XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 196
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Divieto di circolazione fuori strada).
1. Sull'intero territorio nazionale la circolazione di
veicoli a motore è esclusivamente consentita su strade di uso
pubblico e private, fatte salve le eccezioni e le deroghe di
cui alla presente legge.
2. E' vietata la circolazione di veicoli a motore su
mulattiere, piste di esbosco, viali tagliafuoco e, comunque,
su tracciati ove non sia espressamente consentita.
Art. 2.
(Aree tutelate).
1. La circolazione è limitata alle sole strade statali,
regionali, provinciali e comunali nelle seguenti aree:
a) zone soggette a vincolo archeologico ai sensi
del testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490;
b) zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi
del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490;
c) parchi nazionali, riserve naturali dello Stato,
parchi regionali, riserve naturali regionali e monumenti
naturali.
Art. 3.
(Limiti di applicazione).
1. La circolazione fuori strada di veicoli a motore è
sempre consentita ai mezzi:
a) di soccorso, antincendio, di vigilanza ed in
servizio di istituto in dotazione agli organi e
amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali
nonché alle comunità montane ed agli enti preposti a servizi
di pubblica utilità;
b) delle Forze armate, della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza
e del Corpo forestale dello Stato;
c) utilizzati, occasionalmente, per attività di
soccorso, antincendio o per il trasporto di invalidi qualora
sia inequivocabilmente necessario;
d) adibiti all'effettivo esercizio continuativo,
anche se stagionale, di attività agricole, forestali e di
trasporto merci;
e) in uso di residenti, abitanti o dimoranti,
anche in via temporanea, nonché proprietari, usufruttuari,
locatari di abitazioni, ivi compresi i familiari, lungo il
percorso più breve che consente l'accesso ai luoghi;
f) in uso di coloro che devono accedere a luoghi
non altrimenti raggiungibili per comprovati motivi di
lavoro.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere d), e) ed
f) del comma 1, i veicoli devono essere muniti di
apposito contrassegno di autorizzazione al transito rilasciato
dalle competenti autorità comunali.
3. Qualora il transito debba avvenire in parchi nazionali,
riserve naturali dello Stato, parchi regionali, riserve
naturali regionali e monumenti naturali, il contrassegno di
autorizzazione al transito è rilasciato dall'autorità preposta
alla gestione dell'area protetta.
Art. 4.
(Motoslitte).
1. La circolazione di motoslitte è consentita soltanto nei
casi di cui all'articolo 3, comma 1.
Art. 5.
(Impianti e tracciati).
1. E' fatto divieto a chiunque, salvo quanto previsto dai
successivi articoli, di predisporre impianti fissi, anche su
terreni privati, per la circolazione fuori strada di veicoli a
motore nonché di allestire a qualsiasi titolo aree, tracciati
o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti,
comprendendo anche sentieri e mulattiere.
Art. 6.
(Individuazione dei percorsi adibiti
alla circolazione fuori strada).
1. Qualora i comuni intendano consentire la circolazione
fuori strada di veicoli a motore nello svolgimento di attività
sportive, ricreative ed agonistiche, sono tenuti ad
individuare i percorsi in cui tale circolazione è consentita
in sede di formazione dello strumento urbanistico generale,
ovvero, qualora siano già dotati di tale strumento, mediante
apposita variante dello stesso, tenendo presente la vocazione
e la situazione idrogeologica dei terreni.
2. L'individuazione da parte del comune dei percorsi di
cui al comma 1 è sottoposta al parere favorevole del Corpo
forestale dello Stato nonché al parere dell'autorità regionale
competente in materia di tutela dell'ambiente e del
territorio.
3. I percorsi di cui al comma 1 non possono comunque
essere individuati nelle aree di cui all'articolo 2.
Art. 7.
(Impianti fissi).
1. Le aree da destinare alla predisposizione di impianti
fissi sono individuate dalle regioni, su richiesta dei comuni,
in ragione dell'armonico inserimento delle attività da
svolgere con lo stato dei luoghi e della complessiva
compatibilità ambientale, previo parere favorevole del Corpo
forestale dello Stato.
2. L'individuazione delle aree deve altresì tenere conto
degli strumenti di pianificazione paesistica, territoriale ed
urbanistica vigenti.
3. L'autorizzazione alla gestione degli impianti fissi è
data dal comune nel cui territorio essi ricadono, previo nulla
osta dell'assessorato regionale competente in materia di
tutela dell'ambiente e del territorio.
4. In apposita convenzione tra il comune e l'avente titolo
all'esercizio dell'impianto fisso, questi si impegna ad
adottare le misure idonee alla sicurezza degli impianti, le
cautele tecniche atte a fare sì che le piste formate dal
transito dei veicoli non siano di pericolo per le condizioni
di stabilità idrogeologica dei terreni nonché al ripristino
ambientale qualora cessi l'attività degli impianti, prestando
apposita cauzione o altra idonea garanzia sino ad opera di
ripristino eseguita.
