XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 202
Onorevoli Colleghi! - La necessità di individuare
ciascuno come persona a cui appartengono tratti distintivi
propri che la identificano e la distinguono dalle altre
persone richiede di superare, con nuove norme più consone a
questa necessità, alcune norme attualmente previste dal codice
civile.
In particolare, riteniamo necessario definire una
normativa che consenta a ciascuno di essere individuato come
una persona che ha un cognome suo proprio, sufficiente a
distinguerla, eventualmente insieme ad altri elementi come la
data di nascita, o altro ancora, qualora fosse necessario, e
non come una persona che ha un cognome "appoggiato" ad un
altro, così come stabilisce ora il nostro codice.
L'attuale formulazione dell'articolo 143-bis del
codice civile prevede infatti che la moglie aggiunga al
proprio il cognome del marito, mentre l'articolo 156-bis
tutela il marito dall'uso per lui pregiudizievole del suo
cognome da parte della moglie. L'articolo 262, infine, oltre a
stabilire la filiazione patrilineare, prevede tra l'altro che
in caso di riconoscimento successivo del figlio naturale da
parte del padre, questi possa attribuire il suo cognome al
figlio, addirittura sostituendolo a quello della madre. Si
tratta di norme che occorre superare non solo per garantire
che ciascuno sia sé stesso anche nel cognome che porta, ma
anche per garantire una effettiva pari dignità di persone ad
entrambi i genitori nei confronti dei figli, senza operare
quella "cancellazione" della donna-madre che le attuali norme
stabiliscono.
Con la presente proposta di legge si intende offrire ai
genitori l'opportunità di decidere di comune accordo il
cognome del figlio, lasciando loro la libertà di stabilire se
esso debba essere quello del padre, quello della madre ovvero
quello di entrambi, senza automatismi né obblighi.
Naturalmente, la scelta di attribuire ai figli il doppio
cognome, di cui è auspicabile la diffusione in quanto non
impone nulla al figlio, richiede l'introduzione di un
correttivo per evitare che si assista alla moltiplicazione dei
cognomi nelle prossime generazioni: sarà il figlio stesso, al
compimento della maggiore età, a decidere quale cognome
conservare per sé da quel momento in poi.
E' fin troppo evidente che la presente proposta di legge
non presenta oneri finanziari per la sua applicazione; si
tratta semplicemente di una proposta tendente a superare
l'attuale situazione che, automaticamente, cancella la
donna-madre.