XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 217




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Soggetti destinatari).

        1. Hanno diritto di usufruire dei benefìci previsti dalla presente legge i partiti o movimenti politici che hanno partecipato, con proprie liste o con candidati di coalizione, alle elezioni per il Parlamento nazionale o per il Parlamento europeo o per i consigli regionali, ottenendo l'elezione di propri rappresentanti.
        2. Le agevolazioni previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge sono estese ai comitati promotori dei referendum per il periodo intercorrente dalla presentazione del quesito sino alla definizione dell'esito referendario ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352.


Art. 2.

(Disciplina giuridica dei partiti politici).

        1. I partiti o movimenti politici di cui all'articolo 1, pena l'esclusione dai benefìci stabiliti dalla presente legge, devono approvare per atto pubblico un proprio statuto, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile.
        2. Lo statuto e le sue successive modificazioni sono depositati presso la cancelleria del tribunale del luogo dove è fissata la sede centrale del partito o del movimento politico.
        3. Gli statuti devono uniformarsi ai seguenti princìpi:

                a) libertà di iscrizione e di accesso alle cariche statutarie per tutti i cittadini e gli stranieri residenti;

                b) garanzia di rappresentanza delle minoranze interne negli organi collegiali;
                c) adozione del metodo democratico nelle procedure di approvazione degli atti, di elezione alle cariche interne e di selezione dei candidati elettorali.


Art. 3.

(Contributi volontari delle persone fisiche).

        1. Il comma 1-bis dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22 per cento per i contributi volontari in favore di partiti o movimenti politici, per la parte che eccede lire 250 mila sino ad un limite massimo di lire 50 milioni, effettuati mediante versamento bancario o postale".

        2. La disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 4.

(Contribuzione da parte
di persone giuridiche).

        1. Per i contributi delle società di capitali si applicano le disposizioni della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, e della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni.


Art. 5.

(Strutture per le attività dei partiti
e delle associazioni).

        1. Con proprio regolamento e nell'ambito delle proprie disponibilità, i comuni, le province e le regioni assicurano ai partiti o ai movimenti politici, nonché alle associazioni legalmente riconosciute ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, l'utilizzo di locali o sale per manifestazioni pubbliche.


Art. 6.

(Benefìci fiscali e tariffari).

        1. Sono estese ai partiti o ai movimenti politici le agevolazioni per le tariffe telefoniche, telegrafiche e postali stabilite all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.
        2. Sono altresì estese all'acquisto di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento della attività dei partiti o dei movimenti politici le disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) concernenti le prestazioni relative alla composizione, legatoria e stampa di giornali, libri e periodici.
        3. L'ammontare dell'imposta sugli intrattenimenti, dovuta alla Società italiana degli autori ed editori per le manifestazioni direttamente organizzate dai partiti o dai movimenti politici è ridotto del 75 per cento.
        4. Le disposizioni del titolo II del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, non si applicano alle lotterie, ai giochi ed alle sottoscrizioni, promossi, per autofinanziamento, dai partiti o dai movimenti politici, purché svolti nell'ambito di manifestazioni organizzate dai partiti o dai movimenti stessi.
        5. I comuni sono tenuti a predisporre appositi spazi fissi e permanenti per l'affissione gratuita di materiale propagandistico e di informazione dei partiti o dei movimenti politici.


Art. 7.

(Mutui agevolati).

        1. I mutui agevolati previsti dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, a favore delle imprese editrici di giornali e delle imprese radiofoniche di informazione, per l'estinzione dei debiti pregressi, possono essere accordati, alle stesse condizioni, ai partiti o ai movimenti politici, per la copertura dei disavanzi registrati al 31 dicembre 2001.


Art. 8.

(Bilanci dei partiti o dei movimenti politici).

        1. I partiti o i movimenti politici indicati nell'articolo 1 della presente legge hanno l'obbligo di tenere le scritture contabili nelle forme e secondo le procedure previste dagli articoli da 2214 a 2220 del codice civile.
        2. I partiti o i movimenti politici hanno altresì l'obbligo di redigere il bilancio secondo il modello delle società di capitali, nelle forme e con le procedure previste dagli articoli da 2423 a 2429 del codice civile, in quanto compatibili con la particolare natura dell'attività svolta.
        3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate le scritture supplementari che i partiti o i movimenti politici devono tenere ai sensi del secondo comma dell'articolo 2214 del codice civile, nonché i prospetti dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa.
        4. I documenti di bilancio, certificati da una società di revisione o da un collegio di revisori contabili iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono pubblicati in un supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.


Art. 9.

(Sanzioni).

        1. Le falsità dei bilanci di cui all'articolo 8 della presente legge sono punite con le sanzioni di cui all'articolo 2621 del codice civile. Si applica l'aumento di pena di cui all'articolo 2640 del medesimo codice quando le falsità sono relative a somme di rilevante entità.
        2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, ovvero che siano applicabili le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, chiunque corrisponde o riceve contributi o altra utilità in violazione degli articoli 3 e 4 della presente legge è punito, per ciò solo, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino al triplo delle somme percepite o del valore delle utilità ricevute.


Art. 10.

(Soppressione dei finanziamenti
all'editoria di partito).

        1. L'articolo 40 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è abrogato.
        2. I commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 9 e i commi 2 e 3 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono abrogati.
        3. I commi 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono abrogati.
        4. Al comma 29 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: "dai commi 8, 10 e 11" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 8".
        5. Le somme iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2001, relative a stanziamenti previsti dalle disposizioni abrogate dai commi 2 e 3 del presente articolo, sono riassegnate per le finalità indicate negli articoli 6 e 7.


Art. 11.

(Abrogazione di norme.
Emanazione di un testo unico).

        1. La legge 3 giugno 1999, n. 157, è abrogata.
        2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 31 gennaio 2002, è emanato un testo unico recante le norme sul finanziamento dei partiti o dei movimenti politici e sui rimborsi elettorali.


Art. 12

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, pari a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Ove il limite di spesa indicato nel comma 1 sia superato, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede, con proprio decreto, a rideterminare, per l'esercizio finanziario successivo, l'aliquota di detrazione nella misura sufficiente ad assicurare la copertura.
        3. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 5 e 6, pari a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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