XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 209
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
ripropone il testo di un emendamento presentato dalla
Commissione giustizia della Camera dei deputati il 22 luglio
1997 nel corso della discussione in Assemblea sulla riforma
dell'articolo 513 del codice di procedura penale (legge 7
agosto 1997, n. 267) e da questa inopinatamente bocciato. Il
dibattito sviluppatosi nei mesi estivi attorno al tema della
valutazione delle prove nel processo penale ed i dati resi
noti da alcune procure attorno alla quantità ed all'importanza
del materiale probatorio disperso a causa del nuovo regime di
ammissibilità, rendono quanto mai opportuna ed attuale la
modifica del codice di procedura penale nella parte che
riguarda la facoltà di non rispondere sulle responsabilità
altrui da parte degli imputati.
Intendiamoci: la verificabilità in dibattimento delle
dichiarazione di imputati e dichiaranti sulle responsabilità
altrui è elemento di civiltà giuridica, costituzionalmente
tutelato, che nessuno vuole in alcun modo porre in
discussione.
Quello che non convince nella riforma sono alcuni punti,
che stravolgono il senso della stessa e rappresentano un grave
cedimento dello Stato nella lotta contro la criminalità
organizzata e la corruzione politica, cioè per quei reati che
hanno in comune tra loro l'esistenza di una rete verticistica,
organizzata e clandestina di rapporti criminosi duraturi nel
tempo, dove ordini e segnalazioni sono affidati essenzialmente
all'oralità, dove i rapporti finanziari si svolgono
essenzialmente per contanti, poiché assegni e conti bancari
lasciano troppe evidenti tracce.
Una rete del genere si sfilaccia solamente quando uno (o
più d'uno) dei componenti decide di parlare, raccontando fatti
che in generale hanno lasciato traccia solo nel ricordo.
Se si osserva lo sviluppo di "Mani pulite" e delle
principali inchieste di mafia osserviamo come essenzialmente
tramite "gole profonde" di medio-basso valore nella scala
gerarchica è stato possibile tirare il filo delle inchieste
dal particolare al generale; si tratta quindi di un modo di
procedere delle inchieste assai diverso da quello adottato per
i reati "normali", dove vi sono un movente palese e delle
tracce riconoscibili.
L'articolo 513 riformato, consentendo l'annullabilità
delle dichiarazioni rese in fase istruttoria dall'imputato o
dal dichiarante, ove non ripetute in dibattimento, lascia loro
la possibilità di scegliere quali "carte" allegare al
fascicolo delle prove ed è pacifico che non saranno mai
accettati documenti che peggiorino la situazione degli
imputati e che assai violente saranno le pressioni delle
organizzazioni criminali affinché non siano ripetute
dichiarazioni che molto spesso hanno consentito l'avvio del
processo stesso; d'altro canto una impostazione siffatta viola
un altro principio costituzionalmente tutelato: quello della
non dispersione dei mezzi di prova; e rappresenta una
"sfiducia politica" al lavoro dei pubblici ministeri e dei
giudici per le indagini preliminari.
Uno svolgimento anche maggiore è prodotto dalla norma
transitoria della legge n. 267 del 1997, disposizione che
applica la nuova normativa ai procedimenti in corso: un simile
intervento, adottato mentre i dibattimenti sono in corso, sta
determinando la distruzione delle strategie processuali
adottate dai pubblici ministeri, con la conseguenza,
sottolineata dai magistrati della procura palermitana, che
taluni imputati per reati di criminalità organizzata saranno
assolti anche con formula piena ed un conseguente diritto al
risarcimento dei danni.
Sul versante dei procedimenti per corruzione politica, la
combinazione tra la norma transitoria e le norme sui riti
abbreviati e sulla separazione dei processi produrrà la
distruzione o la riduzione a termini molto più circoscritti
delle prove di molti dei procedimenti ancora in corso, primo
tra tutti il processo ENIMONT, basato in buona parte sulle
dichiarazioni del processo Cusani.
Ed è per i motivi su esposti che si presenta la presente
proposta di legge; l'intento è infatti quello di riaffidare
alla magistratura ciò che è suo, ovvero la gestione del
processo, consentendo a coloro che sono accusati dalle
dichiarazioni altrui di difendersi nelle forme
costituzionalmente garantite.
Il principio alla base del progetto presentato è molto
semplice: chi parla in materia di responsabilità propria ed
altrui deve continuare a parlare, poiché sulle sue
dichiarazioni possono istruirsi interi processi. Accanto a
questo obbligo processuale è introdotta nell'ordinamento la
relativa figura di reato.
Solo un garantismo male interpretato può consentire
all'imputato o al dichiarante di fare e disfare senza
conseguenze. Alle accuse di coloro che sosterranno che la
proposta di legge viola il principio secondo il quale nessuno
è tenuto a peggiorare la propria situazione si replica che
invece questa è una norma di garanzia per tutti, anche
dell'imputato rispetto a se stesso.