XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 196




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si configura come legge di interesse nazionale: nazionale è l'interesse pubblico che si intende tutelare.
        La stessa Corte costituzionale ha più volte affermato che la salvaguardia ambientale è interesse nazionale in cui lo Stato mantiene una sua competenza legislativa che si affianca a quella delle regioni per le materie di loro competenza, di cui all'articolo 117 della Costituzione.
        La presente proposta di legge riguarda, infatti, la disciplina della circolazione, che è regolata principalmente dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, atto legislativo statale.
        Pertanto, non si tratta di invasioni delle competenze regionali, alle quali tra l'altro l'ultimo articolo rimanda per statuizioni più restrittive, come è parere di magistrati e di autorevoli docenti universitari di diritto regionale e degli enti locali.
        La presente proposta di legge tende a regolamentare la circolazione fuoristrada e non ad abolirla.
        Viene posto il principio generale in base al quale i veicoli a motore devono circolare esclusivamente sulla rete stradale (articolo 1).
        In zone di particolare valore ambientale, la circolazione è consentita soltanto sulle strade più importanti, escludendola per le strade vicinali, di esbosco, eccetera. Cioè per quelle "stradine di campagna o montagna" che solitamente accedono a luoghi di pregio (articolo 2).
      Vi è la ovvia deroga per i servizi essenziali, di soccorso e per alcune categorie di soggetti quali i residenti (articolo 3).
        Ciò detto, si prevede che la circolazione fuori strada avvenga solo su percorsi od impianti fissi a ciò esplicitamente destinati, previsti negli strumenti di pianificazione ed autorizzati da regioni e comuni, con garanzie di rispetto e ripristino dei luoghi (articoli 6, 7 e 8).
        Sono infine previste:

                a) forme di pubblicità per informare ed educare i conducenti (articolo 12);

                b) una fase di transizione che interessa gli impianti per i fuoristrada esistenti (articolo 11);

                c) sanzioni pecunarie amministrative (articolo 10).




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