XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 200




        Onorevoli Colleghi! - Il telelavoro, che sta iniziando a diffondersi significativamente anche nel nostro Paese, sia presso alcune grandi imprese (soprattutto nei settori informatico e dei servizi di comunicazione) sia nella vasta area delle piccole imprese di servizi, ha iniziato ad essere oggetto di alcune prime esperienze di regolazione contrattuale.
        Tali esperienze, cosi come quelle che provengono da altri Paesi, non sono certo prive di rilievo al fine di una futura regolamentazione di molti aspetti delle relazioni contrattuali (individuali e collettive) di telelavoro; infatti, la proposta di legge che qui si presenta rinvia alla contrattazione collettiva il compito di fissare, nella maniera più duttile e tenendo conto delle specificità di ogni settore o impresa, la disciplina degli aspetti specifici di svolgimento del rapporto di lavoro. Proprio dall'analisi di alcune concrete esperienze di diffusione del telelavoro, tuttavia, è emersa la convinzione della necessità di un intervento legislativo che, per quanto riguarda il rapporto di telelavoro, realizzasse due obiettivi:

            1) la tutela di alcuni diritti individuali fondamentali del telelavoratore (ad esempio il diritto all'informazione, alla cosiddetta "socialità informatica", all'inviolabilità del domicilio, eccetera) i quali, proprio perché diritti individuali, devono essere garantiti dalla legge in ogni rapporto di lavoro indipendentemente dall'eventuale intervento della contrattazione collettiva;

            2) il sostegno a modalità di sviluppo delle relazioni collettive (diritti sindacali) adeguate al mutamento del contesto aziendale provocato dallo sviluppo del fenomeno del telelavoro, ed il sostegno alla stessa contrattazione collettiva in materia di telelavoro: in assenza di tale intervento legale é assai elevato il rischio che per il telelavoro una vera contrattazione collettiva (la quale, per essere vera, veda anche una significativa espressione dei propri interessi da parte degli stessi lavoratori coinvolti) sia destinata a non svilupparsi mai, ovvero a svilupparsi solo in alcune grandi aziende (con soluzioni che potrebbero non essere facilmente esportabili in altre realtà).

        La proposta di legge, che ripropone il disegno di legge già presentato al Senato dalla Repubblica nella XIII legislatura (atto Senato n. 2305), é stata elaborata coinvolgendo tecnici della comunicazione telematica, sindacalisti e giuslavoristi. L'iniziativa prende spunto dalla proposta elaborata dalla "Associazione Al Sole - Associazione Lavoro Società e Legislazione", dal Coordinamento servizi vertenziali e legali della CGIL-Milano e Lombardia e dal Coordinamento nazionale delle rappresentanze sindacali unitarie IBM.
        La proposta di legge intende promuovere e regolare l'introduzione e lo sviluppo del telelavoro al fine di massimizzare i vantaggi sociali, territoriali, ambientali ed economici che tale nuova modalità lavorativa può offrire, e di tutelare i cittadini dai rischi di:

            riduzione delle garanzie nei rapporti di lavoro;

            aumento eccessivo dei tempi e dei carichi di lavoro; isolamento sociale, professionale ed umano;

            invasione della vita privata;

            danni alla salute connessi con l'uso prolungato dei videoterminali.

        La presente proposta di legge, peraltro, si basa sul condiviso apprezzamento del telelavoro come forma di organizzazione del lavoro umano nelle imprese e negli enti pubblici, la quale possa validamente contribuire a:

            diminuire l'entità e il numero degli spostamenti su brevi e medie distanze per svolgere attività legate al solo trattamento di informazione;

            ridurre la necessità di trasferimenti su medie e lunghe distanze indotta dalla disomogeneità del mercato del lavoro e dalle ristrutturazioni aziendali.

        Ciò a sua volta potrà favorire:

            il riequilibrio del mercato del lavoro a livello nazionale, almeno per quanto riguarda le attività connesse al trattamento delle informazioni;

            la riduzione degli spostamenti quotidiani da e verso i centri produttivi, con conseguenze positive in termini di risparmio energetico, riduzione dell'inquinamento e dei pericoli da traffico, maggiore flessibilità nelle scelte urbanistiche, riduzione dei costi di pulizia e manutenzione dei centri urbani, rivitalizzazione dei quartieri e delle "città dormitorio", contrazione dei tempi e della fatica di spostamento casa-lavoro, riequilibrio del mercato immobiliare;

            il superamento dell'handicap lavorativo per alcune categorie di disabili e per chi viene colpito da infortuni che riducono la possibilità di locomozione senza essere altrimenti invalidanti;

            l'innovazione organizzativa e tecnologica delle imprese, e l'aumento di produttività e competitività.

