XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 212




        Onorevoli Colleghi! - Nel dicembre del 1996 la Camera dei deputati, con deliberazione d'Assemblea, istituì una Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge recanti misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione, cui fu affidata l'elaborazione di una normativa che rispondesse a criteri di controllo e di garanzia in linea con le maggiori democrazie occidentali. Nell'arco di circa un anno la Commissione completò i suoi lavori, presentando all'Assemblea un insieme di testi unificati. Nel 2001 il Parlamento è riuscito ad approvare un provvedimento (legge 27 marzo 2001, n. 97) che ha introdotto la possibilità di confisca e di sequestro dei beni che servirono o che furono il profitto per i reati di cui al capo I, titolo II, del libro II, del codice penale. Purtuttavia la citata legge n. 97 del 2001 non ha modificato la disciplina prevista per i reati di cui agli articoli 640 e seguenti del codice penale. Pertanto si ritiene necessario ripresentare, con le opportune modifiche, il testo approvato dalla Commissione anti-corruzione. La sua ripresentazione prescinde dall'adesione o meno alle singole norme, che potranno essere opportunamente valutate dalla Camera.
        Quel che si intende recuperare è il progetto di normativa che si ritiene oggi più che mai necessaria. Si allega per completezza la relazione presentata nella XIII legislatura all'Assemblea dal deputato Maggi.

        "Onorevoli colleghi, con il presente testo unificato si è voluto integrare l'articolo 321 del codice di procedura penale prevedendo espressamente che quando si procede per i reati previsti dagli articoli 640, secondo comma, numero 1), 640-bis, 648, 648-bis, 648-ter, del codice penale, nonché per i reati previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, il giudice possa, sempre con decreto motivato, disporre il sequestro dei beni dell'indagato anche in assenza del presupposto di cui al primo comma dello stesso articolo e cioè il pericolo che "la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati.
        Ciò in considerazione della particolare delicatezza della materia ed anche della possibile gravità dei danni patrimoniali cui è esposta la pubblica amministrazione, oltreché i cittadini che con essa vengono in contatto.
        Per un principio basilare di garanzia si è voluto altresì limitare l'oggetto del sequestro dei beni dell'indagato al valore pari all'ingiusto profitto contestato, consentendo però al pubblico ministero la possibilità di accertamenti patrimoniali e finanziari al fine della individuazione dei beni sequestrabili.
        E' inoltre prevista la possibilità per l'indagato di richiedere al giudice per le indagini preliminari la nomina di un curatore speciale per l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro, nomina che può avvenire anche ma non necessariamente nella persona indicata da colui che ha subito il sequestro nell'ambito degli iscritti nell'elenco speciale di professionisti di specifica competenza, depositato presso la cancelleria del tribunale fallimentare della sede del giudice competente.
        La normativa in oggetto prevede anche la possibilità per il pubblico ministero di richiedere il sequestro dei beni di imprese o di consorzi d'imprese, qualora risulti che l'indagato abbia agito in nome e per conto degli stessi.
        Si è voluto escludere dal novero dei delitti contro la pubblica amministrazione che sono oggetto specifico del presente testo unificato, l'abuso d'ufficio previsto dall'articolo 323 del codice penale, fattispecie particolarmente diffusa e discutibile - notoriamente ora soggetta a revisione legislativa - al fine di evitare il rischio di penalizzazioni eccessive o inammissibili.
        Si è voluto ancora definire la natura giuridica degli atti di gestione dei fondi pubblici destinati al finanziamento dei partiti politici qualificandoli "esercizio di pubblica funzione" per evitare qualunque dubbio o equivoco interpretativo in sede applicativa.
        Da ultimo si è previsto che a seguito della pronuncia di una sentenza di condanna, ovvero di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 comma secondo del codice di procedura penale (patteggiamento), il giudice disponga la confisca dei beni sequestrati che sono "acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano" e ciò per evidenti ragioni di opportunità.
        Si è comunque esclusa, per ovvie ragioni di equità, la possibilità di disporre la confisca nell'ipotesi in cui sia stata concessa in sentenza l'attenuante del risarcimento del danno".




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