XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 218




        Onorevoli Colleghi! - Nel quadro generale della moralizzazione della vita pubblica, il tentativo di riportare la pubblica amministrazione sotto uno stretto controllo legale, sanando i guasti precedenti e restituendo alla collettività ciò che le è stato tolto, rappresenta un passo fondamentale per ridare fiducia nelle istituzioni.
        Nel corso del dibattito che ha portato alla istituzione della cosiddetta "Commissione speciale per la prevenzione della corruzione" (26 ottobre 1996) è stato posto l'accento sulla "intangibilità della pubblica amministrazione e l'istigazione a delinquere che ne viene" (onorevole Orlando). L'onorevole Scozzari ha osservato come la Commissione riaffermi di nuovo la centralità del Parlamento quale strumento di tutela dei cittadini; ha inoltre aggiunto che la burocrazia attualmente si presenta come un potere politico, in molti casi colluso con la criminalità organizzata. La presente proposta di legge tenta di dare risposta a queste istanze:

            1) ridefinendo alcuni reati contro la pubblica amministrazione;

            2) prevedendo la misura patrimoniale del sequestro degli ingiustificati valori posseduti dagli imputati di una serie di reati;

            3) introducendo misure che consentano una maggiore rapidità nella celebrazione dei processi;

            4) introducendo una causa di non punibilità eccezionale e limitata temporalmente;
            5) prevedendo la costituzione di parte lesa per danno patrimoniale e non patrimoniale da parte degli enti territoriali interessati e da parte della Corte dei conti;

            6) ampliando l'area di applicazione della legge sull'anagrafe patrimoniale;

            7) stabilendo termini ultimativi per la separazione all'interno dell'apparato burocratico tra funzione politica e funzione amministrativa;

            8) istituendo un ufficio di controllo centralizzato sul modello attualmente vigente in Francia;

            9) modificando il sistema sanzionatorio previsto per i pubblici dipendenti infedeli.


Reati contro la pubblica amministrazione.

        Sono state unificate le fattispecie di corruzione e concussione, facendo tesoro delle esperienze dei magistrati milanesi, trasfuse nel cosiddetto "progetto Di Pietro", presentato nel settembre 1994.
        Gli articoli 317 e 318 del codice penale sono stati riformulati ed è stato previsto, all'articolo 319, il pagamento, in caso di condanna, di una multa sino al triplo delle somme indebitamente percepite.


Possesso ingiustificato di valori.

        Su questa materia negli anni precedenti sono stati approvati due decreti-legge, il decreto-legge n. 369 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 461 del 1993 ed il decreto-legge n. 399 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 501 del 1994. Nel primo decreto-legge il possesso ingiustificato, già definito come reato autonomo per gli imputati di associazione mafiosa, veniva allargato ai reati contro la pubblica amministrazione, con il conseguente sequestro dei beni e la successiva confisca. Nel novembre 1993 il Senato della Repubblica bocciava l'ampliamento della fattispecie ai reati contro la pubblica amministrazione. La Corte costituzionale (sentenza n. 48 del 1994) dichiarava illegittima la norma che configura il possesso come reato (viola il principio della non colpevolezza). Nel successivo decreto-legge n. 399 del 1994, pertanto, è previsto che la confisca dei beni individuati avvenga solo dopo la condanna e solo per gli imputati di associazione mafiosa.
        Nell'articolo 2 della proposta di legge, oltre che per i reati contro la pubblica amministrazione, si allarga la sfera di applicazione alla truffa ai danni dello Stato, alla ricettazione ed al riciclaggio, cioè a quell'insieme di reati solitamente connessi ai reati contro la cosa pubblica. Viene prevista una forma particolare di sequestro preventivo, rivolta all'intero patrimonio non giustificato, pur con le più ampie facoltà di provare, da parte dell'imputato, la legittima provenienza dei beni. Sono inoltre dettate misure per l'amministrazione dei beni sequestrati ed è disposta la confisca in caso di condanna definitiva. La stessa misura è ampliata, per i medesimi reati, ai beni dell'impresa (articolo 3) ove risulti che il soggetto contro cui si procede abbia agito per conto di essa, ma limitatamente alle somme, o alle utilità, indebitamente percepite.


Accelerazione dei processi.

