XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 200
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
STRUMENTI E ORGANI PER LO
SVILUPPO DEL TELELAVORO
Art. 1.
(Commissione per il telelavoro).
1. E' istituita presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale una Commissione per il telelavoro al fine
di perseguire i seguenti obiettivi:
a) selezionare e valutare i progetti richiedenti
il finanziamento di cui all'articolo 3;
b) selezionare e valutare le iniziative di
telelavoro proposte da parte della pubblica amministrazione e
per i quali sia stato richiesto un contributo statale;
c) dare supporto al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per aggiornare il personale a fronte delle
nuove realtà tecnologiche e organizzative;
d) controllare, anche con il concorso degli uffici
periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, lo svolgimento dei progetti approvati e riferire
annualmente al Parlamento sugli sviluppi in corso e sui
risultati conseguiti;
e) condurre ricerche sull'utilizzo del telelavoro
e sulle relative conseguenze produttive, economiche e
sociali;
f) dare supporto al Ministero della pubblica
istruzione per l'inserimento nei programmi scolastici della
tematica del telelavoro nei suoi vari aspetti, al fine di
preparare i giovani ad inserirsi consapevolmente in questa
nuova modalità lavorativa.
Art. 2.
(Composizione della Commissione
per il telelavoro).
1. La Commissione per il telelavoro di cui all'articolo 1
è istituita con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di intesa con il Presidente del Consiglio
dei ministri, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e il Ministro delle comunicazioni. E'
composta da dieci esperti e da un presidente, competenti in
materia di telelavoro o comunque in materie connesse, quali
informatica, diritto del lavoro, organizzazione del lavoro,
urbanistica, psicologia del lavoro, sociologia, diritto
internazionale e scienza dell'educazione.
Art. 3.
(Fondo per l'incentivazione del telelavoro).
1. E' istituito un Fondo per incentivare realizzazioni di
telelavoro che massimizzino i vantaggi sociali e riducano i
rischi di tale modalità lavorativa.
2. I finanziamenti del Fondo di cui al comma 1 sono
destinati alle aziende, cooperative ed associazioni, istituti
e consorzi, anche senza scopo di lucro, organizzazioni del
volontariato, che presentino progetti conformi ai seguenti
criteri:
a) documentazione esauriente del progetto,
comprendente anche quanto specificato nelle lettere da
b) a g);
b) rispetto delle norme introdotte dalla presente
legge;
c) rispetto della legislazione e delle norme per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
d) rispetto degli standard industriali
vigenti al momento della presentazione del progetto;
e) presentazione di un piano dettagliato di
addestramento e qualificazione professionale per i lavoratori
coinvolti;
f) presentazione di un sistema di misurazione e di
valutazione dei risultati effettivamente ottenuti a fronte di
quelli attesi e degli investimenti effettuati;
g) indirizzo del progetto a massimizzare i
benefìci in almeno una delle seguenti direzioni:
1) reinserimento nel tessuto produttivo delle aree
speciali di crisi;
2) riduzione degli spostamenti effettuati con mezzi di
locomozione inquinanti o comunque per distanze superiori a 30
chilometri;
3) soluzione delle difficoltà di presenza nel mondo
del lavoro di persone disabili, in condizioni di svantaggio
sociale o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro o
comunque comprese nelle liste di mobilità;
4) miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia
della pubblica amministrazione, sia centrale sia locale, con
particolare riguardo per le esigenze dei cittadini in termini
di tempi, luoghi, costi, informazioni e trasparenza.
3. Nella valutazione dei progetti di cui al comma 2 sono
considerati titoli di merito particolare:
a) la possibilità di replicare l'esperienza
compiuta in altre realtà; l'uso di strumenti innovativi o
verosimilmente destinati a divenire di uso generale in un
prossimo futuro;
b) la possibilità di installare la soluzione
proposta su attrezzature e in ambienti telematici offerti da
fornitori diversi;
c) la semplicità di installazione, utilizzo e
manutenzione e la ridotta necessità di servizi di supporto.
