XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 211
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Responsabilità solidale).
1. Qualora con sentenza passata in giudicato sia stata
affermata la responsabilità di un soggetto titolare di cariche
elettive per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II
del libro II del codice penale, commesso in ragione e
nell'esercizio delle funzioni della carica elettiva, il
partito o il movimento politico di appartenenza al momento
della commissione del fatto sono responsabili in solido dei
danni patrimoniali subiti dalla pubblica amministrazione in
conseguenza del reato, nei limiti del contributo di cui alla
legge 3 giugno 1999, n. 157.
2. Il partito o il movimento politico sono liberati dalla
responsabilità se nel conseguente giudizio civile provano di
non aver potuto impedire il fatto.
Art. 2.
(Estensione).
1. Le sanzioni di cui all'articolo 1 si applicano anche
quando i reati di cui al capo I del titolo II del libro II del
codice penale siano stati consumati per il finanziamento
dell'attività politica dei partiti o movimenti politici da
chi, al momento in cui il fatto delittuoso è stato commesso,
non ricopriva cariche elettive.
Art. 3.
(Divieti).
1. E' fatto divieto agli organi della pubblica
amministrazione, agli enti pubblici, alle società con
partecipazione di capitale pubblico pari o superiore al 10 per
cento e alle società controllate da queste ultime di erogare
contributi sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo ai
partiti o movimenti politici, alle loro articolazioni
politico-organizzative, ai gruppi parlamentari, ai titolari di
cariche elettive. Chiunque corrisponda o riceva contributi in
violazione di tale divieto è punito con la reclusione da uno a
cinque anni, con la multa fino a cinque volte l'ammontare
della somma erogata, nonché con l'interdizione dai pubblici
uffici da cinque a dieci anni.
2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche alle
società di capitali o di persone che erogano, in qualsiasi
forma, contributi o elargizioni a partiti o movimenti
politici, alle loro articolazioni politico-organizzative, a
gruppi parlamentari, a singoli titolari di cariche elettive,
senza che gli stessi siano deliberati dall'organo sociale
competente e chiaramente iscritti in bilancio. Chiunque eroga
contributi o elargizioni in violazione del suddetto divieto è
punito per ciò solo con la reclusione da sei mesi a quattro
anni nonché con l'interdizione dai pubblici uffici da due a
cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi accetta contributi
o elargizioni non accompagnati dalle corrispondenti
deliberazioni della società.
Art. 4.
(Pubblicità dei contributi e abrogazioni).
1. I responsabili dei partiti o movimenti politici, delle
loro articolazioni politico-organizzative, dei gruppi
parlamentari o i titolari di cariche elettive che
intenzionalmente omettano di dichiarare, con le modalità
stabilite dal comma 2, ovvero dichiarino in misura mendace di
avere ricevuto contributi o elargizioni erogati dalle società
con regolare delibera e iscrizione in bilancio, nonché da
privati, sono puniti con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma pari a cinque volte l'ammontare
percepito, nonché con l'interdizione dai pubblici uffici da
uno a tre anni. Le dichiarazioni non sono richieste quanto i
contributi o le elargizioni sono di valore inferiore a lire
dieci milioni, da calcolare sommando il valore dei contributi
versati dal medesimo soggetto nell'arco di un anno.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese dai
responsabili dei partiti o movimenti politici, delle loro
articolazioni politico-organizzative e dei gruppi parlamentari
con le modalità di cui all'articolo 8 della legge e gennaio
1997, n. 2, e successive modificazioni, e dai titolari di
cariche elettive con dichiarazione da effettuare entro il 31
luglio di ogni anno presso l'Ufficio di Presidenza dell'organo
di appartenenza.
3. L'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e
l'articolo 4, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e
sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive
modificazioni, sono abrogati.
Art. 5.
(Norme sanzionatorie).
1. Qualora con sentenza passata in giudicato sia stata
accertata l'erogazione di contributi a favore di partiti o
movimenti politici in violazione dei divieti previsti dalla
legge, l'importo del rimborso delle spese per consultazioni
elettorali e referendarie destinato al partito o movimento
politico, determinato ai sensi della legge 3 giugno 1999, n.
157, è decurtato di una somma pari al doppio di quella
illegittimamente percepita.
Art. 6.
(Trasmissioni al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione
economica).
1. Ai fini e per gli effetti di cui alla presente legge,
la sentenza di condanna è
trasmessa al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
Art. 7.
(Norma transitoria).
1. La presente legge non si applica ai fatti commessi
antecedentemente alla data della sua entrata in vigore.
Art. 8.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.