XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 197




        Onorevoli Colleghi! - Lo sviluppo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione rappresenta uno strumento straordinario per la crescita della società, e al tempo stesso una grande occasione di sviluppo economico ed occupazionale. Perché tali occasioni si concretizzino, è assolutamente necessario ampliare la possibilità d'accesso alle reti telematiche, in modo da consentire un uso generalizzato dei servizi di telecomunicazione siano essi rivolti al singolo cittadino o al mondo degli affari.
        Otto anni fa, nel 1993, INTERNET era un fenomeno noto solo a una cerchia ristretta di accademici e di esperti di informatica, oggi è divenuto un fenomeno di massa diffuso a qualsiasi livello, una vera e propria rivoluzione tecnologica, non solo al servizio del business e delle industrie, bensi sempre più orientata verso il sociale, al servizio dei cittadini e dell'ambiente.
        Lo sviluppo della tecnologia informatica attraverso l'uso della rete INTERNET consente la creazione di occasioni di incontro, di informazione, di comunicazione: vere e proprie occasioni da non perdere per rivitalizzare la democrazia partecipativa e per aumentare lo scambio di informazioni tra culture diverse.
        Per questi motivi noi riteniamo che il legislatore, facendo riferimento alle garanzie di libera circolazione dei servizi dell'Unione europea, deve garantire l'alfabetizzazione informatica, la possibilità di comunicazione non vincolata, la libertà di espressione, il diritto all'informazione, condizioni democratiche e non monopolistiche per le reti telematiche e la loro gestione, ed agevolazioni per i fruitori del servizio mediante tariffe accessibili.
        Lo stesso libro bianco della Commissione delle Comunità europee afferma che lo sviluppo della telematica e delle comunicazioni digitali rappresenta la sfida centrale del XXI secolo, sulla quale si misurerà la capacità di garantire la crescita, la competitività e l'occupazione in Europa. In Italia lo sviluppo di reti interconnesse, di servizi innovativi e di applicazioni telematiche multimediali richiederà, nei prossimi anni, la disponibilità di consistenti risorse, che potranno essere reperite solo nell'ambito di un forte impegno politico comunitario, nazionale e locale, che incoraggi gli investimenti pubblici e privati, promuova e garantisca la concorrenza tra i soggetti privati e pubblici, stimoli l'impiego della telematica nelle amministrazioni centrali e periferiche, favorisca l'accesso dei cittadini ai servizi telematici e l'uso delle reti da parte delle imprese.
        A tutt'oggi, in Italia, lo sviluppo dei servizi telematici è gravemente ostacolato dall'alto costo delle tariffe telefoniche, assolutamente non concorrenziali sul mercato europeo e mondiale.
        Da uno studio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) emerge che l'Italia è uno tra i Paesi europei dove l'utente privato di INTERNET paga le tariffe maggiori per l'accesso alla rete.
        L'OCSE ha inoltre osservato che tra le nazioni in cui il collegamento ad INTERNET è più caro, vige il sistema di monopolio del settore delle telecomunicazioni. La concorrenza, conclude l'OCSE, riduce i prezzi e può favorire una maggiore penetrazione e sviluppo di INTERNET come fenomeno economico e sociale.
        Con la presente proposta di legge intendiamo agevolare l'accesso alla rete INTERNET mediante la riduzione del costo delle tariffe telefoniche, in modo da assicurare il libero accesso interattivo dei cittadini, in un contesto concorrenziale che garantisca lo sviluppo delle reti e dei servizi telematici, in regime di libera circolazione delle informazioni e libera concorrenza nell'offerta di servizi.
        Pertanto, l'articolo 2 della presente proposta di legge stabilisce che gli abbonati alle reti di telefonia fissa possono accedere ad INTERNET, tramite rete commutata, al costo di un solo scatto di contatore, indipendentemente dalla durata e dalla distanza del collegamento. Per quanto riguarda i fornitori di connettività alla rete INTERNET, i cosiddetti "service provider", l'articolo 3 stabilisce che essi possano utilizzare, per la propria attività, i circuiti diretti analogici (CDA) e/o i circuiti diretti numerici (CDN) ad un costo dipendente esclusivamente dalla capacità della linea, prescindendo dalla distanza che separa i due punti del collegamento. A tal fine, il comma 2 dell'articolo 3 prevede che il canone di abbonamento da corrispondere al gestore della rete è pari a quello in vigore dalla data del 1^ ottobre 2000, un chilometro di linea CDA e CDN urbana e settoriale.




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