        Se sono chiari ai promotori gli aspetti del telelavoro che ne fanno un fenomeno carico di sviluppi positivi e di grande interesse sociale, é ugualmente chiara l'esigenza che impone un intervento regolativo delle condizioni giuridiche di impiego, in assenza del quale é forte il rischio della trasformazione del telelavoro in una possibile forma di elusione delle discipline di tutela del lavoro, di creazione di fasce di lavoro sottotutelato e non in grado di autotutelarsi, di lesione dei diritti fondamentali della persona. E' bene sottolineare, oltretutto, che l'assenza di regole nell'impiego delle grandi potenzialità collegate alle nuove tecnologie può creare, come tante esperienze insegnano, un uso distorto delle stesse che non solo é socialmente pericoloso, ma é idoneo anche ad alterare le corrette condizioni di concorrenza tra le imprese (a scapito, ovviamente, dei soggetti imprenditorialmente più seri).
        Le esigenze di tutela qui richiamate, e che trovano espressione nella proposta di legge, devono collegarsi principalmente alle caratteristiche dirompenti che la diffusione del telelavoro viene (almeno potenzialmente) ad introdurre nell'organizzazione classica del lavoro e nelle relazioni (di potere e giuridiche) che in tale organizzazione si sviluppano: il telelavoratore é, dal punto di vista topografico, soggetto esterno all'azienda, ma nell'organizzazione imprenditoriale del lavoro egli rimane integrato grazie alle tecnologie informatiche e telematiche; al carattere esterno non corrisponde, perciò, una maggiore autonomia delle condizioni di lavoro ovvero una maggiore sottrazione al controllo imprenditoriale. Nel medesimo tempo - pur potendo essere, il telelavoro, diretto come e più del lavoro subordinato classico - il carattere esterno di esso rischia di accentuare le condizioni di debolezza sociale, di potere e di identità del lavoratore, in forza del suo estraniamento dai confini classici della realtà aziendale (nei quali principalmente si sviluppano le relazioni di lavoro, intese sia come relazioni umane, di colleganza, di esperienza e crescita professionale, di carriera, eccetera, sia come relazioni collettive). Si giustificano perciò regole legali di tutela di alcuni diritti fondamentali, e nel contempo di garanzia di modalità diverse e innovative di relazione del telelavoratore con l'insieme dell'azienda.
        Si é ritenuto importante che queste garanzie, ed i diritti fondamentali del telelavoratore previsti nel capo II della legge, fossero riconosciuti al telelavoratore indipendentemente dalla forma giuridica di impiego della sua prestazione, e dunque sia al telelavoratore subordinato sia a quello con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (il cosiddetto "lavoratore parasubordinato"), con esclusione invece del telelavoro svolto sul mercato in forma imprenditoriale o professionale, cioé senza un rapporto di dipendenza contrattuale nei confronti di un medesimo committente, per il quale si ritiene che le differenti condizioni economico-sociali non giustifichino analogo intervento di tutela.
        Tale scelta, peraltro, ha avuto uno sviluppo anche sul piano della regolazione degli aspetti relativi allo svolgimento dei rapporti di lavoro; i possibili effetti socialmente negativi del telelavoro, cui si é accennato, hanno indotto a considerare la necessità di un tessuto di regole base anche per le forme di lavoro parasubordinato, forme oggi sostanzialmente prive di effettive tutele legali (salvo poche eccezioni: ad esempio per l'accesso al processo del lavoro l'articolo 409, numero 3) del codice di procedura civile. Perciò per le forme di lavoro coordinato e continuativo si sono introdotte regole sostanzialmente nuove, che prefigurano un modello di accostamento anche per figure di lavoro diverse da quella qui regolata.
        Ovviamente in sede di regolazione del telelavoro non si poteva pretendere di rivoluzionare assetti regolativi più generali; ci si é accontentati di una sperimentazione di regole e strumenti con riferimento ad una figura di lavoratore autonomo che, per i motivi accennati, con evidenza sollecita più urgentemente un intervento legale di tutela di alcuni diritti e di promozione di fenomeni di autotutela fondati sulla nascita e maturazione di identità collettive (legate ad esempio allo sviluppo di fenomeni di associazionismo).
        La proposta di legge si articola nel seguente schema:

