XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 202
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito
dal seguente:
"Art. 143-bis.- (Cognome dei coniugi).-
Ciascun coniuge conserva il proprio cognome e, solo nei casi
in cui sia necessario, dopo il suo cognome è apposta la
dizione "coniugato/a con" seguita dal cognome dell'altro
coniuge".
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile, come
sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è aggiunto il
seguente:
"Art. 143-bis. 1. - (Cognome del figlio di
genitori coniugati).- Al momento della registrazione del
figlio allo stato civile i genitori, in relazione al cognome
che sarà attribuito al figlio stesso scelgono:
a) l'attribuzione di un cognome unico, che viene
stabilito con dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile
da cui risulti univocamente la comune volontà di determinare
quale dei loro cognomi verrà attribuito al figlio stesso. In
caso di mancato accordo tra i genitori si applica quanto
previsto dalla lettera b);
b) l'attribuzione del doppio cognome; in tal caso
il cognome del figlio è composto dai cognomi di entrambi i
genitori, in ordine alfabetico. Entro sessanta giorni dal
compimento del diciottesimo anno di età, ovvero al momento del
matrimonio qualora questo avvenga prima del compimento del
diciottesimo anno di età, il figlio, possibilmente d'intesa
con i genitori, comunica all'ufficiale di stato civile del
comune di residenza quale dei due cognomi intende conservare
ed utilizzare come distintivo di sé. Qualora tale
comunicazione non venisse effettuata, il cognome verrà
attribuito d'ufficio scegliendo, fra i due, il primo in ordine
alfabetico".
Art. 3.
1. L'articolo 156-bis del codice civile è
abrogato.
Art. 4.
1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 262. - (Cognome del figlio).- Nel caso di
riconoscimento contemporaneo del figlio naturale da parte di
entrambi i genitori si applica la disciplina prevista
dall'articolo 143-bis. 1.
Nel caso di riconoscimento da parte di un solo genitore,
il figlio naturale assume il cognome del genitore che lo ha
riconosciuto. Qualora l'altro genitore riconosca
successivamente il figlio, ovvero qualora la filiazione venga
accertata in momento successivo al primo riconoscimento, il
cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento
successivo, ovvero nei confronti del quale è stata accertata
successivamente la filiazione, si aggiunge a quello del
genitore che per primo lo ha riconosciuto".