XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 205




        Onorevoli Colleghi! - Con l'articolo 6-ter del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, (cosiddetto "decreto Soverato") le regioni e gli enti locali colpiti dalla crisi sismica del 27 settembre 1997, ovvero il terremoto nelle regioni Umbria e Marche, sono stati autorizzati, in deroga alle normative vigenti in materia di reclutamento, a trasformare i rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato mediante indizione di appositi concorsi riservati per il personale assunto ai sensi dell'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni; con l'articolo 7, comma 1-ter, del medesimo decreto-legge n. 279 del 2000 sono stati prorogati i contratti degli esperti tecnico-amministrativi assunti ai sensi del decreto-legge n. 130 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 228 del 1997, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998 nonché di numerose ordinanze del Ministero dell'interno delegato per il Coordinamento della protezione civile, in relazione alle esigenze ricostruttive connesse al terremoto nelle regioni Umbria e Marche.
        Le disposizioni in oggetto creano una evidente disparità di trattamento rispetto a soggetti assunti per analoghe esigenze connesse ad altre crisi sismiche, in particolare per quel che riguarda il personale tecnico-amministrativo assunto dalla regione e dagli enti locali siciliani per le esigenze di ricostruzione connesse al terremoto del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. Gran parte di tale personale, infatti, si trova nella condizione di vedere in scadenza il proprio contratto a tempo determinato pur non essendosi ancora completate le opere di ricostruzione.
        Riteniamo pertanto opportuna l'estensione anche a questo personale delle disposizioni del citato decreto-legge n. 279 del 2000.
        Le disposizioni recate dalla presente proposta di legge non comportano oneri aggiuntivi per le casse dello Stato potendosi ricorrere, come per il personale inquadrato dal decreto-legge n. 279 del 2000, ai fondi già stanziati per le esigenze ricostruttive dalla legge n. 433 del 1991.




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