            il capo I prevede norme di incentivazione del telelavoro, a fini socialmente apprezzabili, ed individua alcuni organismi cui attribuisce competenze varie in materia;

            il capo II delinea alcune norme e principi applicabili a tutte le forme di telelavoro subordinato e coordinato e continuativo, con esclusione soltanto del telelavoro svolto sul mercato in forma imprenditoriale e professionale. In particolare viene data la definizione funzionale di telelavoratore e vengono previsti alcuni diritti alla "socialità informatica" e all'informazione essenziale, nonché nuove modalità di sviluppo dei diritti sindacali nelle aziende informatizzate;

            il capo III affronta il problema della qualificazione contrattuale del telelavoratore coordinato e continuativo.


Capo I

        Gli articoli da 1 a 3 disciplinano l'istituzione di una Commissione per il telelavoro, organo deputato a promuovere e coordinare iniziative di incentivazione e sviluppo del telelavoro secondo obiettivi di utilità sociale e di un Fondo per l'incentivazione del telelavoro.
        L'articolo 4 attribuisce alla competenza delle regioni la regolamentazione, ed eventuale incentivazione, degli edifici per lo svolgimento del telelavoro (cosiddetto "telecottage").
        L'articolo 5 impegna il Ministero delle comunicazioni ad un intervento di abbattimento o riduzione delle barriere tariffarie al fine di sostenere lo sviluppo del telelavoro, con specifico riferimento della possibilità di incentivare l'offerta di telelavoro nelle regioni meridionali.
        L'articolo 6 prevede l'istituzione, da parte della contrattazione collettiva, delle commissioni paritetiche per il telelavoro (nazionali, territoriali o aziendali), enti bilaterali ai quali la legge rinvia in più punti alcune rilevanti funzioni di gestione partecipata delle problematiche di disciplina del telelavoro. Il comma 2, con uno schema che tornerà più volte nella proposta di legge, si preoccupa di individuare la commissione competente, ai vari fini previsti dalla legge, per quelle aziende che non siano tenute ad applicare alcun contratto collettivo. Vista l'assenza nel nostro ordinamento di una contrattazione collettiva con efficacia generale, a tale fine, e solo a tale fine, senza che ciò implichi l'obbligo di applicazione del contratto collettivo, si farà riferimento al contratto applicabile secondo i criteri dell'articolo 2070 del codice civile.


