XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 218




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE


Art. 1.

(Corruzione).

        1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

            "Art. 317. - (Corruzione).- Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che riceve indebitamente per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero di un atto contrario ai doveri di ufficio o, comunque, in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. La condanna comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici".

        2. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 318. - (Pene per il corruttore).- La pena stabilita dall'articolo 317 si applica anche a chiunque dà o promette indebitamente ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità non dovuti, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto di ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività".

        3. Dopo l'articolo 318 del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 318-bis. - (Circostanze aggravanti). - La pena prevista dall'articolo 317 è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un magistrato, da un militare di carriera, da un funzionario o da un agente di polizia, da un rappresentante diplomatico o consolare all'estero.
        La pena prevista dall'articolo 318 è aumentata fino alla metà se la dazione o la promessa è a favore di uno dei soggetti di cui al primo comma".

        4. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 319. - (Riparazione a favore dell'amministrazione).- La sentenza di condanna o quella di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui agli articoli 317 e 318, comportano il pagamento di una multa fino al triplo delle somme indebitamente versate o percepite.
        Al pagamento di cui al primo comma sono obbligati in solido la persona fisica o giuridica o l'associazione anche non riconosciuta o l'ente nel cui interesse è stato commesso il reato".

        5. Gli articoli 319-bis, 319-ter e 320 del codice penale sono abrogati.


Art. 2.

(Possesso in giustificato di valori).

        1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, nei confronti degli imputati per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 323, secondo comma, 326, terzo comma, 640, secondo comma, numero 1), 640-bis, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, su richiesta del pubblico ministero, il giudice può disporre, con decreto motivato, il sequestro preventivo del denaro, dei beni o altre utilità di cui l'imputato anche per interposta persona, fisica o giuridica, risulta essere titolare o dei quali ha la disponibilità a qualsiasi titolo.
        2. Sono esclusi dal sequestro i redditi e i beni dichiarati ai fini delle imposte sul reddito, nonché quelli per i quali l'imputato può giustificare la legittima provenienza. Per il procedimento e le impugnazioni si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3-bis e 3-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
        3. Per la disciplina relativa alla amministrazione dei beni sequestrati si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2-septies e 2-octies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché l'articolo 7 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.
        4. Nei casi di condanna, ivi compresa l'applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre disposta la confisca dei beni sequestrati ai sensi del comma 1 del presente articolo.


Art. 3.

(Sequestro dei beni d'impresa).

        1. Per i delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, nonché per quelli di cui agli articoli 316-bis e 356 del codice penale, qualora risulti che il soggetto nei cui confronti si procede abbia agito in nome e per conto di un'impresa o di un consorzio di imprese, con alterazione dei procedimenti contrattuali con la pubblica amministrazione ovvero con indebito profitto conseguente ai provvedimenti amministrativi adottati, il pubblico ministero chiede l'applicazione dei provvedimenti indicati nel medesimo articolo 2 sui beni dell'impresa o del consorzio di imprese, in misura pari all'effettivo vantaggio patrimoniale o al concreto profitto che, in relazione allo stato delle indagini, appare concretamente derivato dal reato.


Capo II

MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN
MATERIA DI PUNIZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE


Art. 4.

(Ampliamento dell'applicazione della pena su
richiesta).

        1. Dopo l'articolo 445 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        "Art. 445-bis. - (Ampliamento dell'applicazione della pena su richiesta). - 1. Per i reati di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 323, secondo comma, 326, 346, 640, secondo comma, numero 1), e 640-bis del codice penale, la richiesta di cui all'articolo 444 può essere presentata anche quando la pena, calcolata secondo i criteri indicati nel medesimo articolo, sia superiore a due anni di reclusione, ma non superiore a tre anni e sei mesi. Non si applica il primo periodo del comma 1 dell'articolo 445".

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono estese alle violazioni di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, come modificato dal comma 2 dell'articolo 5 della presente legge.


Art. 5.