5. Gli impianti di cui al presente articolo non possono
comunque essere realizzati nelle aree di cui all'articolo
2.
Art. 8.
(Deroghe occasionali
per manifestazioni e gare).
1. In caso di manifestazioni e di gare, purché non
ricorrenti più di due volte l'anno e per durata non superiore
ai tre giorni, il comune può, in via eccezionale e per i tempi
strettamente necessari, autorizzare la circolazione fuori
strada di veicoli a motore anche su percorsi diversi da quelli
di cui agli articoli 6 e 7.
2. L'autorizzazione è concessa agli organizzatori
acquisito il parere della regione in ordine alla compatibilità
ambientale e previa assunzione degli obblighi di cauzione e di
ripristino di cui all'articolo 7.
3. Le manifestazioni e le gare di cui al presente articolo
non possono comunque essere realizzate nelle aree di cui
all'articolo 2.
Art. 9.
(Vigilanza).
1. Sull'osservanza della presente legge vigilano gli
agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, gli organi di
polizia forestale, gli organi di vigilanza ordinaria sulla
caccia e sulla pesca, di polizia locale, i sindaci dei comuni,
gli agenti giurati che ne abbiano facoltà in base alla
normativa vigente, gli ispettori e le guardie ecologiche
onorari e volontari, i guardiaparco di parchi ed aree protette
nazionali e regionali ed altresì ogni altro organo di
vigilanza previsto dai singoli ordinamenti regionali.
Art. 10.
(Sanzioni).
1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1,
2 e 4, è punito con la sanzione pecunaria amministrativa da
lire 300.000 a lire 1.000.000.
2. Qualora il conducente non ottemperi alla formale
intimazione di fermarsi, in aggiunta alla sanzione di cui al
comma 1, è soggetto alla sanzione pecunaria amministrativa da
lire 100.000 a lire 300.000, fatta salva l'applicazione di
sanzioni penali.
3. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 5 è
punito con la sanzione pecunaria amministrativa da lire
2.000.000 a lire 20.000.000.
4. Si applicano le disposizioni di cui al capo I, sezioni
I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
Art. 11.
(Disposizioni transitorie).
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, risultano titolari o gestori di impianti fissi
o comunque di aree abilitate o adibite stabilmente ad attività
sportive, ricreative ed agonistiche di circolazione fuori
strada di veicoli a motore devono richiedere l'autorizzazione
di cui all'articolo 7, entro quarantacinque giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
2. L'autorizzazione provvisoria, sino alla individuazione
regionale delle aree ai sensi dell'articolo 7, è concessa dal
comune competente per territorio acquisito il parere della
regione e fatti salvi la cauzione ed i limiti di cui ai commi
4 e 5 del medesimo articolo 7.
3. Qualora il rilascio dell'autorizzazione sia
espressamente negato o il comune non provveda entro quattro
mesi dall'inoltro della domanda, l'impianto deve cessare ogni
attività.
4. L'autorizzazione provvisoria decade con
l'individuazione regionale delle aree destinate ad ospitare
impianti fissi o qualora non sia approvato l'inserimento
dell'area delimitata nello strumento urbanistico generale ai
sensi del comma 1 dell'articolo 6.
Art. 12.
(Pubblicità).
1. I comuni predispongono e rendono consultabile a
chiunque presso i rispettivi uffici tecnici, apposite
cartografie riportanti l'ubicazione e le caratteristiche dei
percorsi appositamente destinati alla circolazione fuori
strada nonché degli impianti fissi.
2. I possessori ed i conducenti di veicoli atti alla
circolazione fuori strada sono tenuti a prendere visione delle
cartografie di cui al comma 1.
3. Le regioni provvedono alla distribuzione di materiale
informativo sui nuovi obblighi per i conducenti introdotti
dalla presente legge e per la realizzazione della segnaletica
monitoria di cui all'articolo 13.
Art. 13.
(Segnaletica).
1. I comuni provvedono, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ad apporre apposita
segnaletica:
a) di divieto di circolazione, conforme alle
tipologie vigenti, sull'accesso alle strade e ai tracciati in
cui, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e dell'articolo 2, è
vietata la circolazione;
b) di individuazione dei tracciati ove, ai sensi
dell'articolo 6, è consentita la circolazione fuori strada.
Art. 14.
(Ulteriori competenze regionali e comunali).
1. Le regioni possono, con legge o con propri
provvedimenti adottati anche nell'ambito della pianificazione
territoriale, dettare norme più restrittive in materia di
circolazione di veicoli a motore qualora questo si reputi
necessario per la tutela dell'ambiente e dell'assetto del
territorio.
2. I comuni possono limitare ulteriormente, con singoli
provvedimenti o con inserimento delle disposizioni negli
strumenti urbanistici, la circolazione di veicoli a motore su
parti della propria rete viaria per ragioni di polizia locale,
urbana e rurale quando ciò si appalesi necessario per la
tutela dell'ambiente e dell'assetto del territorio.