4. E' condizione per la concessione degli incentivi di cui
al presente articolo l'applicazione ai propri dipendenti, da
parte del soggetto richiedente, del contratto collettivo
nazionale di settore e, qualora esistenti, dei contratti
collettivi che disciplinano il telelavoro ai sensi
dell'articolo 19. Se nel settore cui appartiene il soggetto
richiedente sono stipulati più contratti collettivi di lavoro,
la condizione del presente comma é soddisfatta qualora i
trattamenti applicati non siano inferiori a quelli fissati dai
contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali
aderenti alle confederazioni nazionali maggiormente
rappresentative.
Art. 4.
(Edifici attrezzati per lo svolgimento
del telelavoro).
1. Le normative per la realizzazione di edifici attrezzati
allo svolgimento di telelavoro, anche con compresenza di
dipendenti di più imprese e di lavoratori autonomi, sono di
competenza delle regioni.
Art. 5.
(Tariffe per le telecomunicazioni).
1. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il
Ministero dei trasporti e della navigazione, presenta entro il
2001 un piano per l'abbattimento o la riduzione delle barriere
tariffarie all'interno dei grandi bacini di mobilità
quotidiana e per il contenimento delle tariffe per le
comunicazioni a lunga distanza, in particolare lungo le
direttrici nord-sud e continente-isole, per quanto riguarda le
utenze telefoniche dedicate ai collegamenti telematici
necessari al telelavoro, anche favorendo la concorrenza tra
tutti i potenziali fornitori delle linee e dei servizi di
base.
Art. 6.
(Commissione paritetica).
1. I contratti collettivi nazionali di settore
disciplinano l'istituzione di commissioni paritetiche per il
telelavoro a livello nazionale, territoriale e aziendale.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della
presente legge, che attribuiscono compiti alle commissioni
paritetiche per il telelavoro, per le aziende che non sono
tenute ad applicare alcun contratto collettivo si fa
riferimento alla commissione nazionale o territoriale
istituita ai sensi del contratto collettivo di settore
applicabile secondo i criteri indicati dall'articolo 2070 del
codice civile.
Capo II
DEFINIZIONE DI TELELAVORATORE E DIRITTI ESSENZIALI COMUNI
Art. 7.
(Definizione di telelavoratore).
1. Si definisce telelavoratore il lavoratore che effettua
la propria prestazione, con l'ausilio di strumenti telematici,
prevalentemente al di fuori dei locali del datore di lavoro o
del committente cui la prestazione stessa inerisce.
2. Rientra nella definizione di cui al comma I il
telelavoratore che svolge la propria prestazione in locali di
pertinenza, esclusiva o parziale, del datore di lavoro o del
committente, quando tali locali sono esclusivamente destinati
a tale scopo o comunque quando non costituiscono unità
produttiva autonoma sotto il profilo del potere di direzione,
di indirizzo o di controllo.
Art. 8.
(Ambito di applicazione).
1. Le norme del presente capo si applicano al
telelavoratore che svolge la propria prestazione nell'ambito
di un contratto di lavoro subordinato o di un contratto di
collaborazione coordinata e continuativa. Per la definizione
delle diverse tipologie contrattuali di cui al presente
articolo si rinvia alla contrattazione collettiva stipulata
con le associazioni sindacali e professionali.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche
al datore di lavoro o committente pubblico.
Art. 9.
(Diritto del telelavoratore
all'informazione essenziale).
