XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 218
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Art. 1.
(Corruzione).
1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 317. - (Corruzione).- Il pubblico ufficiale
o l'incaricato di pubblico servizio che riceve indebitamente
per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la
promessa in relazione al compimento, all'omissione o al
ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero di un atto
contrario ai doveri di ufficio o, comunque, in relazione alla
sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività è punito
con la reclusione da quattro a dodici anni. La condanna
comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici".
2. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 318. - (Pene per il corruttore).- La pena
stabilita dall'articolo 317 si applica anche a chiunque dà o
promette indebitamente ad un pubblico ufficiale o ad un
incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità non
dovuti, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo
di un atto di ufficio o comunque in relazione alla sua
qualità, alle sue funzioni o alla sua attività".
3. Dopo l'articolo 318 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 318-bis. - (Circostanze aggravanti). - La pena
prevista dall'articolo 317 è aumentata fino alla metà se il
fatto è commesso da un magistrato, da un militare di carriera,
da un funzionario o da un agente di polizia, da un
rappresentante diplomatico o consolare all'estero.
La pena prevista dall'articolo 318 è aumentata fino alla
metà se la dazione o la promessa è a favore di uno dei
soggetti di cui al primo comma".
4. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 319. - (Riparazione a favore
dell'amministrazione).- La sentenza di condanna o quella
di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale per i
reati di cui agli articoli 317 e 318, comportano il pagamento
di una multa fino al triplo delle somme indebitamente versate
o percepite.
Al pagamento di cui al primo comma sono obbligati in
solido la persona fisica o giuridica o l'associazione anche
non riconosciuta o l'ente nel cui interesse è stato commesso
il reato".
5. Gli articoli 319-bis, 319-ter e 320 del
codice penale sono abrogati.
Art. 2.
(Possesso in giustificato di valori).
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, nei
confronti degli imputati per i reati previsti dagli articoli
314, primo comma, 317, 318, 323, secondo comma, 326, terzo
comma, 640, secondo comma, numero 1), 640-bis, 648,
648-bis e 648-ter del codice penale, su richiesta
del pubblico ministero, il giudice può disporre, con decreto
motivato, il sequestro preventivo del denaro, dei beni o altre
utilità di cui l'imputato anche per interposta persona, fisica
o giuridica, risulta essere titolare o dei quali ha la
disponibilità a qualsiasi titolo.
2. Sono esclusi dal sequestro i redditi e i beni
dichiarati ai fini delle imposte sul reddito, nonché quelli
per i quali l'imputato può giustificare la legittima
provenienza. Per il procedimento e le impugnazioni si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3-bis e
3-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni.
3. Per la disciplina relativa alla amministrazione dei
beni sequestrati si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 2-septies e 2-octies della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché
l'articolo 7 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n.
282.
4. Nei casi di condanna, ivi compresa l'applicazione della
pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, è sempre disposta la confisca dei beni
sequestrati ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Art. 3.
(Sequestro dei beni d'impresa).
1. Per i delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 2
della presente legge, nonché per quelli di cui agli articoli
316-bis e 356 del codice penale, qualora risulti che il
soggetto nei cui confronti si procede abbia agito in nome e
per conto di un'impresa o di un consorzio di imprese, con
alterazione dei procedimenti contrattuali con la pubblica
amministrazione ovvero con indebito profitto conseguente ai
provvedimenti amministrativi adottati, il pubblico ministero
chiede l'applicazione dei provvedimenti indicati nel medesimo
articolo 2 sui beni dell'impresa o del consorzio di imprese,
in misura pari all'effettivo vantaggio patrimoniale o al
concreto profitto che, in relazione allo stato delle indagini,
appare concretamente derivato dal reato.
Capo II
MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN
MATERIA DI PUNIZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE
Art. 4.
(Ampliamento dell'applicazione della pena su
richiesta).
1. Dopo l'articolo 445 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
"Art. 445-bis. - (Ampliamento dell'applicazione della
pena su richiesta). - 1. Per i reati di cui agli articoli
314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 323, secondo
comma, 326, 346, 640, secondo comma, numero 1), e 640-bis
del codice penale, la richiesta di cui all'articolo 444 può
essere presentata anche quando la pena, calcolata secondo i
criteri indicati nel medesimo articolo, sia superiore a due
anni di reclusione, ma non superiore a tre anni e sei mesi.
Non si applica il primo periodo del comma 1 dell'articolo
445".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo
sono estese alle violazioni di cui all'articolo 7 della legge
2 maggio 1974, n. 195, come modificato dal comma 2
dell'articolo 5 della presente legge.
Art. 5.
(Cause di non punibilità).