(Cause di non punibilità).

        1. L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 321. - (Causa di non punibilità per la corruzione).- Non è punibile chi, avendo commesso i reati di cui agli articoli 317 e 318, spontaneamente li denunci prima che la notizia di reato sia iscritta a suo carico nel registro generale ed entro sei mesi dalla commissione del fatto, fornendo le indicazioni necessarie per l'individuazione degli altri responsabili e dei beneficiari.
        La non punibilità è subordinata alla messa a disposizione dell'autorità giudiziaria di una somma pari a quanto ricevuto. E' comunque sempre disposta l'interdizione dai pubblici uffici".

        2. All'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Le sanzioni previste dal terzo comma non si applicano nei confronti di chi spontaneamente denunzi la violazione prima che la notizia di reato sia iscritta a suo carico nel registro generale ed entro sei mesi dalla commissione del fatto, fornendo le indicazioni necessarie per l'individuazione degli altri responsabili e dei beneficiari. La non punibilità è subordinata alla messa a disposizione dell'autorità giudiziaria di una somma pari a quanto ricevuto. E' comunque sempre disposta l'interdizione dai pubblici uffici".

        3. Alle cause di non punibilità previste dai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dagli articoli da 408 a 414 del codice di procedura penale.
        4. In sede di prima applicazione le disposizioni del presente articolo sono estese ai reati indicati nei commi 1 e 2, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e denunziati entro il termine ultimo di sei mesi dalla stessa data.


Capo III

NORME IN MATERIA DI CONTROLLO SULLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE


Art. 6.

(Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441).

        1. Il titolo della legge 5 luglio 1982, n. 441, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive, di cariche direttive di alcuni enti, del personale dirigenziale e dei magistrati".
        2. I numeri 3), 4) e 5) dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1982, n. 441, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

        "3) ai membri delle giunte regionali, provinciali e comunali;

            4) ai sindaci;

            5) ai consiglieri regionali, provinciali e comunali dei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti".
        3. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441, è sostituito dal seguente:

        "1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri o posseduti all'estero; i rapporti di credito con aziende creditizie italiane ed estere, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie, con intermediari finanziari; i prestiti ed i mutui ricevuti; l'entità dei titoli di Stato, nonché dei valori mobiliari emessi da enti pubblici e società, posseduti; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"".

        4. All'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

        "5-bis) al personale dirigenziale od equiparato delle amministrazioni pubbliche, delle regioni e degli enti locali;

        5-ter) al personale dirigenziale od equiparato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165".

        5. Dopo l'articolo 14 della legge 5 luglio 1982, n. 441, è inserito il seguente:

        "Art. 14-bis. - 1. Decorsi tre mesi dal termine previsto dall'articolo 3, l'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 2 e 3 da parte dei soggetti individuati nell'articolo 1 e nell'articolo 12, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), comporta la decadenza dalle funzioni e dalla carica ricoperte; l'inosservanza da parte soggetti individuati ai sensi del citato articolo 12, numeri 5-bis) e 5-ter), comporta il collocamento in aspettativa senza assegni, salvo l'avvio di un procedimento disciplinare".

Art. 7.

(Separazione delle funzioni politico-
gestionali).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente disposizioni rivolte alla definitiva attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e gestione della cosa pubblica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
        2. Il decreto legislativo deve attenersi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) estendere espressamente l'attuazione del principio di cui al comma 1 alle regioni ed agli enti locali;

                b) stabilire per le amministrazioni e per gli enti il termine vincolante del 31 dicembre 2002 per uniformarsi a tale principio;

                c) sopprimere tutte le disposizioni che attribuiscono funzioni di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa ad organi direttamente od indirettamente espressione di rappresentanza politica.

        3. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è inviato alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere. Tale parere deve essere espresso nel termine di un mese.


Art. 8.

(Servizio centrale di garanzia del buon funzionamento
della pubblica amministrazione).

