XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 205
Onorevoli Colleghi! - Con l'articolo 6-ter del
decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365,
(cosiddetto "decreto Soverato") le regioni e gli enti locali
colpiti dalla crisi sismica del 27 settembre 1997, ovvero il
terremoto nelle regioni Umbria e Marche, sono stati
autorizzati, in deroga alle normative vigenti in materia di
reclutamento, a trasformare i rapporti di lavoro da tempo
determinato a tempo indeterminato mediante indizione di
appositi concorsi riservati per il personale assunto ai sensi
dell'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo
1998, n. 61, e successive modificazioni; con l'articolo 7,
comma 1-ter, del medesimo decreto-legge n. 279 del 2000
sono stati prorogati i contratti degli esperti
tecnico-amministrativi assunti ai sensi del decreto-legge n.
130 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
228 del 1997, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998 nonché di numerose
ordinanze del Ministero dell'interno delegato per il
Coordinamento della protezione civile, in relazione alle
esigenze ricostruttive connesse al terremoto nelle regioni
Umbria e Marche.
Le disposizioni in oggetto creano una evidente disparità
di trattamento rispetto a soggetti assunti per analoghe
esigenze connesse ad altre crisi sismiche, in particolare per
quel che riguarda il personale tecnico-amministrativo assunto
dalla regione e dagli enti locali siciliani per le esigenze di
ricostruzione connesse al terremoto del dicembre 1990 nelle
province di Siracusa, Catania e Ragusa. Gran parte di tale
personale, infatti, si trova nella condizione di vedere in
scadenza il proprio contratto a tempo determinato pur non
essendosi ancora completate le opere di ricostruzione.
Riteniamo pertanto opportuna l'estensione anche a questo
personale delle disposizioni del citato decreto-legge n. 279
del 2000.
Le disposizioni recate dalla presente proposta di legge
non comportano oneri aggiuntivi per le casse dello Stato
potendosi ricorrere, come per il personale inquadrato dal
decreto-legge n. 279 del 2000, ai fondi già stanziati per le
esigenze ricostruttive dalla legge n. 433 del 1991.