero dell'obbligo - più
o meno giuridicamente fondato - della custodia a bordo dello
straniero.