XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 196




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Divieto di circolazione fuori strada).

        1. Sull'intero territorio nazionale la circolazione di veicoli a motore è esclusivamente consentita su strade di uso pubblico e private, fatte salve le eccezioni e le deroghe di cui alla presente legge.
        2. E' vietata la circolazione di veicoli a motore su mulattiere, piste di esbosco, viali tagliafuoco e, comunque, su tracciati ove non sia espressamente consentita.


Art. 2.

(Aree tutelate).

        1. La circolazione è limitata alle sole strade statali, regionali, provinciali e comunali nelle seguenti aree:

                a) zone soggette a vincolo archeologico ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

                b) zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

                c) parchi nazionali, riserve naturali dello Stato, parchi regionali, riserve naturali regionali e monumenti naturali.


Art. 3.

(Limiti di applicazione).

        1. La circolazione fuori strada di veicoli a motore è sempre consentita ai mezzi:

                a) di soccorso, antincendio, di vigilanza ed in servizio di istituto in dotazione agli organi e amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali nonché alle comunità montane ed agli enti preposti a servizi di pubblica utilità;

                b) delle Forze armate, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato;

                c) utilizzati, occasionalmente, per attività di soccorso, antincendio o per il trasporto di invalidi qualora sia inequivocabilmente necessario;

                d) adibiti all'effettivo esercizio continuativo, anche se stagionale, di attività agricole, forestali e di trasporto merci;

                e) in uso di residenti, abitanti o dimoranti, anche in via temporanea, nonché proprietari, usufruttuari, locatari di abitazioni, ivi compresi i familiari, lungo il percorso più breve che consente l'accesso ai luoghi;

                f) in uso di coloro che devono accedere a luoghi non altrimenti raggiungibili per comprovati motivi di lavoro.

        2. Nelle ipotesi di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1, i veicoli devono essere muniti di apposito contrassegno di autorizzazione al transito rilasciato dalle competenti autorità comunali.
        3. Qualora il transito debba avvenire in parchi nazionali, riserve naturali dello Stato, parchi regionali, riserve naturali regionali e monumenti naturali, il contrassegno di autorizzazione al transito è rilasciato dall'autorità preposta alla gestione dell'area protetta.


Art. 4.

(Motoslitte).

        1. La circolazione di motoslitte è consentita soltanto nei casi di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 5.

(Impianti e tracciati).

        1. E' fatto divieto a chiunque, salvo quanto previsto dai successivi articoli, di predisporre impianti fissi, anche su terreni privati, per la circolazione fuori strada di veicoli a motore nonché di allestire a qualsiasi titolo aree, tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti, comprendendo anche sentieri e mulattiere.


Art. 6.

(Individuazione dei percorsi adibiti
alla circolazione fuori strada).

        1. Qualora i comuni intendano consentire la circolazione fuori strada di veicoli a motore nello svolgimento di attività sportive, ricreative ed agonistiche, sono tenuti ad individuare i percorsi in cui tale circolazione è consentita in sede di formazione dello strumento urbanistico generale, ovvero, qualora siano già dotati di tale strumento, mediante apposita variante dello stesso, tenendo presente la vocazione e la situazione idrogeologica dei terreni.
        2. L'individuazione da parte del comune dei percorsi di cui al comma 1 è sottoposta al parere favorevole del Corpo forestale dello Stato nonché al parere dell'autorità regionale competente in materia di tutela dell'ambiente e del territorio.
        3. I percorsi di cui al comma 1 non possono comunque essere individuati nelle aree di cui all'articolo 2.


Art. 7.

(Impianti fissi).

        1. Le aree da destinare alla predisposizione di impianti fissi sono individuate dalle regioni, su richiesta dei comuni, in ragione dell'armonico inserimento delle attività da svolgere con lo stato dei luoghi e della complessiva compatibilità ambientale, previo parere favorevole del Corpo forestale dello Stato.
        2. L'individuazione delle aree deve altresì tenere conto degli strumenti di pianificazione paesistica, territoriale ed urbanistica vigenti.
        3. L'autorizzazione alla gestione degli impianti fissi è data dal comune nel cui territorio essi ricadono, previo nulla osta dell'assessorato regionale competente in materia di tutela dell'ambiente e del territorio.
        4. In apposita convenzione tra il comune e l'avente titolo all'esercizio dell'impianto fisso, questi si impegna ad adottare le misure idonee alla sicurezza degli impianti, le cautele tecniche atte a fare sì che le piste formate dal transito dei veicoli non siano di pericolo per le condizioni di stabilità idrogeologica dei terreni nonché al ripristino ambientale qualora cessi l'attività degli impianti, prestando apposita cauzione o altra idonea garanzia sino ad opera di ripristino eseguita.
        5. Gli impianti di cui al presente articolo non possono comunque essere realizzati nelle aree di cui all'articolo 2.


