XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 212
Onorevoli Colleghi! - Nel dicembre del 1996 la Camera
dei deputati, con deliberazione d'Assemblea, istituì una
Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge recanti
misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di
corruzione, cui fu affidata l'elaborazione di una normativa
che rispondesse a criteri di controllo e di garanzia in linea
con le maggiori democrazie occidentali. Nell'arco di circa un
anno la Commissione completò i suoi lavori, presentando
all'Assemblea un insieme di testi unificati. Nel 2001 il
Parlamento è riuscito ad approvare un provvedimento (legge 27
marzo 2001, n. 97) che ha introdotto la possibilità di
confisca e di sequestro dei beni che servirono o che furono il
profitto per i reati di cui al capo I, titolo II, del libro
II, del codice penale. Purtuttavia la citata legge n. 97 del
2001 non ha modificato la disciplina prevista per i reati di
cui agli articoli 640 e seguenti del codice penale. Pertanto
si ritiene necessario ripresentare, con le opportune
modifiche, il testo approvato dalla Commissione
anti-corruzione. La sua ripresentazione prescinde
dall'adesione o meno alle singole norme, che potranno essere
opportunamente valutate dalla Camera.
Quel che si intende recuperare è il progetto di normativa
che si ritiene oggi più che mai necessaria. Si allega per
completezza la relazione presentata nella XIII legislatura
all'Assemblea dal deputato Maggi.
"Onorevoli colleghi, con il presente testo unificato si
è voluto integrare l'articolo 321 del codice di procedura
penale prevedendo espressamente che quando si procede per i
reati previsti dagli articoli 640, secondo comma, numero 1),
640-bis, 648, 648-bis, 648-ter, del codice
penale, nonché per i reati previsti dall'articolo 7 della
legge 2 maggio 1974, n. 195, e dall'articolo 4 della legge 18
novembre 1981, n. 659, il giudice possa, sempre con decreto
motivato, disporre il sequestro dei beni dell'indagato anche
in assenza del presupposto di cui al primo comma dello stesso
articolo e cioè il pericolo che "la libera disponibilità di
una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le
conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri
reati.
Ciò in considerazione della particolare delicatezza della
materia ed anche della possibile gravità dei danni
patrimoniali cui è esposta la pubblica amministrazione,
oltreché i cittadini che con essa vengono in contatto.
Per un principio basilare di garanzia si è voluto altresì
limitare l'oggetto del sequestro dei beni dell'indagato al
valore pari all'ingiusto profitto contestato, consentendo però
al pubblico ministero la possibilità di accertamenti
patrimoniali e finanziari al fine della individuazione dei
beni sequestrabili.
E' inoltre prevista la possibilità per l'indagato di
richiedere al giudice per le indagini preliminari la nomina di
un curatore speciale per l'amministrazione dei beni sottoposti
a sequestro, nomina che può avvenire anche ma non
necessariamente nella persona indicata da colui che ha subito
il sequestro nell'ambito degli iscritti nell'elenco speciale
di professionisti di specifica competenza, depositato presso
la cancelleria del tribunale fallimentare della sede del
giudice competente.
La normativa in oggetto prevede anche la possibilità per
il pubblico ministero di richiedere il sequestro dei beni di
imprese o di consorzi d'imprese, qualora risulti che
l'indagato abbia agito in nome e per conto degli stessi.
Si è voluto escludere dal novero dei delitti contro la
pubblica amministrazione che sono oggetto specifico del
presente testo unificato, l'abuso d'ufficio previsto
dall'articolo 323 del codice penale, fattispecie
particolarmente diffusa e discutibile - notoriamente ora
soggetta a revisione legislativa - al fine di evitare il
rischio di penalizzazioni eccessive o inammissibili.
Si è voluto ancora definire la natura giuridica degli atti
di gestione dei fondi pubblici destinati al finanziamento dei
partiti politici qualificandoli "esercizio di pubblica
funzione" per evitare qualunque dubbio o equivoco
interpretativo in sede applicativa.
Da ultimo si è previsto che a seguito della pronuncia di
una sentenza di condanna, ovvero di una sentenza di
applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi
dell'articolo 444 comma secondo del codice di procedura penale
(patteggiamento), il giudice disponga la confisca dei beni
sequestrati che sono "acquisiti di diritto e gratuitamente al
patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si
trovano" e ciò per evidenti ragioni di opportunità.
Si è comunque esclusa, per ovvie ragioni di equità, la
possibilità di disporre la confisca nell'ipotesi in cui sia
stata concessa in sentenza l'attenuante del risarcimento del
danno".