XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 205




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, sono estese al personale regionale e degli enti locali assunto a tempo determinato per le esigenze di ricostruzione di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, relativa alla crisi sismica del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1-ter, del medesimo decreto-legge n. 279 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 365 del 2000, si applicano anche al personale tecnico amministrativo assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1992, e successive modificazioni, la cui utilizzazione e stata prorogata ai sensi del comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge la regione Sicilia e gli enti locali provvedono mediante l'utilizzo dei fondi stanziati per l'attuazione della citata legge n. 433 del 1991.



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