XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 197
Onorevoli Colleghi! - Lo sviluppo delle nuove
tecnologie dell'informazione e della comunicazione rappresenta
uno strumento straordinario per la crescita della società, e
al tempo stesso una grande occasione di sviluppo economico ed
occupazionale. Perché tali occasioni si concretizzino, è
assolutamente necessario ampliare la possibilità d'accesso
alle reti telematiche, in modo da consentire un uso
generalizzato dei servizi di telecomunicazione siano essi
rivolti al singolo cittadino o al mondo degli affari.
Otto anni fa, nel 1993, INTERNET era un fenomeno noto solo
a una cerchia ristretta di accademici e di esperti di
informatica, oggi è divenuto un fenomeno di massa diffuso a
qualsiasi livello, una vera e propria rivoluzione tecnologica,
non solo al servizio del business e delle industrie,
bensi sempre più orientata verso il sociale, al servizio dei
cittadini e dell'ambiente.
Lo sviluppo della tecnologia informatica attraverso l'uso
della rete INTERNET consente la creazione di occasioni di
incontro, di informazione, di comunicazione: vere e proprie
occasioni da non perdere per rivitalizzare la democrazia
partecipativa e per aumentare lo scambio di informazioni tra
culture diverse.
Per questi motivi noi riteniamo che il legislatore,
facendo riferimento alle garanzie di libera circolazione dei
servizi dell'Unione europea, deve garantire l'alfabetizzazione
informatica, la possibilità di comunicazione non vincolata, la
libertà di espressione, il diritto all'informazione,
condizioni democratiche e non monopolistiche per le reti
telematiche e la loro gestione, ed agevolazioni per i fruitori
del servizio mediante tariffe accessibili.
Lo stesso libro bianco della Commissione delle Comunità
europee afferma che lo sviluppo della telematica e delle
comunicazioni digitali rappresenta la sfida centrale del XXI
secolo, sulla quale si misurerà la capacità di garantire la
crescita, la competitività e l'occupazione in Europa. In
Italia lo sviluppo di reti interconnesse, di servizi
innovativi e di applicazioni telematiche multimediali
richiederà, nei prossimi anni, la disponibilità di consistenti
risorse, che potranno essere reperite solo nell'ambito di un
forte impegno politico comunitario, nazionale e locale, che
incoraggi gli investimenti pubblici e privati, promuova e
garantisca la concorrenza tra i soggetti privati e pubblici,
stimoli l'impiego della telematica nelle amministrazioni
centrali e periferiche, favorisca l'accesso dei cittadini ai
servizi telematici e l'uso delle reti da parte delle
imprese.
A tutt'oggi, in Italia, lo sviluppo dei servizi telematici
è gravemente ostacolato dall'alto costo delle tariffe
telefoniche, assolutamente non concorrenziali sul mercato
europeo e mondiale.
Da uno studio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE) emerge che l'Italia è uno tra i
Paesi europei dove l'utente privato di INTERNET paga le
tariffe maggiori per l'accesso alla rete.
L'OCSE ha inoltre osservato che tra le nazioni in cui il
collegamento ad INTERNET è più caro, vige il sistema di
monopolio del settore delle telecomunicazioni. La concorrenza,
conclude l'OCSE, riduce i prezzi e può favorire una maggiore
penetrazione e sviluppo di INTERNET come fenomeno economico e
sociale.
Con la presente proposta di legge intendiamo agevolare
l'accesso alla rete INTERNET mediante la riduzione del costo
delle tariffe telefoniche, in modo da assicurare il libero
accesso interattivo dei cittadini, in un contesto
concorrenziale che garantisca lo sviluppo delle reti e dei
servizi telematici, in regime di libera circolazione delle
informazioni e libera concorrenza nell'offerta di servizi.
Pertanto, l'articolo 2 della presente proposta di legge
stabilisce che gli abbonati alle reti di telefonia fissa
possono accedere ad INTERNET, tramite rete commutata, al costo
di un solo scatto di contatore, indipendentemente dalla durata
e dalla distanza del collegamento. Per quanto riguarda i
fornitori di connettività alla rete INTERNET, i cosiddetti
"service provider", l'articolo 3 stabilisce che essi
possano utilizzare, per la propria attività, i circuiti
diretti analogici (CDA) e/o i circuiti diretti numerici (CDN)
ad un costo dipendente esclusivamente dalla capacità della
linea, prescindendo dalla distanza che separa i due punti del
collegamento. A tal fine, il comma 2 dell'articolo 3 prevede
che il canone di abbonamento da corrispondere al gestore della
rete è pari a quello in vigore dalla data del 1^ ottobre 2000,
un chilometro di linea CDA e CDN urbana e settoriale.