XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 195




        Onorevoli Colleghi! - Il salto di qualità avvenuto a livello di conoscenze in quest'ultimo decennio, e in particolare nella nuova biologia, modifica le nostre percezioni, cambia i punti di vista e allarga gli orizzonti. E quel che si vede nella nuova prospettiva non può non creare ansia.
        Si stanno infatti ponendo le premesse per modificare radicalmente non solo la nostra vita e l'ambiente, ma addirittura il nostro stesso corpo e, da subito, la funzione riproduttiva delle donne.
        Negli animali allevati si pratica ormai da tempo la fecondazione artificiale con sperma DOC di pochi maschi iperselezionati; si è ad esempio arrivati a creare un ibrido tra capra e pecora; si utilizzano uteri in affitto di giumente per animali rari come le zebre; si sono scisse le cellule da un embrione di gorilla impiantandole poi in due uteri per dar vita a due gemelli, si è già realizzata con successo la clonazione, è stato brevettato il topolino a cui è stata indotta artificialmente la predisposizione al cancro alla mammella.
        E' chiaro che queste sperimentazioni sugli animali hanno aperto la via ad altre analoghe sugli esseri umani.
        I biologi che sostituiscono geni in modo da obbligare i microorganismi manipolati a produrre ciò che si vuole, a modificare il loro comportamento, quelli che in nome della produttività stanno cercando il brevetto tecnologico sui nuovi animali o quelli che hanno introdotto tecniche di allevamento e di riproduzione che rendono artificiale tutto il ciclo di vita animale, i medici che manipolano embrioni o tessuti di feti tenuti in vita artificialmente come materiale biologico che permette sperimentazioni più precise o che tengono in vita feti di cinque mesi e di cinque etti o uteri in provetta in cui far sviluppare embrioni nella ricerca sempre più pressante della possibilità di realizzare la maternità extra-corporea, tutti questi ricercatori si rifanno a un paradigma tecnico-scientifico che cultura femminista e cultura verde mettono profondamente in discussione.
        Coscienza del limite ed etica della responsabilità, la stessa sfida della complessità con cui si cimenta la scienza oggi, tendono al superamento di un ordine di pensiero che ha le sue radici nella filosofia cartesiana della conoscenza: separazione tra corpo e mente, tra razionale e irrazionale, tra soggetto e oggetto, tra natura e cultura, separazione basata sul ruolo esterno e "obiettivo" dell'osservatore. Il processo della conoscenza si fa complesso e non è più facile operare la tradizionale rimozione di tutto ciò che è considerato non razionale e non scientifico. La scelta non avviene più solo in base a fatti sperimentali e in base a ragionamenti deduttivi, e la dimensione etica diventa fondamentale (confronta L'Oeuf transparent di J. Testart). Oggi più che mai, con gli esperimenti di genetica ci rendiamo conto che osservare significa già modificare e alla domanda di R. G. Edwards che ha fatto nascere la prima bimba in provetta: "già che è lì, perché non guardare cosa c'è dentro l'embrione?" forse si potrebbe rispondere che in questo caso è molto chiaro che osservare è già modificare e che usare sonde genetiche che leggono nelle cellule difetti e predisposizioni ha in sé il rischio di un'eugenetica da controllo di qualità che potrebbe portare a buttare l'embrione non rispondente al modello desiderato.
        La curiosità, anche quella scientifica, non può isolarsi dalla concretezza del proprio corpo, dei propri desideri, delle proprie paure. Non tutto quel che si può fare si deve necessariamente fare.
        Oggi occorre cogliere il livello più alto di complessità che tenga conto delle diverse dimensioni bio-socio-culturali, storiche e geografiche, collettive e individuali, e occorre anche considerare l'esperienza soggettiva come elemento indispensabile della conoscenza.
        Di conseguenza non si può accettare il macchinismo biologico che riduce la vita alla contingenza; la riproduzione è un processo complesso di interrelazioni tra l'embrione che cresce e la madre che filtra materia, energia ed informazione nel processo di comunicazione tra il sistema nuovo che si organizza e il mondo. Il bisogno indotto di un figlio più naturale da fabbricarsi con i mezzi più artificiali, dipendente dalla tecnologia e dal mercato e che sostituisce al desiderio il diritto alla maternità, al dono lo scambio, contrasta con i saperi delle donne su sessualità, maternità, salute, linguaggio del corpo. Nessuna donna comunque, in nome dell'emancipazione, potrebbe oggi dire "viva l'utero artificiale", anche se la Firestone, provocatoriamente, proponeva anni fa qualcosa del genere.