        1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica, il Servizio centrale di garanzia del buon funzionamento della pubblica amministrazione, di seguito denominato "Servizio", con i seguenti compiti:

                a) vigilare sull'attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, richiamando, mediante segnalazioni, le amministrazioni e gli enti alla corretta applicazione del medesimo articolo;

                b) raccogliere ed elaborare tutte le informazioni relative all'imparzialità ed al buon andamento dell'azione amministrativa provenienti dagli organi di controllo delle amministrazioni pubbliche e degli enti previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

                c) sulla base dei risultati, predisporre per il Ministro per la funzione pubblica gli schemi di direttive sulle procedure e sugli standard di qualità del controllo;

                d) vigilare sull'applicazione delle direttive di cui alla lettera c), richiamando, mediante segnalazioni gli organi adibiti al controllo alla corretta applicazione;

                e) segnalare al Ministro per la funzione pubblica i casi di reiterato malfunzionamento degli organi adibiti al controllo e di cattivo andamento dell'azione pubblica;

                f) raccogliere in copia autentica ed elaborare tutte le dichiarazioni redatte ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441, come modificato dall'articolo 6 della presente legge.

        2. Annualmente, in allegato alla relazione previsionale e programmatica sullo stato della pubblica amministrazione, il Ministro per la funzione pubblica presenta al Parlamento una relazione sull'attività del Servizio. La relazione deve contenere: i risultati dell'attività di vigilanza di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1; le segnalazioni inviate dal Servizio ai sensi delle lettere a), b) ed e) del comma 1; le direttive adottate; gli elenchi dei soggetti tenuti a redigere le dichiarazioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441, come modificato dall'articolo 6 della presente legge.
        3. Il Parlamento, in base alla relazione previsionale e programmatica sullo stato della pubblica amministrazione, approva, entro il 31 gennaio di ogni anno, un documento di valutazione e di indirizzo.
        4. Il Servizio è presieduto da un magistrato della Corte di cassazione ed è composto da due magistrati della Corte dei conti, due magistrati del Consiglio di Stato, un ispettore generale del Ministero delle finanze e due dirigenti generali dello Stato. I componenti del Servizio sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e restano in carica cinque anni.
        5. Il Servizio si avvale di non più di cinquanta dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Le spese di funzionamento sono a carico di un apposito capitolo di bilancio istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
        6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento del Servizio.
        7. Al primo comma dell'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

        "4-bis) il controllo sulla trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa e la relativa attività di indirizzo;".


Art. 9

(Azione di responsabilità. Azione per danni).

        1. Il termine per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è elevato a dieci anni.
        2. Oltre ai procedimenti già previsti per legge, la Corte dei conti, relativamente ai reati di cui agli articoli 314, 316-bis, 317, 318, 323, secondo comma, e 356 del codice penale, può avviare azione risarcitoria per il danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059 del codice civile.
        3. Per i medesimi reati di cui al comma 2, le regioni, gli enti territoriali, i loro consorzi e gli enti che svolgono servizi di pubblica utilità esercitano azione civile o si costituiscono parte civile nel processo penale per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.


Art. 10.

(Modifiche al sistema disciplinare
dei pubblici dipendenti).

        1. Il primo comma dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

        "Escluso il provvedimento disciplinare, l'impiegato è senz'altro destituito:

                a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti dal capo IV del titolo I del libro secondo del codice penale; ovvero per i delitti di cui agli articoli 314, 315, 316-bis, 317, 323, secondo comma, del codice penale, per i delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495 e 498 del codice penale, nonché per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e riciclaggio;

                b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata".

        2. Il primo comma dell'articolo 91 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

        "L'impiegato sottoposto a procedimento per i reati di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 85 o soggetto ad ordine di custodia cautelare è immediatamente sospeso dal servizio; detto impiegato può essere sospeso, per reati diversi da quelli elencati nel citato primo comma dell'articolo 85, qualora la natura dei reati sia particolarmente grave; il provvedimento è adottato dal capo dell'ufficio".



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