XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 209




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 3-bis dell'articolo 64 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "3-bis. La persona deve inoltre essere avvertita che se non si avvale della facoltà di non rispondere è tenuta a sottoporsi all'esame nei casi previsti dal comma 3-ter ed è soggetta alle conseguenze del rifiuto a sottoporsi all'esame".

        2. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 64 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

        "3-ter. Ferma restando la facoltà di non rispondere sulle circostanze che potrebbero comportare la contestazione di nuovi fatti costituenti reato o comunque aggravare la propria posizione processuale, la persona sottoposta alle indagini o l'imputato, che abbiano reso dichiarazioni che le parti intendono utilizzare nei confronti di altri soggetti, nello stesso procedimento o in procedimenti connessi o collegati, sono tenuti a sottoporsi all'esame sui fatti su cui non si sono avvalsi della facoltà di non rispondere".


Art. 2.

        1. All'articolo 490 del codice di procedura penale, dopo la parola: "esame" sono aggiunte le seguenti: ", salvo quanto previsto dall'articolo 513".


Art. 3.

        1. Dopo l'articolo 374-bis del codice penale, è inserito il seguente:

        "Art. 374-ter. - (Rifiuto di sottoporsi all'esame). - E' punito con la reclusione da due a cinque anni l'imputato o la persona indicata dall'articolo 210 del codice di procedura penale, che rifiutino di sottoporsi all'esame sulle dichiarazioni rese in precedenza nei confronti di terzi.
        Il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale di cui al primo comma, si sottopone all'esame prima della chiusura del dibattimento".



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