XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 213
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Riduzione della pena per il ravvedimento operoso in caso
di corruzione).
1. Dopo l'articolo 321 del codice penale, è inserito il
seguente:
"Art. 321-bis. - (Circostanza attenuante speciale). -
Le pene previste dagli articoli precedenti del presente
capo sono ridotte della metà per colui che denuncia il fatto
prima che la notizia di reato sia stata iscritta a suo nome
nell'apposito registro.
In caso di condanna si applica sempre la sospensione
condizionale della pena, subordinata all'adempimento
dell'obbligo delle restituzioni e del risarcimento del danno,
salvo che ciò sia impossibile e l'impossibilità non sia stata
determinata intenzionalmente dall'imputato.
La circostanza indicata nel primo comma non si applica in
caso di recidiva specifica".
Art. 2.
(Riduzione della pena per il ravvedimento operoso in caso
di illecito finanziamento di partiti).
1. Le pene previste dal terzo comma dell'articolo 7 della
legge 2 maggio 1974, n. 195, e dal sesto comma dell'articolo 4
della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono ridotte della metà
per colui che denuncia il fatto prima che la notizia di reato
sia stata iscritta a suo nome nell'apposito registro.
Art. 3.
(Reati connessi).
1. Le disposizioni previste dall'articolo 321-bis
del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della
presente legge, si applicano anche per i reati contro la
pubblica amministrazione, per i reati contro la fede pubblica,
per il reato previsto dall'articolo 2621, primo comma, n. 1),
del codice civile, e per i reati previsti dal titolo II del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i quali siano stati
commessi al fine di eseguire o di occultare i reati di cui al
medesimo articolo 321-bis del codice penale e di
illecito finanziamento di partiti , o al fine di assicurarne
il profitto, nonché per il reato di collusione di cui
all'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, commesso
in concorso formale con quelli di cui all'articolo 321-bis
del codice penale, purché anche per tali reati si
realizzino le condizioni previste dallo stesso articolo
321-bis.
Art. 4.
(Circostanza aggravante per il delitto
di calunnia).
1. Il terzo comma dell'articolo 368 del codice penale è
sostituito dal seguente:
"La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto
deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è
da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna
all'ergastolo oppure se il fatto è stato commesso attraverso
la condotta prevista dal primo comma dell'articolo
321-bis".
Art. 5.
(Circostanza attenuante).
1. L'articolo 323-bis del codice penale è sostituito
dal seguente:
"Art. 323-bis. - (Circostanza attenuante). - Se i
fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis,
316-ter, 317, 318, 322, 322-bis e 323 sono di
particolare tenuità, le pene sono diminuite sino alla
metà".
Art. 6.
(Norme processuali).
1. Su richiesta dell'imputato al quale è applicabile la
circostanza prevista dall'articolo 321-bis del codice
penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge,
esaurite le indagini, il giudice dispone la separazione del
procedimento, l'ammissione dell'imputato all'applicazione
della pena su richiesta o il giudizio abbreviato; non è
necessario il consenso del pubblico ministero.
2. A colui al quale è applicabile la circostanza prevista
dal medesimo articolo 321-bis del codice penale non
possono essere applicate la misura della custodia cautelare in
carcere né la misura degli arresti domiciliari.