1. L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 321. - (Causa di non punibilità per la
corruzione).- Non è punibile chi, avendo commesso i reati
di cui agli articoli 317 e 318, spontaneamente li denunci
prima che la notizia di reato sia iscritta a suo carico nel
registro generale ed entro sei mesi dalla commissione del
fatto, fornendo le indicazioni necessarie per l'individuazione
degli altri responsabili e dei beneficiari.
La non punibilità è subordinata alla messa a disposizione
dell'autorità giudiziaria di una somma pari a quanto ricevuto.
E' comunque sempre disposta l'interdizione dai pubblici
uffici".
2. All'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le sanzioni previste dal terzo comma non si applicano nei
confronti di chi spontaneamente denunzi la violazione prima
che la notizia di reato sia iscritta a suo carico nel registro
generale ed entro sei mesi dalla commissione del fatto,
fornendo le indicazioni necessarie per l'individuazione degli
altri responsabili e dei beneficiari. La non punibilità è
subordinata alla messa a disposizione dell'autorità
giudiziaria di una somma pari a quanto ricevuto. E' comunque
sempre disposta l'interdizione dai pubblici uffici".
3. Alle cause di non punibilità previste dai commi 1 e 2
si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste
dagli articoli da 408 a 414 del codice di procedura penale.
4. In sede di prima applicazione le disposizioni del
presente articolo sono estese ai reati indicati nei commi 1 e
2, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge e denunziati entro il termine ultimo di sei
mesi dalla stessa data.
Capo III
NORME IN MATERIA DI CONTROLLO SULLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Art. 6.
(Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441).
1. Il titolo della legge 5 luglio 1982, n. 441, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale
di titolari di cariche elettive, di cariche direttive di
alcuni enti, del personale dirigenziale e dei magistrati".
2. I numeri 3), 4) e 5) dell'articolo 1 della legge 5
luglio 1982, n. 441, e successive modificazioni, sono
sostituiti dai seguenti:
"3) ai membri delle giunte regionali, provinciali e
comunali;
4) ai sindaci;
5) ai consiglieri regionali, provinciali e comunali dei
comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti".
3. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 2 della
legge 5 luglio 1982, n. 441, è sostituito dal seguente:
"1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni
immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri o
posseduti all'estero; i rapporti di credito con aziende
creditizie italiane ed estere, con l'amministrazione postale,
con società fiduciarie, con intermediari finanziari; i
prestiti ed i mutui ricevuti; l'entità dei titoli di Stato,
nonché dei valori mobiliari emessi da enti pubblici e società,
posseduti; l'esercizio di funzioni di amministratore o di
sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio
onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"".
4. All'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sono
aggiunti, in fine, i seguenti numeri:
"5-bis) al personale dirigenziale od equiparato
delle amministrazioni pubbliche, delle regioni e degli enti
locali;
5-ter) al personale dirigenziale od equiparato di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n
165".
5. Dopo l'articolo 14 della legge 5 luglio 1982, n. 441, è
inserito il seguente:
"Art. 14-bis. - 1. Decorsi tre mesi dal termine
previsto dall'articolo 3, l'inosservanza degli obblighi
previsti dagli articoli 2 e 3 da parte dei soggetti
individuati nell'articolo 1 e nell'articolo 12, numeri 1), 2),
3), 4) e 5), comporta la decadenza dalle funzioni e dalla
carica ricoperte; l'inosservanza da parte soggetti individuati
ai sensi del citato articolo 12, numeri 5-bis) e
5-ter), comporta il collocamento in aspettativa senza
assegni, salvo l'avvio di un procedimento disciplinare".
Art. 7.
(Separazione delle funzioni politico-
gestionali).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo contenente disposizioni rivolte alla definitiva
attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e
gestione della cosa pubblica, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il decreto legislativo deve attenersi ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) estendere espressamente l'attuazione del
principio di cui al comma 1 alle regioni ed agli enti
locali;
b) stabilire per le amministrazioni e per gli enti
il termine vincolante del 31 dicembre 2002 per uniformarsi a
tale principio;
c) sopprimere tutte le disposizioni che
attribuiscono funzioni di gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa ad organi direttamente od indirettamente
espressione di rappresentanza politica.
3. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è inviato alle
competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del
parere. Tale parere deve essere espresso nel termine di un
mese.
Art. 8.
(Servizio centrale di garanzia del buon funzionamento
della pubblica amministrazione).
