XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 213




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Riduzione della pena per il ravvedimento operoso in caso
di corruzione).

        1. Dopo l'articolo 321 del codice penale, è inserito il seguente:

        "Art. 321-bis. - (Circostanza attenuante speciale). - Le pene previste dagli articoli precedenti del presente capo sono ridotte della metà per colui che denuncia il fatto prima che la notizia di reato sia stata iscritta a suo nome nell'apposito registro.
        In caso di condanna si applica sempre la sospensione condizionale della pena, subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni e del risarcimento del danno, salvo che ciò sia impossibile e l'impossibilità non sia stata determinata intenzionalmente dall'imputato.
        La circostanza indicata nel primo comma non si applica in caso di recidiva specifica".


Art. 2.

(Riduzione della pena per il ravvedimento operoso in caso
di illecito finanziamento di partiti).

        1. Le pene previste dal terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e dal sesto comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono ridotte della metà per colui che denuncia il fatto prima che la notizia di reato sia stata iscritta a suo nome nell'apposito registro.


Art. 3.

(Reati connessi).

        1. Le disposizioni previste dall'articolo 321-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche per i reati contro la pubblica amministrazione, per i reati contro la fede pubblica, per il reato previsto dall'articolo 2621, primo comma, n. 1), del codice civile, e per i reati previsti dal titolo II del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i quali siano stati commessi al fine di eseguire o di occultare i reati di cui al medesimo articolo 321-bis del codice penale e di illecito finanziamento di partiti , o al fine di assicurarne il profitto, nonché per il reato di collusione di cui all'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, commesso in concorso formale con quelli di cui all'articolo 321-bis del codice penale, purché anche per tali reati si realizzino le condizioni previste dallo stesso articolo 321-bis.


Art. 4.

(Circostanza aggravante per il delitto
di calunnia).

        1. Il terzo comma dell'articolo 368 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo oppure se il fatto è stato commesso attraverso la condotta prevista dal primo comma dell'articolo 321-bis".


Art. 5.

(Circostanza attenuante).

        1. L'articolo 323-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 323-bis. - (Circostanza attenuante). - Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite sino alla metà".


Art. 6.

(Norme processuali).

        1. Su richiesta dell'imputato al quale è applicabile la circostanza prevista dall'articolo 321-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, esaurite le indagini, il giudice dispone la separazione del procedimento, l'ammissione dell'imputato all'applicazione della pena su richiesta o il giudizio abbreviato; non è necessario il consenso del pubblico ministero.
        2. A colui al quale è applicabile la circostanza prevista dal medesimo articolo 321-bis del codice penale non possono essere applicate la misura della custodia cautelare in carcere né la misura degli arresti domiciliari.



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