1. Il telelavoratore ha diritto alle seguenti informazioni
essenziali relative al proprio datore di lavoro o committente
e al continuo aggiornamento delle stesse:
a) dimensione dell'impresa;
b) bilancio;
c) organigramma;
d) sedi;
e) statuto e atto costitutivo;
f) nominativo di un responsabile cui fare
riferimento;
g) nominativi dei rappresentanti sindacali
aziendali ovvero dei responsabili delle associazioni
professionali dei telelavoratori autonomi che si siano
accreditate presso il datore di lavoro o il committente,
indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma del
rapporto, con riferimento sia alle rappresentanze sindacali
aziendali (RSA) dell'impresa committente, sia alle RSA
dell'impresa, diversa da quella committente, presso cui esegue
la prestazione;
h) nominativi dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza;
i) diritti di informazione posti in via
contrattuale a vantaggio delle associazioni sindacali o delle
RSA, salvo il rispetto di eventuali obblighi di
riservatezza;
l) circolari e disposizioni di servizio.
2. Nel caso di avvio di un rapporto di telelavoro, anche
con lavoratori con i quali già sussista un rapporto di lavoro
subordinato o di collaborazione, il datore di lavoro o il
committente é tenuto ad informare, attraverso lo strumento
telematico e comunque per iscritto, sulle condizioni di
svolgimento del rapporto di telelavoro fissate dai contratti o
accordi collettivi ai sensi dell'articolo 18.
3. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 2 del
presente articolo comporta l'applicazione della sanzione
prevista dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1^
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608.
Art. 10.
(Diritto del telelavoratore alla socialità).
1. Il telelavoratore ha diritto a:
a) collegamento telematico interattivo con la sede
del datore di lavoro o del committente, con la facoltà di
inviare e ricevere messaggi anche non inerenti alla
prestazione lavorativa. Destinatari e mittenti di tali
messaggi sono:
1) gli utenti del sistema informativo del datore di
lavoro o del committente;
2) le RSA e le associazioni professionali dei
telelavoratori autonomi accreditate;
3) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
ove sia presente;
b) accedere alla bacheca elettronica della RSA e
delle associazioni professionali dei telelavoratori autonomi
accreditate.
2. La disponibilità del collegamento telematico
interattivo deve essere garantita per l'intera durata della
giornata lavorativa, fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 13.
3. Nel caso in cui il sistema informativo del datore di
lavoro o del committente non consenta, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un collegamento
telematico interattivo in tempo reale, si prevede un periodo
transitorio di tre anni durante il quale il datore di lavoro o
committente è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni di cui al
presente articolo, garantendo comunque il collegamento in
forma tradizionale.
4. La direzione provinciale del lavoro competente per
territorio attesta l'effettiva e comprovata inidoneità del
sistema informativo a supportare il collegamento telematico
interattivo in tempo reale.
Art. 11.
(Tutela della riservatezza della comunicazione ed
inviolabilità del domicilio del telelavoratore).
1. Al fine di tutelare il diritto alla riservatezza delle
comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 10 e
l'inviolabilità del domicilio del telelavoratore da abusi del
datore di lavoro o del committente, si applicano le norme di
cui al libro II, titolo XII, capo III, sezione IV e sezione V,
del codice penale.
Art. 12.
(Diritti della RSA o delle associazioni professionali dei
telelavoratori autonomi accreditate).
1. Ciascuna delle RSA costituite presso il datore di
lavoro od il committente e le associazioni professionali dei
telelavoratori autonomi accreditate hanno diritto:
a) ad accedere, con proprie utenze, al sistema
informativo aziendale;
b) ad una bacheca elettronica;
c) ad un collegamento telematico interattivo con
gli altri utenti del sistema.
Art. 13.
(Rinvio alla contrattazione collettiva).
1. Con riferimento ai diritti del telelavoratore, delle
RSA e delle associazioni professionali dei telelavoratori
autonomi accreditate individuati dal presente capo, i
contratti e gli accordi collettivi determinano la durata del
collegamento minimo garantito e pagato dal datore di lavoro o
dal committente.
2. I contratti e gli accordi collettivi determinano
altresì i minimi relativi alla retribuzione ed ai compensi,
nonché le norme relative alla durata, agli orari di lavoro, ai
diritti sindacali ed alle norme relative alla previdenza,
assistenza malattie, infortuni e maternità.
Art. 14.
(Diritto del telelavoratore
alla tutela della salute).
