XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 205
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 6-ter del
decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, sono
estese al personale regionale e degli enti locali assunto a
tempo determinato per le esigenze di ricostruzione di cui alla
legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni,
relativa alla crisi sismica del dicembre 1990 nelle province
di Siracusa, Catania e Ragusa. Le disposizioni di cui
all'articolo 7, comma 1-ter, del medesimo decreto-legge
n. 279 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
365 del 2000, si applicano anche al personale tecnico
amministrativo assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 2,
dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della
protezione civile n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1992, e
successive modificazioni, la cui utilizzazione e stata
prorogata ai sensi del comma 14 dell'articolo 14 del
decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive
modificazioni. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge
la regione Sicilia e gli enti locali provvedono mediante
l'utilizzo dei fondi stanziati per l'attuazione della citata
legge n. 433 del 1991.