XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 211




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Responsabilità solidale).

        1. Qualora con sentenza passata in giudicato sia stata affermata la responsabilità di un soggetto titolare di cariche elettive per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale, commesso in ragione e nell'esercizio delle funzioni della carica elettiva, il partito o il movimento politico di appartenenza al momento della commissione del fatto sono responsabili in solido dei danni patrimoniali subiti dalla pubblica amministrazione in conseguenza del reato, nei limiti del contributo di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157.
        2. Il partito o il movimento politico sono liberati dalla responsabilità se nel conseguente giudizio civile provano di non aver potuto impedire il fatto.


Art. 2.

(Estensione).

        1. Le sanzioni di cui all'articolo 1 si applicano anche quando i reati di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale siano stati consumati per il finanziamento dell'attività politica dei partiti o movimenti politici da chi, al momento in cui il fatto delittuoso è stato commesso, non ricopriva cariche elettive.


Art. 3.

(Divieti).

        1. E' fatto divieto agli organi della pubblica amministrazione, agli enti pubblici, alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o superiore al 10 per cento e alle società controllate da queste ultime di erogare contributi sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo ai partiti o movimenti politici, alle loro articolazioni politico-organizzative, ai gruppi parlamentari, ai titolari di cariche elettive. Chiunque corrisponda o riceva contributi in violazione di tale divieto è punito con la reclusione da uno a cinque anni, con la multa fino a cinque volte l'ammontare della somma erogata, nonché con l'interdizione dai pubblici uffici da cinque a dieci anni.
        2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche alle società di capitali o di persone che erogano, in qualsiasi forma, contributi o elargizioni a partiti o movimenti politici, alle loro articolazioni politico-organizzative, a gruppi parlamentari, a singoli titolari di cariche elettive, senza che gli stessi siano deliberati dall'organo sociale competente e chiaramente iscritti in bilancio. Chiunque eroga contributi o elargizioni in violazione del suddetto divieto è punito per ciò solo con la reclusione da sei mesi a quattro anni nonché con l'interdizione dai pubblici uffici da due a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi accetta contributi o elargizioni non accompagnati dalle corrispondenti deliberazioni della società.


Art. 4.

(Pubblicità dei contributi e abrogazioni).

        1. I responsabili dei partiti o movimenti politici, delle loro articolazioni politico-organizzative, dei gruppi parlamentari o i titolari di cariche elettive che intenzionalmente omettano di dichiarare, con le modalità stabilite dal comma 2, ovvero dichiarino in misura mendace di avere ricevuto contributi o elargizioni erogati dalle società con regolare delibera e iscrizione in bilancio, nonché da privati, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a cinque volte l'ammontare percepito, nonché con l'interdizione dai pubblici uffici da uno a tre anni. Le dichiarazioni non sono richieste quanto i contributi o le elargizioni sono di valore inferiore a lire dieci milioni, da calcolare sommando il valore dei contributi versati dal medesimo soggetto nell'arco di un anno.
        2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese dai responsabili dei partiti o movimenti politici, delle loro articolazioni politico-organizzative e dei gruppi parlamentari con le modalità di cui all'articolo 8 della legge e gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, e dai titolari di cariche elettive con dichiarazione da effettuare entro il 31 luglio di ogni anno presso l'Ufficio di Presidenza dell'organo di appartenenza.
        3. L'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e l'articolo 4, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, sono abrogati.


Art. 5.

(Norme sanzionatorie).

        1. Qualora con sentenza passata in giudicato sia stata accertata l'erogazione di contributi a favore di partiti o movimenti politici in violazione dei divieti previsti dalla legge, l'importo del rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie destinato al partito o movimento politico, determinato ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, è decurtato di una somma pari al doppio di quella illegittimamente percepita.


Art. 6.

(Trasmissioni al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione
economica).

        1. Ai fini e per gli effetti di cui alla presente legge, la sentenza di condanna è trasmessa al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.


Art. 7.

(Norma transitoria).

        1. La presente legge non si applica ai fatti commessi antecedentemente alla data della sua entrata in vigore.


Art. 8.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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