XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 217




        Onorevoli Colleghi! - Il sostanziale fallimento della legge sul finanziamento pubblico dei movimenti o partiti politici (legge 2 gennaio 1997, n. 2), resosi palese con lo scarsissimo numero di cittadini sottoscrittori della scheda che consentiva la destinazione del 4 per mille al finanziamento della politica nel suo complesso (si parla di meno del 2 per cento del totale dei contribuenti) - sottolineato dal rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica della legge che improvvidamente conteneva al suo interno una disposizione di anticipazione ai partiti dei fondi per il 1998 -, ed il travisamento della volontà popolare operato con la legge 3 giugno 1999, n. 157, che trasforma il rimborso elettorale in finanziamento pubblico, ci spingono a presentare un progetto di radicale riforma del sistema di sostegno all'attività politica. Un progetto rispettoso del risultato referendario degli anni scorsi, a fronte di un sistema ipocrita che pretende di essere alimentato anche quando i cittadini lo pongono in condizione di non operare, un progetto che consente a ciascuno di finanziare la propria parte politica ed, in definitiva, di partecipare più da vicino alle scelte che condizionano la vita del Paese: più che distribuire fondi ai partiti si provvede ad un sostegno della loro attività solo in parte finanziario, andando nel senso di una maggiore partecipazione e di un maggiore decentramento. In questo senso alle accuse di demagogia di coloro che sic et sempliciter chiedono un finanziamento senza condizioni da parte dello Stato, poiché è questo che sta accadendo (la normativa in vigore non prevede la restituzione delle somme indebitamente percepite), con la motivazione che "la politica ha un costo" il presentatore della presente proposta di legge risponde che, al contrario, è demagogico confondere il costo della politica con il costo degli apparati di partito. L'articolo 1 della presente proposta di legge indica nei partiti che hanno conseguito una rappresentanza nelle assemblee politiche elettive (nazionali, regionali ed europee) i destinatari dei benefìci della legge. D'altro canto, il comma 2 estende ai comitati promotori dei referendum i benefìci fiscali, tariffari e la concessione di strutture, nei limiti delle scadenze previste dalla legge sui referendum (legge 25 maggio 1970, n. 352), cioè dal momento della presentazione del quesito sino alla fine del procedimento presso la Corte di cassazione o dinanzi alla Corte costituzionale o nel giorno previsto per la consultazione popolare referendaria.
        L'articolo 2 obbliga i partiti a trasformarsi in associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del codice civile, depositando il proprio statuto presso il tribunale del distretto in cui si trova la sede centrale. In caso di adozione di atti contra legem o contrari alla Costituzione, qualunque associato (l'iscrizione è libera) può rivolgersi al tribunale per le deliberazioni adottate dall'associazione.
        L'articolo 3 regolamenta i contributi volontari delle persone fisiche disponendo, tramite modifica al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la detraibilità fiscale dei contributi versati ai partiti mediante versamento bancario o postale sulla falsariga della detraibilità delle spese per le cure mediche. Attualmente è detraibile il 19 per cento di quanto versato con un limite massimo di lire 50 milioni di versamento annuo. Tale percentuale può essere variata in aumento o in diminuzione con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in modo da consentire il rispetto del limite di spesa.
        L'articolo 4 mantiene i divieti vigenti in materia di finanziamenti da parte delle persone giuridiche pubbliche o private. Attualmente sono vietati i finanziamenti di enti e società con partecipazione pubblica oltre il 20 per cento, mentre sono ammessi i finanziamenti di società private purché regolarmente iscritti in bilancio. Per quanto attiene ai finanziamenti esteri la legge prevede un solo obbligo di iscrizione in bilancio da parte dei percettori.
        L'articolo 5 dispone l'accesso ai locali o alle sale per manifestazioni pubbliche dei comuni nei limiti delle disponibilità di questi. La disponibilità, oltre ad essere estesa ai comitati promotori dei referendum, è ampliata anche alle associazioni legalmente riconosciute.
        L'articolo 6 prevede benefìci fiscali e tariffari (telefono, agenzie stampa e poste), riduce l'aliquota IVA per le produzioni editoriali, riduce al 25 per cento l'imposta sugli intrattenimenti e sopprime le imposte sui giochi condotti in luogo pubblico. Tale articolo dispone inoltre la predisposizione in tutti i comuni di spazi di affissione gratuita. Le agevolazioni consentite sono di stretta attinenza con l'attività istituzionale.
        L'articolo 7 estende ai partiti i mutui agevolati previsti per l'editoria per l'estinzione dei debiti pregressi.
        L'articolo 8 detta le norme sui bilanci. Il sistema è semplice: i partiti devono avere scritture contabili da imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 2214 e seguenti del codice civile, e bilanci da società di capitali, ai sensi dell'articolo 2423 e seguenti del codice civile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le norme di attuazione dell'articolo con particolare riferimento alla specifica attività dei partiti. I bilanci devono essere certificati. Considerate la complessità e la lunghezza dei futuri documenti di bilancio, si è tralasciato l'obbligo della pubblicazione degli stessi sui quotidiani, disponendone altresì l'integrale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
        L'articolo 9 dispone le sanzioni relative agli illeciti finanziamenti ed al falso in bilancio. Le sanzioni ricalcano quelle rese celebri da "Mani pulite" e cioè quelle riportate nell'articolo 7 della prima legge sul finanziamento pubblico ai partiti (legge 2 maggio 1974, n. 195) e nell'articolo 4 della legge n. 659 del 1981: multa fino al triplo delle somme percepite o del valore delle utilità ricevute e reclusione sino a quattro anni. Per quel che riguarda il falso in bilancio si provvede ad estendere la previsione dell'articolo 2621 del codice civile che per il reato di false comunicazioni sociali ed illegale ripartizione degli utili in materia di società prevede la reclusione da uno a cinque anni ed una multa sino a lire 20 milioni. Tali sanzioni sono aumentate sino alla metà per fatti di rilevante entità.
        L'articolo 10 abroga l'intera legislazione di finanziamento dell'editoria di partito, lasciando però intatte tutte le agevolazioni di natura non economica e la possibilità per i giornali di partito di accedere ai finanziamenti previsti per la stampa in generale.
        L'articolo 11 abroga la legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie. Si è inoltre ritenuta opportuna la predisposizione di un testo unico delle norme sul finanziamento dei partiti o dei movimenti politici e sui rimborsi elettorali.
        L'articolo 12 disciplina la copertura finanziaria della legge. L'entità dei contributi delle persone fisiche è valutata in lire 150 miliardi annue. In tale articolo è contenuta la clausola di salvaguardia che consente al Governo di modificare le percentuali di detraibilità. L'entità dei benefìci fiscali e tariffari è valutata in lire 30 miliardi.




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