XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 209
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 3-bis dell'articolo 64 del codice di
procedura penale è sostituito dal seguente:
"3-bis. La persona deve inoltre essere avvertita che
se non si avvale della facoltà di non rispondere è tenuta a
sottoporsi all'esame nei casi previsti dal comma 3-ter
ed è soggetta alle conseguenze del rifiuto a sottoporsi
all'esame".
2. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 64 del codice
di procedura penale è aggiunto il seguente:
"3-ter. Ferma restando la facoltà di non rispondere
sulle circostanze che potrebbero comportare la contestazione
di nuovi fatti costituenti reato o comunque aggravare la
propria posizione processuale, la persona sottoposta alle
indagini o l'imputato, che abbiano reso dichiarazioni che le
parti intendono utilizzare nei confronti di altri soggetti,
nello stesso procedimento o in procedimenti connessi o
collegati, sono tenuti a sottoporsi all'esame sui fatti su cui
non si sono avvalsi della facoltà di non rispondere".
Art. 2.
1. All'articolo 490 del codice di procedura penale, dopo
la parola: "esame" sono aggiunte le seguenti: ", salvo quanto
previsto dall'articolo 513".
Art. 3.
1. Dopo l'articolo 374-bis del codice penale, è
inserito il seguente:
"Art. 374-ter. - (Rifiuto di sottoporsi all'esame).
- E' punito con la reclusione da due a cinque anni l'imputato
o la persona indicata dall'articolo 210 del codice di
procedura penale, che rifiutino di sottoporsi all'esame sulle
dichiarazioni rese in precedenza nei confronti di terzi.
Il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale di
cui al primo comma, si sottopone all'esame prima della
chiusura del dibattimento".