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento della funzione pubblica, il Servizio
centrale di garanzia del buon funzionamento della pubblica
amministrazione, di seguito denominato "Servizio", con i
seguenti compiti:
a) vigilare sull'attuazione dell'articolo 4 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, richiamando,
mediante segnalazioni, le amministrazioni e gli enti alla
corretta applicazione del medesimo articolo;
b) raccogliere ed elaborare tutte le informazioni
relative all'imparzialità ed al buon andamento dell'azione
amministrativa provenienti dagli organi di controllo delle
amministrazioni pubbliche e degli enti previsti dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
c) sulla base dei risultati, predisporre per il
Ministro per la funzione pubblica gli schemi di direttive
sulle procedure e sugli standard di qualità del
controllo;
d) vigilare sull'applicazione delle direttive di
cui alla lettera c), richiamando, mediante segnalazioni
gli organi adibiti al controllo alla corretta applicazione;
e) segnalare al Ministro per la funzione pubblica
i casi di reiterato malfunzionamento degli organi adibiti al
controllo e di cattivo andamento dell'azione pubblica;
f) raccogliere in copia autentica ed elaborare
tutte le dichiarazioni redatte ai sensi dell'articolo 2 della
legge 5 luglio 1982, n. 441, come modificato dall'articolo 6
della presente legge.
2. Annualmente, in allegato alla relazione previsionale e
programmatica sullo stato della pubblica amministrazione, il
Ministro per la funzione pubblica presenta al Parlamento una
relazione sull'attività del Servizio. La relazione deve
contenere: i risultati dell'attività di vigilanza di cui alle
lettere a), b) e d) del comma 1; le segnalazioni
inviate dal Servizio ai sensi delle lettere a), b) ed
e) del comma 1; le direttive adottate; gli elenchi dei
soggetti tenuti a redigere le dichiarazioni ai sensi
dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441, come
modificato dall'articolo 6 della presente legge.
3. Il Parlamento, in base alla relazione previsionale e
programmatica sullo stato della pubblica amministrazione,
approva, entro il 31 gennaio di ogni anno, un documento di
valutazione e di indirizzo.
4. Il Servizio è presieduto da un magistrato della Corte
di cassazione ed è composto da due magistrati della Corte dei
conti, due magistrati del Consiglio di Stato, un ispettore
generale del Ministero delle finanze e due dirigenti generali
dello Stato. I componenti del Servizio sono nominati dal
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, e restano in carica cinque
anni.
5. Il Servizio si avvale di non più di cinquanta
dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche,
collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti. Le spese di funzionamento sono a carico di un
apposito capitolo di bilancio istituito nello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite le norme concernenti
l'organizzazione e il funzionamento del Servizio.
7. Al primo comma dell'articolo 27 della legge 29 marzo
1983, n. 93, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è
inserito il seguente:
"4-bis) il controllo sulla trasparenza e
l'imparzialità dell'azione amministrativa e la relativa
attività di indirizzo;".
Art. 9
(Azione di responsabilità. Azione per danni).
1. Il termine per l'azione di responsabilità di cui
all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni, è elevato a dieci anni.
2. Oltre ai procedimenti già previsti per legge, la Corte
dei conti, relativamente ai reati di cui agli articoli 314,
316-bis, 317, 318, 323, secondo comma, e 356 del codice
penale, può avviare azione risarcitoria per il danno non
patrimoniale di cui all'articolo 2059 del codice civile.
3. Per i medesimi reati di cui al comma 2, le regioni, gli
enti territoriali, i loro consorzi e gli enti che svolgono
servizi di pubblica utilità esercitano azione civile o si
costituiscono parte civile nel processo penale per il
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Art. 10.
(Modifiche al sistema disciplinare
dei pubblici dipendenti).
1. Il primo comma dell'articolo 85 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, è sostituito dal seguente:
"Escluso il provvedimento disciplinare, l'impiegato è
senz'altro destituito:
a) per condanna, passata in giudicato, per delitti
contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti dal
capo IV del titolo I del libro secondo del codice penale;
ovvero per i delitti di cui agli articoli 314, 315,
316-bis, 317, 323, secondo comma, del codice penale, per
i delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli
articoli 457, 495 e 498 del codice penale, nonché per i
delitti di rapina, estorsione, millantato credito, truffa,
appropriazione indebita, ricettazione e riciclaggio;
b) per condanna, passata in giudicato, che importi
l'interdizione dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di
una misura di sicurezza detentiva o della libertà
vigilata".
2. Il primo comma dell'articolo 91 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, è sostituito dal seguente:
"L'impiegato sottoposto a procedimento per i reati di cui
alla lettera a) del primo comma dell'articolo 85 o
soggetto ad ordine di custodia cautelare è immediatamente
sospeso dal servizio; detto impiegato può essere sospeso, per
reati diversi da quelli elencati nel citato primo comma
dell'articolo 85, qualora la natura dei reati sia
particolarmente grave; il provvedimento è adottato dal capo
dell'ufficio".