XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 212
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Norme in materia di sequestro preventivo).
1. Quando si procede per i reati previsti dagli
articoli 640, secondo comma, numero 1), 640-bis, 648,
648-bis, 648-ter del codice penale, nonché per i
reati previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n.
195, e dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659,
il giudice può disporre, con decreto motivato ed anche in
assenza dei presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 321
del codice penale, il sequestro dei beni dell'indagato nei
limiti del valore dell'ingiusto profitto contestato. Il
pubblico ministero può disporre accertamenti patrimoniali e
finanziari nei confronti dell'indagato al fine di individuare
i beni che possono essere sottoposti a sequestro.
2. L'indagato che ha subìto il sequestro ai sensi del
comma 1 può chiedere, con istanza diretta al giudice per le
indagini preliminari, la nomina di un curatore speciale per
l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro ai sensi del
medesimo comma 1. Il giudice per le indagini preliminari,
sentito il pubblico ministero, nomina il curatore anche nella
persona indicata da colui che ha subìto il sequestro, tra
coloro il cui nome risulti nell'elenco speciale di
professionisti di specifica competenza, depositato presso la
cancelleria del tribunale fallimentare della sede del giudice
per le indagini preliminari procedente. Nel decreto di nomina
del curatore il giudice per le indagini preliminari stabilisce
i criteri e i limiti dell'amministrazione delle cose
sequestrate e le misure idonee a rendere più sicura la
custodia e l'amministrazione dei beni.
Art. 2.
(Sequestro dei beni di imprese o di consorzi di
imprese).
1. Per i reati previsti dal capo I, titolo II del libro II
del codice penale e dagli articoli 640, secondo comma, numero
1), 640-bis, 648, 648-bis e 648-ter del
medesimo codice penale, qualora risulti che l'indagato abbia
agito in nome e per conto di un'impresa o di un consorzio di
imprese, il pubblico ministero può richiedere il sequestro dei
beni dell'impresa o del consorzio di imprese stessi, ai sensi
dell'articolo 1, della presente legge.
Art. 3.
(Natura degli atti di gestione dei fondi pubblici
destinati al finanziamento dei partiti).
1. Ai fini della presente legge gli atti di gestione dei
fondi pubblici destinati al finanziamento dei partiti politici
costituiscono esercizio di pubblica funzione.
Art. 4.
(Norme in materia di confisca).
1. Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza
prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura
penale, il giudice dispone la confisca dei beni sottoposti a
sequestro ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente
legge. I beni immobili confiscati sono acquisiti di diritto e
gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui
territorio si trovano. La sentenza che dispone la confisca
costituisce titolo per la immediata trascrizione nei registri
immobiliari. Non si procede a confisca allorché sia stata
riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'articolo 62,
numero 6), del codice penale.
Art. 5.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.