XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 220




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 3 dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:

            "3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto ai sensi del presente articolo, ovvero, trattandosi di vettore marittimo, che è approdato in un porto dello Stato, dichiarando la presenza a bordo della nave o dell'aeromobile di passeggeri clandestinamente imbarcatisi, è tenuto a prendere immediatamente a carico lo straniero ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero stesso. Alternativamente, il vettore o un suo rappresentante, o, nel caso di vettore marittimo o aereo, il comandante della nave o dell'aeromobile, può consegnare lo straniero all'autorità di pubblica sicurezza affinché ne curi il respingimento, a condizione che dichiari di assumerne i relativi oneri economici. La dichiarazione deve essere accompagnata, a richiesta dell'autorità, dalla prestazione di garanzia idonea a coprire gli oneri economici del respingimento".


Art. 2.

        1. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente: "In caso di inosservanza di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, e salvo che si tratti di trasporto di straniero clandestinamente salito a bordo e che tale circostanza sia stata tempestivamente comunicata all'autorità, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri trasportati".



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