XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 197
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Condizioni di paritā per utenti e fornitori).
1. Al fine di agevolare lo sviluppo delle attivitā
telematiche, le societā concessionarie della gestione di reti
di telefonia fissa devono garantire pari condizioni di costi
agli utenti finali ed ai fornitori della connessione ad
INTERNET, prescindendo dalla loro ubicazione nell'ambito del
territorio nazionale.
Art. 2.
(Agevolazioni per gli utenti finali).
1. Gli abbonati alle reti di telefonia fissa possono
accedere al fornitore di connettivitā ad INTERNET, tramite
rete commutata, al costo di un solo scatto di contatore,
indipendentemente dalla durata e dalla distanza del
collegamento.
Art. 3.
(Agevolazioni per i fornitori di connettivitā alla rete
INTERNET).
1. I fornitori di connettivitā ad INTERNET, denominati
service provider, possono utilizzare per la propria
attivitā i circuiti diretti analogici (CDA) e i circuiti
diretti numerici (CDN) ad un costo dipendente esclusivamente
dalla capacitā della linea, prescindendo dalla distanza che
separa i due punti di collegamento.
2. Il canone da corrispondere al gestore della rete č pari
a quello in vigore alla data del 1^ ottobre 2000, per un
chilometro di linea CDA e CDN urbana e settoriale.