XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 197




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Condizioni di paritā per utenti e fornitori).

        1. Al fine di agevolare lo sviluppo delle attivitā telematiche, le societā concessionarie della gestione di reti di telefonia fissa devono garantire pari condizioni di costi agli utenti finali ed ai fornitori della connessione ad INTERNET, prescindendo dalla loro ubicazione nell'ambito del territorio nazionale.


Art. 2.

(Agevolazioni per gli utenti finali).

        1. Gli abbonati alle reti di telefonia fissa possono accedere al fornitore di connettivitā ad INTERNET, tramite rete commutata, al costo di un solo scatto di contatore, indipendentemente dalla durata e dalla distanza del collegamento.


Art. 3.

(Agevolazioni per i fornitori di connettivitā alla rete
INTERNET).

        1. I fornitori di connettivitā ad INTERNET, denominati service provider, possono utilizzare per la propria attivitā i circuiti diretti analogici (CDA) e i circuiti diretti numerici (CDN) ad un costo dipendente esclusivamente dalla capacitā della linea, prescindendo dalla distanza che separa i due punti di collegamento.
        2. Il canone da corrispondere al gestore della rete č pari a quello in vigore alla data del 1^ ottobre 2000, per un chilometro di linea CDA e CDN urbana e settoriale.



Frontespizio Relazione