XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 196
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
configura come legge di interesse nazionale: nazionale è
l'interesse pubblico che si intende tutelare.
La stessa Corte costituzionale ha più volte affermato che
la salvaguardia ambientale è interesse nazionale in cui lo
Stato mantiene una sua competenza legislativa che si affianca
a quella delle regioni per le materie di loro competenza, di
cui all'articolo 117 della Costituzione.
La presente proposta di legge riguarda, infatti, la
disciplina della circolazione, che è regolata principalmente
dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, atto
legislativo statale.
Pertanto, non si tratta di invasioni delle competenze
regionali, alle quali tra l'altro l'ultimo articolo rimanda
per statuizioni più restrittive, come è parere di magistrati e
di autorevoli docenti universitari di diritto regionale e
degli enti locali.
La presente proposta di legge tende a regolamentare la
circolazione fuoristrada e non ad abolirla.
Viene posto il principio generale in base al quale i
veicoli a motore devono circolare esclusivamente sulla rete
stradale (articolo 1).
In zone di particolare valore ambientale, la circolazione
è consentita soltanto sulle strade più importanti,
escludendola per le strade vicinali, di esbosco, eccetera.
Cioè per quelle "stradine di campagna o montagna" che
solitamente accedono a luoghi di pregio (articolo 2).
Vi è la ovvia deroga per i servizi essenziali, di soccorso
e per alcune categorie di soggetti quali i residenti (articolo
3).
Ciò detto, si prevede che la circolazione fuori strada
avvenga solo su percorsi od impianti fissi a ciò
esplicitamente destinati, previsti negli strumenti di
pianificazione ed autorizzati da regioni e comuni, con
garanzie di rispetto e ripristino dei luoghi (articoli 6, 7
e 8).
Sono infine previste:
a) forme di pubblicità per informare ed educare i
conducenti (articolo 12);
b) una fase di transizione che interessa gli
impianti per i fuoristrada esistenti (articolo 11);
c) sanzioni pecunarie amministrative (articolo
10).