XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 209




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ripropone il testo di un emendamento presentato dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati il 22 luglio 1997 nel corso della discussione in Assemblea sulla riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale (legge 7 agosto 1997, n. 267) e da questa inopinatamente bocciato. Il dibattito sviluppatosi nei mesi estivi attorno al tema della valutazione delle prove nel processo penale ed i dati resi noti da alcune procure attorno alla quantità ed all'importanza del materiale probatorio disperso a causa del nuovo regime di ammissibilità, rendono quanto mai opportuna ed attuale la modifica del codice di procedura penale nella parte che riguarda la facoltà di non rispondere sulle responsabilità altrui da parte degli imputati.
        Intendiamoci: la verificabilità in dibattimento delle dichiarazione di imputati e dichiaranti sulle responsabilità altrui è elemento di civiltà giuridica, costituzionalmente tutelato, che nessuno vuole in alcun modo porre in discussione.
        Quello che non convince nella riforma sono alcuni punti, che stravolgono il senso della stessa e rappresentano un grave cedimento dello Stato nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione politica, cioè per quei reati che hanno in comune tra loro l'esistenza di una rete verticistica, organizzata e clandestina di rapporti criminosi duraturi nel tempo, dove ordini e segnalazioni sono affidati essenzialmente all'oralità, dove i rapporti finanziari si svolgono essenzialmente per contanti, poiché assegni e conti bancari lasciano troppe evidenti tracce.
        Una rete del genere si sfilaccia solamente quando uno (o più d'uno) dei componenti decide di parlare, raccontando fatti che in generale hanno lasciato traccia solo nel ricordo.
        Se si osserva lo sviluppo di "Mani pulite" e delle principali inchieste di mafia osserviamo come essenzialmente tramite "gole profonde" di medio-basso valore nella scala gerarchica è stato possibile tirare il filo delle inchieste dal particolare al generale; si tratta quindi di un modo di procedere delle inchieste assai diverso da quello adottato per i reati "normali", dove vi sono un movente palese e delle tracce riconoscibili.
        L'articolo 513 riformato, consentendo l'annullabilità delle dichiarazioni rese in fase istruttoria dall'imputato o dal dichiarante, ove non ripetute in dibattimento, lascia loro la possibilità di scegliere quali "carte" allegare al fascicolo delle prove ed è pacifico che non saranno mai accettati documenti che peggiorino la situazione degli imputati e che assai violente saranno le pressioni delle organizzazioni criminali affinché non siano ripetute dichiarazioni che molto spesso hanno consentito l'avvio del processo stesso; d'altro canto una impostazione siffatta viola un altro principio costituzionalmente tutelato: quello della non dispersione dei mezzi di prova; e rappresenta una "sfiducia politica" al lavoro dei pubblici ministeri e dei giudici per le indagini preliminari.
        Uno svolgimento anche maggiore è prodotto dalla norma transitoria della legge n. 267 del 1997, disposizione che applica la nuova normativa ai procedimenti in corso: un simile intervento, adottato mentre i dibattimenti sono in corso, sta determinando la distruzione delle strategie processuali adottate dai pubblici ministeri, con la conseguenza, sottolineata dai magistrati della procura palermitana, che taluni imputati per reati di criminalità organizzata saranno assolti anche con formula piena ed un conseguente diritto al risarcimento dei danni.
        Sul versante dei procedimenti per corruzione politica, la combinazione tra la norma transitoria e le norme sui riti abbreviati e sulla separazione dei processi produrrà la distruzione o la riduzione a termini molto più circoscritti delle prove di molti dei procedimenti ancora in corso, primo tra tutti il processo ENIMONT, basato in buona parte sulle dichiarazioni del processo Cusani.
        Ed è per i motivi su esposti che si presenta la presente proposta di legge; l'intento è infatti quello di riaffidare alla magistratura ciò che è suo, ovvero la gestione del processo, consentendo a coloro che sono accusati dalle dichiarazioni altrui di difendersi nelle forme costituzionalmente garantite.
        Il principio alla base del progetto presentato è molto semplice: chi parla in materia di responsabilità propria ed altrui deve continuare a parlare, poiché sulle sue dichiarazioni possono istruirsi interi processi. Accanto a questo obbligo processuale è introdotta nell'ordinamento la relativa figura di reato.
        Solo un garantismo male interpretato può consentire all'imputato o al dichiarante di fare e disfare senza conseguenze. Alle accuse di coloro che sosterranno che la proposta di legge viola il principio secondo il quale nessuno è tenuto a peggiorare la propria situazione si replica che invece questa è una norma di garanzia per tutti, anche dell'imputato rispetto a se stesso.




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