Capo II

        L'articolo 7 contiene la definizione funzionale di telelavoratore secondo una tecnica (ispirata agli studi in materia, ed alla definizione elaborata dall'Organizzazione internazionale del lavoro) atta a ricomprendere diversi fenomeni; non solo, perciò il telelavoro a domicilio, ma anche il telelavoro mobile o quello svolto in edifici a ciò dedicati, e che non presuppone necessariamente un collegamento telematico costantemente attivo (potendo il collegamento, al fine del trasferimento delle informazioni trattate, verificarsi anche con brevi collegamenti periodici). La definizione risulta dalla combinazione di un elemento topografico (il carattere di prestazione esterna ai locali del datore di lavoro o committente), di un elemento di finalizzazione immediata della prestazione ad un centro economico di imputazione (diverso dal luogo in cui il lavoratore svolge la sua prestazione) di competenza del datore di lavoro o committente, dell'elemento tecnico della realizzazione ditale finalizzazione con l'ausilio (quindi con utilizzo anche parziale) di strumenti telematici. Pur avendo considerato una simile ipotesi, si é ritenuto impossibile o arbitrario fissare un elemento discretivo collegato alla dimensione quantitativa del rilievo delle tecnologie impiegate. Il semplice riferimento agli strumenti telematici dovrebbe consentire l'applicazione della legge ad una serie indefinita di tecnologie, anche diverse da quelle oggi in uso e destinare col tempo a divenire obsolete.
        Il comma 2 precisa, in funzione di chiarimento ed antielusiva, che rientra nella fattispecie regolata dalla legge anche il telelavoro svolto all'interno di locali di pertinenza del datore di lavoro o committente (che quindi potrebbe ritenersi lavoro non esterno), quando tali locali siano apprestati esclusivamente a tale scopo o comunque quando in essi manchino i caratteri di autonomia funzionale, organizzativa e decisionali tali da poterli considerare unità produttiva autonoma (quando, cioé, la prestazione di telelavoro rimanga esterna rispetto all'unità produttiva alla quale essa é funzionalmente destinata e nella quale si concentrano i poteri decisionali, le relazioni di lavoro, eccetera).
        L'articolo 8 definisce l'ambito di applicazione del capo II, comprendendo il telelavoratore subordinato e quello autonomo parasubordinato (come saranno poi definiti dagli articoli 19 e 20) ed escludendo il telelavoratore imprenditore o professionista, che svolge la propria prestazione in forma autonoma e con una posizione di multi-committenza sul mercato.
        L'articolo 9 garantisce il diritto del telelavoratore alla conoscenza di alcune informazioni essenziali dirette a consentirgli il superamento di una condizione di isolamento che può influire negativamente sulle relazioni umane e di lavoro, sullo sviluppo delle conoscenze professionali, sulle possibilità di carriera, sullo sviluppo di rapporti organizzativi, sindacali o associativi, sulla conoscenza di notizie indispensabili ai fini della tutela dei propri diritti (si pensi, ad esempio, all'importanza di conoscere, al fine di decidere intorno ad eventuali azioni a tutela dei propri diritti, il numero di dipendenti dell'impresa ed il collegato regime di tutela contro i licenziamenti illegittimi).
        L'articolo 10 garantisce il diritto del telelavoratore alla cosiddetta "socialità informatica", ovvero ad un collegamento interattivo con la sede del datore di lavoro o committente e al dialogo con tutti gli utenti del sistema; particolarmente importante, in tale ambito, é ovviamente il diritto al collegamento con le rappresentanze sindacali e con le associazioni professionali dei telelavoratori autonomi.
        L'articolo 11 contiene una norma di principio a tutela della riservatezza delle comunicazioni effettuate dal lavoratore nell'utilizzo del proprio diritto di socialità (articolo 10) ed a tutela dell'inviolabilità del suo domicilio.
        Gli articoli 12 e 13 si occupano di adeguare la disciplina dei diritti sindacali alle particolari condizioni di sviluppo delle relazioni collettive e di lavoro nelle aziende che fanno ricorso al telelavoro; per le rappresentanze sindacali aziendali e le associazioni dei telelavoratori autonomi é previsto un diritto di collegamento telematico con tutti gli utenti del sistema informativo aziendale, nonché il diritto ad una bacheca elettronica (versione aggiornata del classico diritto di affissione, secondo una prospettiva già fatta propria da un orientamento giurisprudenziale). L'articolo 13 rinvia alla contrattazione collettiva il compito di disciplinare più specificamente tali diritti.
        L'articolo 14 reca norme sul diritto alla tutela della salute del telelavoratore.
        L'articolo 15 definisce l'affidamento di telelavoro all'estero. La delicatezza del tema, che rinvia all'ampio dibattito in materia di "clausole sociali" e coinvolge anche delicati aspetti di politica internazionale, ha consigliato di non adottare direttamente una disciplina ma di rinviare tale aspetto ad una più attenta riflessione da parte del Governo, in rapporto alle competenti Commissioni parlamentari.
        L'articolo 16, anche al fine di prevenire controversie interpretative, stabilisce che i telelavoratori si computano ad ogni effetto al fine di stabilire il numero di addetti all'impresa, numero dal quale dipende l'applicazione di numerose discipline legali. L'elemento di maggiore novità della norma, tuttavia, é quello relativo al computo anche dei telelavoratori autonomi parasubordinati, secondo un modello che potrà eventualmente essere esteso, in futuro, ad altre fattispecie di collaborazione autonoma coordinata e continuativa.
        L'articolo 17 disciplina due distinti diritti di prelazione nel passaggio dal telelavoro al lavoro interno, e viceversa, per posizioni professionalmente equivalenti. La ratio della previsione - che prescinde da qualsiasi valutazione pregiudiziale e astratta del telelavoro (o del lavoro interno) come fenomeno più o meno positivo ovvero più o meno desiderabile per il dipendente - é quella di consentire una certa circolazione tra lavoro interno e telelavoro per evitare il rischio che quest'ultimo possa, in alcune realtà aziendali, configurarsi come lavoro confinato, nonché per facilitare i percorsi di carriera sui quali, nonostante le previsioni della legge, la condizione di telelavoratore possa, di fatto, influire negativamente.
        Il diritto di prelazione per i dipendenti interni sulle posizioni di telelavoratore che si rendessero disponibili, trova ulteriore motivazione nel rilievo di particolari esigenze sociali (ad esempio condizioni di disabilità) e di obblighi di cura, i quali sono considerati criteri di preferenza nell'esercizio della prelazione.


