XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 220
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 3 dell'articolo 10 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal
seguente:
"3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno
straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve
essere comunque respinto ai sensi del presente articolo,
ovvero, trattandosi di vettore marittimo, che è approdato in
un porto dello Stato, dichiarando la presenza a bordo della
nave o dell'aeromobile di passeggeri clandestinamente
imbarcatisi, è tenuto a prendere immediatamente a carico lo
straniero ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in
quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente
in possesso dello straniero stesso. Alternativamente, il
vettore o un suo rappresentante, o, nel caso di vettore
marittimo o aereo, il comandante della nave o dell'aeromobile,
può consegnare lo straniero all'autorità di pubblica sicurezza
affinché ne curi il respingimento, a condizione che dichiari
di assumerne i relativi oneri economici. La dichiarazione deve
essere accompagnata, a richiesta dell'autorità, dalla
prestazione di garanzia idonea a coprire gli oneri economici
del respingimento".
Art. 2.
1. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 12 del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, è sostituito dal seguente: "In caso di inosservanza di
uno solo degli obblighi di cui al presente comma, e salvo che
si tratti di trasporto di straniero clandestinamente salito a
bordo e che tale circostanza sia stata tempestivamente
comunicata all'autorità, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque
milioni per ciascuno degli stranieri trasportati".