XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 211




        Onorevoli Colleghi! - Nel settembre del 1996 la Camera dei deputati, con deliberazione dell'Assemblea, istituì una Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge recanti misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione, cui fu affidata l'elaborazione di una normativa in materia che rispondesse a criteri di controllo e di garanzia in linea con le maggiori democrazie occidentali. La Commissione ha completato i suoi lavori, presentando all'Assemblea un assieme di testi unificati. Tuttavia, ad eccezione di un'unica proposta peraltro mai definitivamente approvata, questo assieme di norme non è mai giunto a discussione, pur rappresentando un indiscutibile freno alle violazioni di legge connesse con la gestione della cosa pubblica. La loro ripresentazione prescinde dall'adesione o meno alle singole norme, che potranno essere opportunamente valutate dalla Camera dei deputati. Quel che si intende recuperare è il complesso di un progetto di normativa che si ritiene oggi più che mai necessaria. Di seguito sono riportati i contenuti della relazione presentata nella XIII legislatura all'Assemblea dalla Commissione speciale, con le opportune modifiche derivanti dall'aggiornamento delle norme in materia.
        Il testo in esame è il risultato di un lungo percorso di elaborazione che è partito da proposte di legge nate sull'onda emotiva della necessità di dare una risposta immediata al fenomeno di "tangentopoli" che ha devastato il sistema politico ed evidenziato l'intreccio affaristico tra pubblica amministrazione, politica ed economia. Non a caso la proposta di legge da cui è partita la discussione (a.C. 725 Martinat ed altri) recava come titolo "Norme per lo scioglimento e la confisca dei beni dei partiti politici a seguito di condanne penali dei loro segretari nazionali politici o amministrativi". Questa proposta era in realtà viziata da rilevanti profili di incostituzionalità e, nella previsione dello scioglimento dei partiti in caso di reati contro la pubblica amministrazione, faceva carico ad un soggetto che si configura ancora come associazione privata di una responsabilità oggettiva in campo penale, sconosciuta nel nostro ordinamento generale. La discussione, pur salvaguardando il principio di individuare una responsabilità del partito e del movimento politico qualora propri titolari di cariche elettive avessero commesso reati contro la pubblica amministrazione, ha proceduto alla riarticolazione del testo, cercando di coniugare la trasparenza e la responsabilità dei partiti con i princìpi generali del nostro ordinamento senza incorrere in posizioni estranee e demografiche di scarsa efficacia concreta.
        L'articolo 1 introduce il concetto di responsabilità in solido, da accertare in sede civile, del partito politico per eventuali danni patrimoniali alla pubblica amministrazione, conseguenti alla commissione da parte di un titolare di carica elettiva di uno dei due delitti di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale. Al comma 2 dell'articolo 1 viene ovviamente prevista la possibilità per il partito o movimento politico della prova liberatoria, cioè della dimostrazione di non aver potuto evitare il fatto illecito compiuto dal proprio titolare di carica elettiva. Il principio di responsabilità solidale viene a queste norme direttamente collegato nella quantità, e di conseguenza limitato al contributo che il singolo partito riceve ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157.
        L'articolo 2 prevede un'estensione dell'articolo 1 qualora i reati in esso previsti siano consumati, per il finanziamento dell'attività politica dei partiti, da chi al momento del fatto delittuoso non ricopriva cariche elettive.
        Nell'articolo 3 viene affrontato il problema del finanziamento ai partiti al di fuori di quello previsto dalla legge n. 157 del 1999. Nel comma 1 viene fatto divieto assoluto agli organi della pubblica amministrazione, agli enti pubblici, alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o superiore al 10 per cento e alle società controllate da queste ultime, di erogare contributi sotto qualsiasi forma a partiti o movimenti politici e alle loro articolazioni. Chiunque corrisponde o riceve questi contributi è punito con la reclusione da uno a cinque anni, con la multa fino a cinque volte l'ammontare della somma erogata, nonché con l'interdizione dai pubblici uffici. Nel comma 2 dell'articolo 3 è stabilito che il divieto di cui al comma 1 si applica anche alle società di persone o di capitali che elargiscano contributi a partiti o movimenti senza che gli stessi siano deliberati dall'organo sociale competente e quindi regolarmente iscritti in bilancio. Viene fatto obbligo anche a coloro che ricevono i contributi di accertarsi, richiedendo la relativa certificazione, delle corrispondenti deliberazioni della società. La pena prevista in questo caso è la reclusione da sei mesi a quattro anni e la conseguente interdizione dai pubblici uffici.
        Nell'articolo 4 viene regolamentata la responsabilità del partito e del movimento politico che intenzionalmente omettono di dichiarare o dichiarano in misura mendace di avere ricevuto contributi o elargizioni da società con regolare delibera e iscrizione in bilancio, o da privati. In questo caso la sanzione prevista è del pagamento di una somma pari a cinque volte l'ammontare percepito, nonché l'interdizione dai pubblici uffici da uno a tre anni. Le dichiarazioni non sono richieste quando i contributi siano di valore inferiore a lire 10 milioni, da calcolare nell'ambito dello stesso anno. Il comma 2 del medesimo articolo richiama la forma in cui devono essere fatte le dichiarazioni di cui al comma 1, facendo riferimento all'articolo 8 della legge n. 2 del 1997. Al comma 3 vengono abrogate le norme dell'articolo 7 della legge n. 195 del 1974, e dell'articolo 14, commi dal primo al sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659.
        L'articolo 5 prevede che qualora con sentenza passata in giudicato sia stato accertato il finanziamento illecito al partito, come previsto dagli articoli precedenti, l'importo del rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie destinato al partito ai sensi della legge n. 157 del 1999 sia decurtato di una somma pari al doppio di quella illegittimamente percepita.
        L'articolo 6 prevede che le sentenze di condanna siano trasmesse al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli adempimenti relativi alla eventuale decurtazione del finanziamento ai partiti.
        Per far fronte alla preoccupazione relativa ad una possibile incidenza degli articoli 3 e 4 sui procedimenti penali in corso, dove è contestato il reato di finanziamento illecito ai partiti ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 195 del 1974, è prevista anche una norma transitoria che stabilisce che la nuova legge va applicata solo per i fatti successivi alla sua entrata in vigore.
        Questa deroga ai princìpi generali del diritto penale, che invece afferma il principio del favor rei, ha trovato già un suo autorevole precedente nelle disposizioni della legge n. 4 del 1929 (articolo 20), confermata dalla Corte costituzionale che in diverse sentenze ha stabilito che il principio del favor rei non gode di copertura costituzionale, ma solo di legge ordinaria quale il codice penale.




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