        In tema di riproduzione artificiale umana oggi esistono "grosso modo" poli contrapposti che ripercorrono in qualche modo gli schieramenti divorzio/aborto: il polo laico-progressista che intende aprire il massimo di possibilità utilizzando ricerca e sperimentazione in questa direzione e quello cattolico che tende ad una legislazione restrittiva e repressiva.
        Nel femminismo italiano ed internazionale c'è la coscienza di dover svolgere una grossa battaglia culturale tendente a decodificare i desideri anziché reprimerli, e soprattutto ad impedire che interessi interni alle tecniche di procreazione artificiale (TPA) inducano la trasformazione del desiderio di un figlio in un diritto insostenibile di averlo "ad ogni costo", programmata con tempi e modello predeterminati.
        Nel Convegno sulla maternità in laboratorio promosso nell'ottobre 1987 dal Conseil du Statut de la Femme, ad esempio, è emersa la preoccupazione per il fatto che la richiesta di intervento a livello normativo possa legittimare pratiche di procreazione artificiale che comportano rischi non indifferenti. La nostra proposta è quella di fare i conti, anche sul piano legislativo, con i rischi genetici e biologici, sociali e psichici, a cui va incontro chi si sottopone a queste tecniche, ma in particolare il bambino che è concepito in modo "artificiale". Occorre quindi porre limiti precisi alla ricerca e alla sperimentazione in questo campo.
        Gli interventi della società umana nei confronti della natura hanno sempre avuto il significato ambivalente di adattamento e di trasformazione dell'ambiente e necessitano di una elaborazione culturale appropriata per far ritrovare a ciascuno la sua strada e la sua identità personale e sociale.
        Le nuove tecnologie riproduttive trasformano in artificiale il processo naturale del concepimento e della gravidanza, separando l'evento riproduttivo dal congiungimento dei genitori nell'atto sessuale. Creano le condizioni in cui funzioni procreative sono artificialmente separate in modo che più persone possano concorrervi in tempi diversi. Si ha così una deflagrazione delle figure parentali a cui non corrisponde una elaborazione culturale che trasformi profondamente la realtà sociale oggi modellata sul processo naturale di riproduzione. E i dubbi etici che sia legittimo arrivare a tanto sono più che consistenti.
        Non essendo in grado di adeguare le relazioni umane e, quindi, il diritto a questa destrutturazione dell'ordine naturale della trasmissione della vita indotta dalle TPA, ma volendo continuare a concepire sempre come progresso tutto ciò che di nuovo la tecnologia induce, ecco che si ricorre al principio dell'anonimato. Si producono così iniziative legislative che si basano sulla mistificazione del segreto della paternità o maternità genetica come quelle che quasi tutti i progetti di legge italiani finora depositati hanno previsto.
        Anziché indurre con spensieratezza queste tecniche che non curano la sterilità, né risalgono alle sue cause, che producono in modo extracorporeo embrioni, sovente in soprannumero, e che congelati, possono essere reimpiantati dopo anni, potrebbero essere utilizzati per la ricerca o donati in segreto, sarebbe più conveniente che l'intervento legislativo indirizzasse la ricerca verso la scoperta della causa della crescente sterilità maschile e femminile e le cure atte a superarla.
        Partendo da queste considerazioni la presente proposta di legge intende in primo luogo affermare che occorre limitare il ricorso alle tecniche di procreazione artificiale ai casi di sterilità provata ed irreversibile, favorendo la ricerca finalizzata alla rimozione delle cause di sterilità, di infecondità e di infertilità, e considerando le TPA come surrogato, ammesso in via transitoria, dell'atto naturale in attesa del conseguimento degli obiettivi relativi alla rimozione delle cause di cui sopra.