Capo III

        L'articolo 18 individua i soggetti collettivi che, ai fini previsti da diverse disposizioni della legge (diritti sindacali, accordi collettivi), hanno la rappresentanza degli interessi collettivi dei telelavoratori autonomi. La legge, anche nel rispetto di ovvi principi di libertà organizzativa, non precostituisce uno specifico ambito organizzativo (ad esempio, non attribuisce alcun ruolo in materia alle confederazioni sindacali dei lavoratori subordinati, fermo restando che l'associazionismo sindacale dei telelavoratori autonomi potrà svilupparsi, sulla base di libere scelte, anche eventualmente in connessione con le tradizionali organizzazioni dei lavoratori dipendenti). L'ovvia necessità di introdurre criteri di selezione tra i soggetti che aspirino a rappresentare gli interessi dei telelavoratori autonomi é stata risolta, sulla scorta di una pluridecennale esperienza, con l'uso del criterio di rappresentatività sul piano nazionale. Facendo tesoro anche delle esperienze applicative di tale strumento selettivo, tuttavia, e per evitare incertezze in materia, si é ritenuto di delineare un procedimento di accertamento periodico della rappresentatività ed i criteri in base al quali tale accertamento va operato.
        L'articolo 19 attribuisce competenze regolative agli accordi collettivi stipulati dalle imprese o associazioni di imprese e le associazioni rappresentative dei telelavoratori parasubordinati. Ferma la libertà di contrattazione in materia, e dunque l'assenza di obblighi a trattare, si é ritenuto di introdurre un meccanismo di garanzia di corrispettivi minimi delle prestazioni, che devono essere attribuiti in assenza di accordi collettivi applicabili. Si tratta, in sostanza, dell'estensione al telelavoro parasubordinato del principio di civiltà e di tutela sociale della retribuzione sufficiente (articolo 36 della Costituzione), oltre che di un ovvio principio di regolazione delle condizioni minime di concorrenza tra le imprese. Da questo punto di vista, la soluzione qui adottata potrà costituire nuovamente il modello per una auspicabile estensione di tale principio a tutte le forme di lavoro autonomo coordinato e continuativo.
        La soluzione adottata rinvia la fissazione dei corrispettivi minimi (cui dovrà farsi riferimento solo in assenza di accordi applicabili) a un decreto periodico del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato sentite le associazioni professionali rappresentative dei lavoratori autonomi e le confederazioni sindacali del lavoratori subordinati, oltre che le associazioni imprenditoriali rappresentative per i settori interessati.
        L'articolo 20 - con una soluzione che nuovamente potrebbe, auspicabilmente, costituire un modello da estendere a tutte le forme di lavoro parasubordinato - introduce una forma di stabilità del rapporto, prevedendo un diritto al rinnovo del contratto di collaborazione quando, entro un certo ambito temporale, il committente continui a fare ricorso a rapporti di telelavoro autonomo per posizioni professionali omogenee. Il mancato rinnovo del contratto dà diritto ad un risarcimento, sempre che non risulti giustificato per ragioni soggettive od oggettive.
        La ratio di una simile previsione appare ovvia, essendo l'assenza di una qualsiasi regola di stabilità uno dei motivi fondamentali di debolezza contrattuale ed economico-sociale dei lavoratori parasubordinati; tale disciplina appare essenziale, oltretutto, nel momento in cui vengono previsti diritti sindacali il cui diffuso esercizio, in assenza di un obbligo di motivazione del mancato rinnovo dei contratti, troverebbe, con evidenza, scarse probabilità di essere effettivo.
        L'articolo 21, con meccanismo analogo a quello dell'articolo 17, introduce un diritto di prelazione nel passaggio dal telelavoro autonomo a quello subordinato, per posizioni professionalmente equivalenti. Anche in questo caso la ratio della previsione é quella di consentire una certa circolazione, su base volontaria, tra forme autonome e subordinate di telelavoro.
        L'articolo 22 contiene una disposizione transitoria.




Frontespizio Testo articoli