XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 213




        Onorevoli Colleghi! - Nel dicembre del 1996 la Camera dei deputati, con deliberazione dell'Assemblea, istituì una Commmissione speciale per l'esame dei progetti di legge recanti misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione, cui fu affidata l'elaborazione di una normativa che rispondesse ai criteri di controllo e di garanzia in linea con le maggiori democrazie occidentali. Nell'arco di circa un anno la Commissione completò i suoi lavori, presentando all'Assemblea un insieme di testi unificati. Tuttavia, ad eccezione di un unico progetto relativo alle modifiche al codice civile in materia di gestione delle società, approvato in Commissione nel 1998, questo insieme di norme non è mai giunto alla discussione dell'Aula, pur rappresentando un indiscutibile freno alle violazioni di legge connesse con la gestione della cosa pubblica. La ripresentazione di quel testo prescinde dall'adesione o meno alle singole norme, che potranno essere opportunamente valutate dalla Camera.
        Quel che intendiamo recuperare è il complesso di un progetto di normativa che si ritiene oggi più che mai necessaria. Alla presente proposta di legge viene allegata la relazione presentata nella XIII legislatura all'Assemblea dal relatore onorevole Enzo Fragalà.
        Com'è noto le vicende di "tangentopoli" hanno imposto l'esigenza di risolvere complessi e delicati problemi normativi, tra l'altro attinenti alla normativa penale relativa ai reati contro la pubblica amministrazione. Le indagini degli ultimi anni hanno portato alla luce l'esistenza di una diffusa prassi illecita che ha minato profondamente i rapporti tra lo Stato e la società e quindi la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Il fenomeno si è rivelato di una tale imponenza e gravità da influire in modo rilevante sulla stabilità politica del Paese, aprendo una vera a propria fase di emergenza. I danni prodotti dalla fitta rete di relazioni illecite portata alla luce dalle indagini della magistratura non riguardano soltanto gli aspetti ora evidenziati e la lesione dei principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, ma colpiscono anche l'integrità economica nazionale e il corretto funzionamento del mercato. La corruzione, infatti, è diretta ad ottenere o un indebito vantaggio, a scapito di altri, oppure allo svolgimento di attività illecite. La deviazione di risorse, poi, prodotte dai fenomeni di corruzione a sua volta genera la tendenza a commettere altri reati, volti a coprire o a realizzare fatti di corruzione.
        Di qui la necessità, da cui muovono le proposte di legge n. 781 e abbinate, approvate in un testo unificato dalla Commissione speciale, di modificare la disciplina penalistica vigente in materia.
        Sin dall'inizio dei lavori della Commissione si è affermata l'idea secondo cui la riforma non avrebbe dovuto mirare ad un semplice inasprimento sanzionatorio che non avrebbe prodotto effetti concreti, bensì a favorire le indagini, a consentire di far luce sul sistema della corruzione, rompendo il sodalizio tra corruttore e corrotto. Si è, quindi, scartata l'ipotesi - prevista in alcune delle abbinate proposte di legge - di unificare i reati di corruzione e di concussione in un'unica fattispecie criminosa, soluzione apparsa a taluni idonea a superare le note difficoltà della prova che l'accertamento dei due reati comporta. Si è ritenuto, infatti, che tali difficoltà non possano valere a cancellare la distinzione tra due reati ben diversi sotto il profilo dell'allarme e della pericolosità sociale, nonché del dolo.
        Per rompere, quindi, il patto criminale tra corrotto e corruttore, si è ritenuto che fosse opportuno introdurre un trattamento sanzionatorio diverso per chi collabora con la giustizia: in proposito la Commissione ha escluso che tale trattamento possa consistere - come talune delle proposte di legge prevedono - nella previsione di una causa di non punibilità a favore del corruttore, che spontaneamente denuncia il fatto all'autorità giudiziaria entro un breve termine, ritenendo che il ruolo del corruttore non debba essere scriminato al punto da prevedere la non punibilità. Ha prevalso, invece, l'idea dell'opportunità di introdurre una circostanza attenuante - applicabile ai delitti previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale, cioè quelli dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione - a vantaggio di colui che denuncia il fatto prima che la notizia di reato sia iscritta a suo nome nell'apposito registro (articolo 1). Tale norma viene estesa al reato di illecito finanziamento dei partiti (articolo 2) e a taluni reati tipicamente connessi con quelli di corruzione e di illecito finanziamento dei partiti, sempre che anche per tali reati vi sia stata una spontanea e tempestiva denuncia (articolo 3). Per colui che invece di agevolare devii le indagini, il testo unificato in esame prevede un aggravamento di pena: si prevede, infatti, un'aggravante per il delitto di calunnia, allorché il fatto sia stato commesso attraverso la condotta di cui all'articolo 321-bis del codice penale, che l'articolo 1 del testo unificato propone di introdurre. Si disciplinano, infine, gli effetti processuali della riforma: esaurite le indagini, su richiesta dell'imputato cui è applicabile la circostanza attenuante prevista dall'articolo 1, il giudice, anche senza il consenso del pubblico ministero, dispone la separazione del procedimento, l'ammissione dell'imputato all'applicazione della pena su richiesta o il giudizio abbreviato; a colui che collabora con l'autorità giudiziaria, favorendo l'accertamento della responsabilità non si applicano le misure della custodia cautelare e degli arresti domiciliari (articolo 6)".




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