        Non si tratta soltanto di cause di tipo fisiologico e patologico ma, molto spesso, di tipo psicologico, ambientale e sociale; è pertanto, evidente che almeno una parte consistente della crescente diffusione del fenomeno di sterilità, di infecondità o di infertilità può essere eliminata mettendo in atto gli interventi di natura non medica necessari per rimuoverle e, in determinati casi, addirittura per prevenirne l'insorgenza.
        Occorre infatti ricordare che le TPA non sono tecniche di cura della sterilità ma un surrogato che non tiene conto delle cause e non fa nulla per curarla. Inoltre, le TPA insistono sul corpo della donna anche quando la sterilità è maschile, e comportano in molti casi pesanti manipolazioni su un corpo continuamente indagato, monitorato e aggredito dalla medicina nelle sue funzioni riproduttive, dalla contraccezione al parto. All'opposto, sterilità e infertilità maschile sono pochissimo indagate.
        La presente proposta di legge emerge dal confronto sviluppato all'interno del Convegno internazionale Madre Provetta (Bologna, 1988), promosso dalle donne verdi con il coinvolgimento di esperte di varie discipline, di parlamentari di diverse appartenenze politiche, di donne con pratica di femminismo, e si colloca in un filone che si discosta da entrambe le linee di tendenza prevalenti in materia, e cioè quella sostenitrice del contributo della tecnologia in materia di procreazione in un contesto di donazioni rigidamente anonime e quella estremamente restrittiva, al punto da diventare repressiva e di orientare la domanda verso altri Paesi europei più permissivi.
        Entrambe queste impostazioni non affrontano i nodi centrali della questione e sono, in questo senso, da considerarsi speculari. Riteniamo importante affermare, anche sul piano legislativo, due diritti di cui ciascun individuo deve poter godere: il diritto inalienabile alla conoscenza delle proprie origini e il diritto inalienabile alla conoscenza dei nati dal proprio materiale genetico nel corso del processo di riproduzione della specie umana.
        Non è pertanto consentito il trasferimento del patrimonio genetico, di carattere personalissimo, di un soggetto donatore per consentire a coloro che assumeranno il ruolo giuridico di genitori di attribuirsi come biologicamente proprio il figlio ottenuto con il patrimonio genetico altrui (articoli 2, 3 e 4).
        La donazione di materiale genetico e gli interventi di TPA sono consentiti esclusivamente in centri pubblici o convenzionati autorizzati dal Ministero della sanità e controllati dalle autorità sanitarie. La donazione di gameti deve rispettare precise garanzie di non trasmissione di anomalie genetiche, malattie o affezioni (articolo 5).
        I donatori possono comunicare alla banca dei gameti, all'atto della donazione, la loro volontà di rapporto e di frequentazione con il nato a seguito di fecondazione avvenuta, e la conservazione del materiale donato deve avvenire in modo da garantire l'identificazione dei donatori (articolo 6).
        L'accesso alle TPA è possibile solo tra i trenta e i quarant'anni a soggetti che possono dimostrare una sterilità irreversibile.
        La procedura si attiva su richiesta scritta della donna che intende sottoporsi al trattamento, controfirmata da chi intende assumere il ruolo di padre genetico. In caso di donazione di gameti, richiedente e donatore o donatrice devono registrare con atto notarile, che preveda impegni precisi per entrambi, la loro volontà di partecipazione a un intervento di fecondazione mediante TPA (articolo 8).
        L'articolo 9 regolamenta i rapporti dei genitori del figlio nato con ricorso a donatore o donatrice, attraverso l'intervento del tribunale per i minorenni, che deve garantire che il figlio sia messo al corrente delle sue origini entro il quattordicesimo anno d'età e decida se vuole o no conoscere il genitore genetico al diciottesimo anno d'età.
        La proposta di legge stabilisce anche precisi divieti, fra cui rivestono particolare importanza quelli finalizzati ad impedire manipolazioni del patrimonio genetico dei gameti, donazioni, ibridazioni, mescolanze di sperma di più persone, manipolazioni degli embrioni e, ovviamente, qualsiasi tipo di manipolazione o sperimentazione a fini eugenetici (articolo 11).
        Per i trasgressori sono previste sanzioni penali fino a dieci anni di reclusione nei casi più gravi (articolo 14).




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