Art. 8.

(Deroghe occasionali
per manifestazioni e gare).

        1. In caso di manifestazioni e di gare, purché non ricorrenti più di due volte l'anno e per durata non superiore ai tre giorni, il comune può, in via eccezionale e per i tempi strettamente necessari, autorizzare la circolazione fuori strada di veicoli a motore anche su percorsi diversi da quelli di cui agli articoli 6 e 7.
        2. L'autorizzazione è concessa agli organizzatori acquisito il parere della regione in ordine alla compatibilità ambientale e previa assunzione degli obblighi di cauzione e di ripristino di cui all'articolo 7.
        3. Le manifestazioni e le gare di cui al presente articolo non possono comunque essere realizzate nelle aree di cui all'articolo 2.

Art. 9.

(Vigilanza).

        1. Sull'osservanza della presente legge vigilano gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, gli organi di polizia forestale, gli organi di vigilanza ordinaria sulla caccia e sulla pesca, di polizia locale, i sindaci dei comuni, gli agenti giurati che ne abbiano facoltà in base alla normativa vigente, gli ispettori e le guardie ecologiche onorari e volontari, i guardiaparco di parchi ed aree protette nazionali e regionali ed altresì ogni altro organo di vigilanza previsto dai singoli ordinamenti regionali.


Art. 10.

(Sanzioni).

        1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, è punito con la sanzione pecunaria amministrativa da lire 300.000 a lire 1.000.000.
        2. Qualora il conducente non ottemperi alla formale intimazione di fermarsi, in aggiunta alla sanzione di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione pecunaria amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali.
        3. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 5 è punito con la sanzione pecunaria amministrativa da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.
        4. Si applicano le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.


Art. 11.

(Disposizioni transitorie).

        1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano titolari o gestori di impianti fissi o comunque di aree abilitate o adibite stabilmente ad attività sportive, ricreative ed agonistiche di circolazione fuori strada di veicoli a motore devono richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 7, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. L'autorizzazione provvisoria, sino alla individuazione regionale delle aree ai sensi dell'articolo 7, è concessa dal comune competente per territorio acquisito il parere della regione e fatti salvi la cauzione ed i limiti di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 7.
        3. Qualora il rilascio dell'autorizzazione sia espressamente negato o il comune non provveda entro quattro mesi dall'inoltro della domanda, l'impianto deve cessare ogni attività.
        4. L'autorizzazione provvisoria decade con l'individuazione regionale delle aree destinate ad ospitare impianti fissi o qualora non sia approvato l'inserimento dell'area delimitata nello strumento urbanistico generale ai sensi del comma 1 dell'articolo 6.


Art. 12.

(Pubblicità).

        1. I comuni predispongono e rendono consultabile a chiunque presso i rispettivi uffici tecnici, apposite cartografie riportanti l'ubicazione e le caratteristiche dei percorsi appositamente destinati alla circolazione fuori strada nonché degli impianti fissi.
        2. I possessori ed i conducenti di veicoli atti alla circolazione fuori strada sono tenuti a prendere visione delle cartografie di cui al comma 1.
        3. Le regioni provvedono alla distribuzione di materiale informativo sui nuovi obblighi per i conducenti introdotti dalla presente legge e per la realizzazione della segnaletica monitoria di cui all'articolo 13.


Art. 13.

(Segnaletica).

        1. I comuni provvedono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apporre apposita segnaletica:

                a) di divieto di circolazione, conforme alle tipologie vigenti, sull'accesso alle strade e ai tracciati in cui, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e dell'articolo 2, è vietata la circolazione;

                b) di individuazione dei tracciati ove, ai sensi dell'articolo 6, è consentita la circolazione fuori strada.


Art. 14.

(Ulteriori competenze regionali e comunali).

        1. Le regioni possono, con legge o con propri provvedimenti adottati anche nell'ambito della pianificazione territoriale, dettare norme più restrittive in materia di circolazione di veicoli a motore qualora questo si reputi necessario per la tutela dell'ambiente e dell'assetto del territorio.
        2. I comuni possono limitare ulteriormente, con singoli provvedimenti o con inserimento delle disposizioni negli strumenti urbanistici, la circolazione di veicoli a motore su parti della propria rete viaria per ragioni di polizia locale, urbana e rurale quando ciò si appalesi necessario per la tutela dell'ambiente e dell'assetto del territorio.



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