1. Al fine della tutela del diritto alla salute del
telelavoratore, si applica la disciplina di cui all'articolo
52 e all'articolo 56 nonché all'allegato VII annesso al
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni.
Art. 15.
(Telelavoro all'estero).
1. Ai fini della presente legge, l'affidamento di
telelavoro all'estero, anche attraverso l'utilizzo di un
appaltatore o di un intermediario, consiste nell'utilizzo di
telelavoratori, topograficamente dislocati al di fuori dei
Paesi membri dell'Unione europea, ma la cui prestazione
inerisce ad unità produttive situate in Italia.
2. L'affidamento di telelavoro all'estero deve essere
autorizzato con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale che provvede entro tre mesi dalla
richiesta, sentita la Commissione paritetica nazionale per il
telelavoro, nonché le RSA dell'azienda interessata.
3. In ogni caso, l'affidamento di telelavoro all'estero
può avvenire soltanto verso Paesi che abbiano ratificato le
Convenzioni OIL numeri 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 138. Il
Ministero degli affari esteri cura l'aggiornamento e la
diffusione dell'elenco di tali Paesi.
4. Il Ministero degli affari esteri provvede a cancellare
dall'elenco di cui al comma 3 i Paesi che, nonostante la
ratifica delle Convenzioni di cui al medesimo comma 3, non
garantiscano l'effettiva applicazione dei diritti fondamentali
previsti dalle stesse, con conseguente revoca delle
autorizzazioni rilasciate per l'affidamento di telelavoro
verso quei Paesi.
5. L'azienda che affida telelavoro verso Paesi non
compresi nell'elenco di cui al comma 3 è soggetta
all'immediata revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate
per altri Paesi ed è, altresì, soggetta alla sanzione
amministrativa di lire 100 milioni per ogni anno o periodo
inferiore all'anno nel quale si è verificato tale affidamento.
Le somme derivanti da tale sanzione sono devolute al Fondo
rotativo di cui all'articolo 6 della legge 6 febbraio 1987, n.
49.
Art. 16.
(Computo dei telelavoratori ai fini dell'applicazione
dell'articolo 18 del titolo III dello statuto dei
lavoratori).
1. Tutti i lavoratori, titolari di rapporti di telelavoro
ai sensi degli articoli 17 e 18 della presente legge, anche
dislocati nel territorio degli altri Paesi membri dell'Unione
europea o in altri Paesi esteri, rientrano nel computo degli
addetti all'unità produttiva cui afferiscono, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 18 e del titolo III della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
Art. 17.
(Diritti di prelazione).
1. Nel caso in cui il datore di lavoro intenda assumere
nuovi dipendenti, non telelavoratori, deve darne preventiva
comunicazione ai telelavoratori subordinati che possiedono,
caratteristiche professionali omogenee a quelle per le quali
si intende procedere alle assunzioni, i quali possono
esercitare un diritto di prelazione sui posti di lavoro
disponibili. In caso di più dichiarazioni di telelavoratori
che intendono avvalersi del diritto di prelazione deve essere
data precedenza ai dipendenti che da maggiore tempo svolgono
la propria prestazione in condizioni di telelavoro.
2. Nel caso in cui il datore di lavoro intenda costituire
nuovi rapporti di telelavoro, deve, prima di disporre
unilateralmente il passaggio al telelavoro di dipendenti
interni, ovvero prima di provvedere a nuove assunzioni, darne
preventiva comunicazione a tutti i dipendenti che possiedono
caratteristiche professionali omogenee a quelle per le quali
si intende adottare il telelavoro, i quali possono esercitare
un diritto di prelazione sui posti di telelavoro disponibili.
In caso di più dichiarazioni di dipendenti che intendono
avvalersi del diritto di prelazione, deve essere operata la
scelta sulla base dei seguenti criteri, in concorso tra di
loro: condizioni di handicap e disabilità che riducono
la possibilità di locomozione; maggiore distanza
dell'abitazione dal luogo di lavoro; rilevanti obblighi di
assistenza o cura nei confronti di familiari o conviventi.
