XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 211
Onorevoli Colleghi! - Nel settembre del 1996 la Camera
dei deputati, con deliberazione dell'Assemblea, istituì una
Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge recanti
misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di
corruzione, cui fu affidata l'elaborazione di una normativa in
materia che rispondesse a criteri di controllo e di garanzia
in linea con le maggiori democrazie occidentali. La
Commissione ha completato i suoi lavori, presentando
all'Assemblea un assieme di testi unificati. Tuttavia, ad
eccezione di un'unica proposta peraltro mai definitivamente
approvata, questo assieme di norme non è mai giunto a
discussione, pur rappresentando un indiscutibile freno alle
violazioni di legge connesse con la gestione della cosa
pubblica. La loro ripresentazione prescinde dall'adesione o
meno alle singole norme, che potranno essere opportunamente
valutate dalla Camera dei deputati. Quel che si intende
recuperare è il complesso di un progetto di normativa che si
ritiene oggi più che mai necessaria. Di seguito sono riportati
i contenuti della relazione presentata nella XIII legislatura
all'Assemblea dalla Commissione speciale, con le opportune
modifiche derivanti dall'aggiornamento delle norme in
materia.
Il testo in esame è il risultato di un lungo percorso di
elaborazione che è partito da proposte di legge nate sull'onda
emotiva della necessità di dare una risposta immediata al
fenomeno di "tangentopoli" che ha devastato il sistema
politico ed evidenziato l'intreccio affaristico tra pubblica
amministrazione, politica ed economia. Non a caso la proposta
di legge da cui è partita la discussione (a.C. 725 Martinat ed
altri) recava come titolo "Norme per lo scioglimento e la
confisca dei beni dei partiti politici a seguito di condanne
penali dei loro segretari nazionali politici o
amministrativi". Questa proposta era in realtà viziata da
rilevanti profili di incostituzionalità e, nella previsione
dello scioglimento dei partiti in caso di reati contro la
pubblica amministrazione, faceva carico ad un soggetto che si
configura ancora come associazione privata di una
responsabilità oggettiva in campo penale, sconosciuta nel
nostro ordinamento generale. La discussione, pur
salvaguardando il principio di individuare una responsabilità
del partito e del movimento politico qualora propri titolari
di cariche elettive avessero commesso reati contro la pubblica
amministrazione, ha proceduto alla riarticolazione del testo,
cercando di coniugare la trasparenza e la responsabilità dei
partiti con i princìpi generali del nostro ordinamento senza
incorrere in posizioni estranee e demografiche di scarsa
efficacia concreta.
L'articolo 1 introduce il concetto di responsabilità in
solido, da accertare in sede civile, del partito politico per
eventuali danni patrimoniali alla pubblica amministrazione,
conseguenti alla commissione da parte di un titolare di carica
elettiva di uno dei due delitti di cui al capo I del titolo II
del libro II del codice penale. Al comma 2 dell'articolo 1
viene ovviamente prevista la possibilità per il partito o
movimento politico della prova liberatoria, cioè della
dimostrazione di non aver potuto evitare il fatto illecito
compiuto dal proprio titolare di carica elettiva. Il principio
di responsabilità solidale viene a queste norme direttamente
collegato nella quantità, e di conseguenza limitato al
contributo che il singolo partito riceve ai sensi della legge
3 giugno 1999, n. 157.
L'articolo 2 prevede un'estensione dell'articolo 1 qualora
i reati in esso previsti siano consumati, per il finanziamento
dell'attività politica dei partiti, da chi al momento del
fatto delittuoso non ricopriva cariche elettive.
Nell'articolo 3 viene affrontato il problema del
finanziamento ai partiti al di fuori di quello previsto dalla
legge n. 157 del 1999. Nel comma 1 viene fatto divieto
assoluto agli organi della pubblica amministrazione, agli enti
pubblici, alle società con partecipazione di capitale pubblico
pari o superiore al 10 per cento e alle società controllate da
queste ultime, di erogare contributi sotto qualsiasi forma a
partiti o movimenti politici e alle loro articolazioni.
Chiunque corrisponde o riceve questi contributi è punito con
la reclusione da uno a cinque anni, con la multa fino a cinque
volte l'ammontare della somma erogata, nonché con
l'interdizione dai pubblici uffici. Nel comma 2 dell'articolo
3 è stabilito che il divieto di cui al comma 1 si applica
anche alle società di persone o di capitali che elargiscano
contributi a partiti o movimenti senza che gli stessi siano
deliberati dall'organo sociale competente e quindi
regolarmente iscritti in bilancio. Viene fatto obbligo anche a
coloro che ricevono i contributi di accertarsi, richiedendo la
relativa certificazione, delle corrispondenti deliberazioni
della società. La pena prevista in questo caso è la reclusione
da sei mesi a quattro anni e la conseguente interdizione dai
pubblici uffici.
Nell'articolo 4 viene regolamentata la responsabilità del
partito e del movimento politico che intenzionalmente omettono
di dichiarare o dichiarano in misura mendace di avere ricevuto
contributi o elargizioni da società con regolare delibera e
iscrizione in bilancio, o da privati. In questo caso la
sanzione prevista è del pagamento di una somma pari a cinque
volte l'ammontare percepito, nonché l'interdizione dai
pubblici uffici da uno a tre anni. Le dichiarazioni non sono
richieste quando i contributi siano di valore inferiore a lire
10 milioni, da calcolare nell'ambito dello stesso anno. Il
comma 2 del medesimo articolo richiama la forma in cui devono
essere fatte le dichiarazioni di cui al comma 1, facendo
riferimento all'articolo 8 della legge n. 2 del 1997. Al comma
3 vengono abrogate le norme dell'articolo 7 della legge n. 195
del 1974, e dell'articolo 14, commi dal primo al sesto, della
legge 18 novembre 1981, n. 659.
L'articolo 5 prevede che qualora con sentenza passata in
giudicato sia stato accertato il finanziamento illecito al
partito, come previsto dagli articoli precedenti, l'importo
del rimborso delle spese per consultazioni elettorali e
referendarie destinato al partito ai sensi della legge n. 157
del 1999 sia decurtato di una somma pari al doppio di quella
illegittimamente percepita.
L'articolo 6 prevede che le sentenze di condanna siano
trasmesse al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per gli adempimenti relativi alla
eventuale decurtazione del finanziamento ai partiti.
Per far fronte alla preoccupazione relativa ad una
possibile incidenza degli articoli 3 e 4 sui procedimenti
penali in corso, dove è contestato il reato di finanziamento
illecito ai partiti ai sensi dell'articolo 7 della legge n.
195 del 1974, è prevista anche una norma transitoria che
stabilisce che la nuova legge va applicata solo per i fatti
successivi alla sua entrata in vigore.
Questa deroga ai princìpi generali del diritto penale, che
invece afferma il principio del favor rei, ha trovato
già un suo autorevole precedente nelle disposizioni della
legge n. 4 del 1929 (articolo 20), confermata dalla Corte
costituzionale che in diverse sentenze ha stabilito che il
principio del favor rei non gode di copertura
costituzionale, ma solo di legge ordinaria quale il codice
penale.