XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 217
Onorevoli Colleghi! - Il sostanziale fallimento della
legge sul finanziamento pubblico dei movimenti o partiti
politici (legge 2 gennaio 1997, n. 2), resosi palese con lo
scarsissimo numero di cittadini sottoscrittori della scheda
che consentiva la destinazione del 4 per mille al
finanziamento della politica nel suo complesso (si parla di
meno del 2 per cento del totale dei contribuenti) -
sottolineato dal rinvio alle Camere da parte del Presidente
della Repubblica della legge che improvvidamente conteneva al
suo interno una disposizione di anticipazione ai partiti dei
fondi per il 1998 -, ed il travisamento della volontà popolare
operato con la legge 3 giugno 1999, n. 157, che trasforma il
rimborso elettorale in finanziamento pubblico, ci spingono a
presentare un progetto di radicale riforma del sistema di
sostegno all'attività politica. Un progetto rispettoso del
risultato referendario degli anni scorsi, a fronte di un
sistema ipocrita che pretende di essere alimentato anche
quando i cittadini lo pongono in condizione di non operare, un
progetto che consente a ciascuno di finanziare la propria
parte politica ed, in definitiva, di partecipare più da vicino
alle scelte che condizionano la vita del Paese: più che
distribuire fondi ai partiti si provvede ad un sostegno della
loro attività solo in parte finanziario, andando nel senso di
una maggiore partecipazione e di un maggiore decentramento. In
questo senso alle accuse di demagogia di coloro che sic et
sempliciter chiedono un finanziamento senza condizioni da
parte dello Stato, poiché è questo che sta accadendo (la
normativa in vigore non prevede la restituzione delle somme
indebitamente percepite), con la motivazione che "la politica
ha un costo" il presentatore della presente proposta di legge
risponde che, al contrario, è demagogico confondere il costo
della politica con il costo degli apparati di partito.
L'articolo 1 della presente proposta di legge indica nei
partiti che hanno conseguito una rappresentanza nelle
assemblee politiche elettive (nazionali, regionali ed europee)
i destinatari dei benefìci della legge. D'altro canto, il
comma 2 estende ai comitati promotori dei referendum i
benefìci fiscali, tariffari e la concessione di strutture, nei
limiti delle scadenze previste dalla legge sui
referendum (legge 25 maggio 1970, n. 352), cioè dal
momento della presentazione del quesito sino alla fine del
procedimento presso la Corte di cassazione o dinanzi alla
Corte costituzionale o nel giorno previsto per la
consultazione popolare referendaria.
L'articolo 2 obbliga i partiti a trasformarsi in
associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 14 e seguenti
del codice civile, depositando il proprio statuto presso il
tribunale del distretto in cui si trova la sede centrale. In
caso di adozione di atti contra legem o contrari alla
Costituzione, qualunque associato (l'iscrizione è libera) può
rivolgersi al tribunale per le deliberazioni adottate
dall'associazione.
L'articolo 3 regolamenta i contributi volontari delle
persone fisiche disponendo, tramite modifica al testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, la detraibilità fiscale dei contributi versati
ai partiti mediante versamento bancario o postale sulla
falsariga della detraibilità delle spese per le cure mediche.
Attualmente è detraibile il 19 per cento di quanto versato con
un limite massimo di lire 50 milioni di versamento annuo. Tale
percentuale può essere variata in aumento o in diminuzione con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, in modo da consentire il rispetto del limite di
spesa.
L'articolo 4 mantiene i divieti vigenti in materia di
finanziamenti da parte delle persone giuridiche pubbliche o
private. Attualmente sono vietati i finanziamenti di enti e
società con partecipazione pubblica oltre il 20 per cento,
mentre sono ammessi i finanziamenti di società private purché
regolarmente iscritti in bilancio. Per quanto attiene ai
finanziamenti esteri la legge prevede un solo obbligo di
iscrizione in bilancio da parte dei percettori.
L'articolo 5 dispone l'accesso ai locali o alle sale per
manifestazioni pubbliche dei comuni nei limiti delle
disponibilità di questi. La disponibilità, oltre ad essere
estesa ai comitati promotori dei referendum, è ampliata
anche alle associazioni legalmente riconosciute.
L'articolo 6 prevede benefìci fiscali e tariffari
(telefono, agenzie stampa e poste), riduce l'aliquota IVA per
le produzioni editoriali, riduce al 25 per cento l'imposta
sugli intrattenimenti e sopprime le imposte sui giochi
condotti in luogo pubblico. Tale articolo dispone inoltre la
predisposizione in tutti i comuni di spazi di affissione
gratuita. Le agevolazioni consentite sono di stretta attinenza
con l'attività istituzionale.
L'articolo 7 estende ai partiti i mutui agevolati previsti
per l'editoria per l'estinzione dei debiti pregressi.
L'articolo 8 detta le norme sui bilanci. Il sistema è
semplice: i partiti devono avere scritture contabili da
imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 2214 e seguenti
del codice civile, e bilanci da società di capitali, ai sensi
dell'articolo 2423 e seguenti del codice civile. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le
norme di attuazione dell'articolo con particolare riferimento
alla specifica attività dei partiti. I bilanci devono essere
certificati. Considerate la complessità e la lunghezza dei
futuri documenti di bilancio, si è tralasciato l'obbligo della
pubblicazione degli stessi sui quotidiani, disponendone
altresì l'integrale pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
L'articolo 9 dispone le sanzioni relative agli illeciti
finanziamenti ed al falso in bilancio. Le sanzioni ricalcano
quelle rese celebri da "Mani pulite" e cioè quelle riportate
nell'articolo 7 della prima legge sul finanziamento pubblico
ai partiti (legge 2 maggio 1974, n. 195) e nell'articolo 4
della legge n. 659 del 1981: multa fino al triplo delle somme
percepite o del valore delle utilità ricevute e reclusione
sino a quattro anni. Per quel che riguarda il falso in
bilancio si provvede ad estendere la previsione dell'articolo
2621 del codice civile che per il reato di false comunicazioni
sociali ed illegale ripartizione degli utili in materia di
società prevede la reclusione da uno a cinque anni ed una
multa sino a lire 20 milioni. Tali sanzioni sono aumentate
sino alla metà per fatti di rilevante entità.
L'articolo 10 abroga l'intera legislazione di
finanziamento dell'editoria di partito, lasciando però intatte
tutte le agevolazioni di natura non economica e la possibilità
per i giornali di partito di accedere ai finanziamenti
previsti per la stampa in generale.
L'articolo 11 abroga la legge 3 giugno 1999, n. 157, in
materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e
referendarie. Si è inoltre ritenuta opportuna la
predisposizione di un testo unico delle norme sul
finanziamento dei partiti o dei movimenti politici e sui
rimborsi elettorali.
L'articolo 12 disciplina la copertura finanziaria della
legge. L'entità dei contributi delle persone fisiche è
valutata in lire 150 miliardi annue. In tale articolo è
contenuta la clausola di salvaguardia che consente al Governo
di modificare le percentuali di detraibilità. L'entità dei
benefìci fiscali e tariffari è valutata in lire 30
miliardi.