Capo III
NORME SUL TELELAVORO
COORDINATO E CONTINUATIVO
Art. 18.
(Associazioni professionali
dei telelavoratori autonomi).
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, hanno
diritto di accreditarsi presso l'impresa o ente che ricorre al
telelavoro le associazioni professionali dei telelavoratori
autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La
maggiore rappresentatività delle associazioni di
telelavoratori autonomi è accertata con decreto periodico del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare
entro il 31 dicembre di ogni anno, tenuto conto dei seguenti
criteri e dati: numero di iscritti, adeguamente documentato,
in relazione ai dati statistici sulla diffusione del
telelavoro autonomo; rilevante presenza di iscritti che
svolgono telelavoro autonomo in forma non imprenditoriale;
equilibrata presenza associativa e di sedi sul territorio
nazionale e nei principali settori produttivi; adesione ad
associazioni professionali internazionali di
telelavoratori.
Art. 19.
(Accordi collettivi).
1. Ferma l'applicazione delle norme del capo II, e delle
norme inderogabili in materia di lavoro autonomo coordinato e
continuativo, gli accordi collettivi nazionali, territoriali o
aziendali, stipulati con le associazioni di cui all'articolo
18, possono disciplinare il rapporto di telelavoro autonomo,
al fine principale di regolare caratteristiche e aspetti
speciali di tale rapporto. Gli accordi collettivi
disciplinano:
a) i corrispettivi minimi orari o a prestazione
per il telelavoro autonomo;
b) le modalità di applicazione dei diritti
sindacali anche con riferimento alla possibilità di svolgere
assemblee telematiche, e norme specifiche in materia di salute
e sicurezza;
c) le procedure di tutela della riservatezza
aziendale; le procedure di tutela contro la possibilità di
controllo a distanza della prestazione di lavoro, ai sensi
dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
d) le modalità degli obblighi assicurativi.
Art. 20.
(Rinnovo del contratto di collaborazione).
1. Il telelavoratore autonomo titolare di un contratto di
collaborazione ha diritto al rinnovo del contratto o alla
stipulazione di un nuovo contratto di collaborazione quando,
tra i due mesi prima della scadenza del contratto e i sei mesi
successivi alla scadenza, il committente stipuli nuovi
contratti di telelavoro autonomo per prestazioni con
caratteristiche professionali omogenee.
2. Il mancato rinnovo o la mancata stipulazione di un
nuovo contratto dà diritto a un risarcimento commisurato a
dodici mesi del compenso previsto per il precedente rapporto
di collaborazione, salvo che il committente comprovi
l'inadeguatezza professionale del collaboratore o i motivi
attinenti all'organizzazione produttiva che lo hanno indotto
alla stipulazione del nuovo contratto con un diverso
collaboratore.
Art. 21.
(Diritto di prelazione).
1. Nel caso in cui il committente intenda assumere nuovi
telelavoratori subordinati, e salvo il previo rispetto del
diritto di prelazione di cui all'articolo 17, comma 2, ne dà
preventiva comunicazione ai telelavoratori con i quali ha in
corso un rapporto di collaborazione autonoma coordinata e
continuativa, i quali possono esercitare un diritto di
prelazione sui posti di lavoro disponibili.
2. In caso di più dichiarazioni di telelavoratori autonomi
che intendano avvalersi del diritto di prelazione
nell'assunzione, di cui al comma 1, è data precedenza a coloro
che sono titolari da maggiore tempo di un rapporto autonomo di
telelavoro con il committente, anche sommando più contratti di
collaborazione.
Art. 22.
(Norma transitoria).
1. Salve più specifiche previsioni della presente legge, i
datori di lavoro o committenti che abbiano già in corso
rapporti di telelavoro subordinato e continuativo devono
adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro sei
mesi dalla data della sua entrata in vigore.