XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 213
Onorevoli Colleghi! - Nel dicembre del 1996 la Camera
dei deputati, con deliberazione dell'Assemblea, istituì una
Commmissione speciale per l'esame dei progetti di legge
recanti misure per la prevenzione e la repressione dei
fenomeni di corruzione, cui fu affidata l'elaborazione di una
normativa che rispondesse ai criteri di controllo e di
garanzia in linea con le maggiori democrazie occidentali.
Nell'arco di circa un anno la Commissione completò i suoi
lavori, presentando all'Assemblea un insieme di testi
unificati. Tuttavia, ad eccezione di un unico progetto
relativo alle modifiche al codice civile in materia di
gestione delle società, approvato in Commissione nel 1998,
questo insieme di norme non è mai giunto alla discussione
dell'Aula, pur rappresentando un indiscutibile freno alle
violazioni di legge connesse con la gestione della cosa
pubblica. La ripresentazione di quel testo prescinde
dall'adesione o meno alle singole norme, che potranno essere
opportunamente valutate dalla Camera.
Quel che intendiamo recuperare è il complesso di un
progetto di normativa che si ritiene oggi più che mai
necessaria. Alla presente proposta di legge viene allegata la
relazione presentata nella XIII legislatura all'Assemblea dal
relatore onorevole Enzo Fragalà.
Com'è noto le vicende di "tangentopoli" hanno imposto
l'esigenza di risolvere complessi e delicati problemi
normativi, tra l'altro attinenti alla normativa penale
relativa ai reati contro la pubblica amministrazione. Le
indagini degli ultimi anni hanno portato alla luce l'esistenza
di una diffusa prassi illecita che ha minato profondamente i
rapporti tra lo Stato e la società e quindi la fiducia dei
cittadini nelle istituzioni. Il fenomeno si è rivelato di una
tale imponenza e gravità da influire in modo rilevante sulla
stabilità politica del Paese, aprendo una vera a propria fase
di emergenza. I danni prodotti dalla fitta rete di relazioni
illecite portata alla luce dalle indagini della magistratura
non riguardano soltanto gli aspetti ora evidenziati e la
lesione dei principi costituzionali del buon andamento e
dell'imparzialità della pubblica amministrazione, ma
colpiscono anche l'integrità economica nazionale e il corretto
funzionamento del mercato. La corruzione, infatti, è diretta
ad ottenere o un indebito vantaggio, a scapito di altri,
oppure allo svolgimento di attività illecite. La deviazione di
risorse, poi, prodotte dai fenomeni di corruzione a sua volta
genera la tendenza a commettere altri reati, volti a coprire o
a realizzare fatti di corruzione.
Di qui la necessità, da cui muovono le proposte di legge
n. 781 e abbinate, approvate in un testo unificato dalla
Commissione speciale, di modificare la disciplina penalistica
vigente in materia.
Sin dall'inizio dei lavori della Commissione si è
affermata l'idea secondo cui la riforma non avrebbe dovuto
mirare ad un semplice inasprimento sanzionatorio che non
avrebbe prodotto effetti concreti, bensì a favorire le
indagini, a consentire di far luce sul sistema della
corruzione, rompendo il sodalizio tra corruttore e corrotto.
Si è, quindi, scartata l'ipotesi - prevista in alcune delle
abbinate proposte di legge - di unificare i reati di
corruzione e di concussione in un'unica fattispecie criminosa,
soluzione apparsa a taluni idonea a superare le note
difficoltà della prova che l'accertamento dei due reati
comporta. Si è ritenuto, infatti, che tali difficoltà non
possano valere a cancellare la distinzione tra due reati ben
diversi sotto il profilo dell'allarme e della pericolosità
sociale, nonché del dolo.
Per rompere, quindi, il patto criminale tra corrotto e
corruttore, si è ritenuto che fosse opportuno introdurre un
trattamento sanzionatorio diverso per chi collabora con la
giustizia: in proposito la Commissione ha escluso che tale
trattamento possa consistere - come talune delle proposte di
legge prevedono - nella previsione di una causa di non
punibilità a favore del corruttore, che spontaneamente
denuncia il fatto all'autorità giudiziaria entro un breve
termine, ritenendo che il ruolo del corruttore non debba
essere scriminato al punto da prevedere la non punibilità. Ha
prevalso, invece, l'idea dell'opportunità di introdurre una
circostanza attenuante - applicabile ai delitti previsti nel
capo I del titolo II del libro II del codice penale, cioè
quelli dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione - a vantaggio di colui che denuncia il fatto
prima che la notizia di reato sia iscritta a suo nome
nell'apposito registro (articolo 1). Tale norma viene estesa
al reato di illecito finanziamento dei partiti (articolo 2) e
a taluni reati tipicamente connessi con quelli di corruzione e
di illecito finanziamento dei partiti, sempre che anche per
tali reati vi sia stata una spontanea e tempestiva denuncia
(articolo 3). Per colui che invece di agevolare devii le
indagini, il testo unificato in esame prevede un aggravamento
di pena: si prevede, infatti, un'aggravante per il delitto di
calunnia, allorché il fatto sia stato commesso attraverso la
condotta di cui all'articolo 321-bis del codice penale,
che l'articolo 1 del testo unificato propone di introdurre. Si
disciplinano, infine, gli effetti processuali della riforma:
esaurite le indagini, su richiesta dell'imputato cui è
applicabile la circostanza attenuante prevista dall'articolo
1, il giudice, anche senza il consenso del pubblico ministero,
dispone la separazione del procedimento, l'ammissione
dell'imputato all'applicazione della pena su richiesta o il
giudizio abbreviato; a colui che collabora con l'autorità
giudiziaria, favorendo l'accertamento della responsabilità non
si applicano le misure della custodia cautelare e degli
arresti domiciliari (articolo 6)".