        Nell'articolo 4 viene ampliata l'area di applicazione del patteggiamento allargato sino ad un massimo di pena di tre anni e sei mesi. Anche qui si sono seguite le indicazioni dei magistrati del "pool milanese". La sfera di applicazione è relativa ai reati contro la pubblica amministrazione ed alle violazioni sul finanziamento dei partiti politici.


Cause di non punibilità.

        Viene offerta ai responsabili di corruzione e violazione del finanziamento pubblico dei partiti la possibilità di denunziare fatti delittuosi non ancora noti all'autorità giudiziaria, restituendo le somme ricevute, senza incorrere nei rigori della legge. E' comunque prevista la misura accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. La possibilità è limitata temporalmente a sei mesi dalla commissione del fatto e, per i fatti pregressi, a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.


Ampliamento della sfera di applicazione dell'anagrafe patrimoniale.

        Con l'articolo 6 viene ampliata la sfera di applicazione della legge sull'anagrafe patrimoniale a tutti i membri degli organi di governo regionale e locale, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali per i comuni oltre 25 mila abitanti; a tutto il personale dirigenziale dello Stato, delle regioni e degli enti locali; ai magistrati, ai consiglieri ed agli avvocati dello Stato. La dichiarazione sui beni posseduti dai soggetti interessati è stata resa molto più dettagliata. La norma più importante, tuttavia, è quella che definisce le sanzioni che, nell'attuale normativa, sono molto blande; nel testo qui presentato si prevede che dopo un ritardo di tre mesi nella presentazione della documentazione richiesta dalla legge, l'inadempiente decada dalle funzioni e dalla carica, se appartenente al personale elettivo o di nomina governativa; sia collocato in aspettativa senza assegni, se appartenente al personale di carriera.


Separazione delle funzioni politico-gestionali.

        L'articolo 7 intende dare piena attuazione al principio della separazione delle funzioni di indirizzo politico da quelle di gestione (articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001) all'interno della burocrazia dello Stato, delle regioni e degli enti territoriali. E' stato adottato lo strumento del decreto legislativo per consentire al Governo l'individuazione e la contestuale abrogazione di tutte le numerose norme, presenti nei vari ordinamenti, che hanno impedito sinora l'attuazione del principio.


Servizio centrale di garanzia.

        Nell'articolo 8 viene istituito un Servizio centrale di garanzia del buon funzionamento della pubblica amministrazione, sul modello di analogo servizio presso il Governo francese.
        Allo scopo di evitare sovrapposizioni di competenze e tenendo conto che la pubblica amministrazione ha già organi di controllo sia interni alle singole amministrazioni (servizi di controllo interno) che esterni ad esse (Corte dei conti) si è optato per l'ampliamento dei poteri di direttiva e di controllo sia del Ministro per la funzione pubblica che del Parlamento, entrambi assistiti da un Servizio che accentri le informazioni ed elabori progetti di intervento.
        Il nuovo soggetto ha anche il compito di richiamare le singole amministrazioni all'osservanza dei princìpi dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. La proposta di legge, infine, prevede che annualmente il Parlamento sia chiamato a discutere l'operato del Ministro per la funzione pubblica, sulla base di una dettagliata relazione predisposta dal Servizio.
        Ovviamente un'Autorità appositamente costituita potrebbe avere maggiori poteri di controllo, ma anche maggiori problemi di inserimento nelle complesse regole del settore.


Azione di responsabilità. Azione per danni.

        Con l'articolo 9 viene di nuovo ampliato a dieci anni il termine dell'azione di reponsabilità da parte della Corte dei conti. E' inoltre prevista la costituzione in giudizio per danni da parte degli enti territoriali. Infine, in linea con le ultime
tendenze giurisprudenziali della Corte dei conti, è prevista la possibilità per essa di costituirsi in giudizio per i danni morali inferti al prestigio dello Stato dai comportamenti infedeli dei pubblici dipendenti.
Modifiche al sistema disciplinare dei pubblici dipendenti.

        Si tenta di dare soluzione al problema del mancato funzionamento del sistema disciplinare dei pubblici dipendenti. In realtà norme sufficientemente stringenti sono già in vigore, tuttavia non sono applicate per la complessità delle procedure necessarie per l'adozione di qualunque provvedimento disciplinare di una certa gravità. L'articolo 10 rende automatica l'adozione dei provvedimenti di sospensione e di destituzione nel caso in cui il dipendente si rende colpevole o è indagato per determinati reati.




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