XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 195
Onorevoli Colleghi! - Il salto di qualità avvenuto a
livello di conoscenze in quest'ultimo decennio, e in
particolare nella nuova biologia, modifica le nostre
percezioni, cambia i punti di vista e allarga gli orizzonti. E
quel che si vede nella nuova prospettiva non può non creare
ansia.
Si stanno infatti ponendo le premesse per modificare
radicalmente non solo la nostra vita e l'ambiente, ma
addirittura il nostro stesso corpo e, da subito, la funzione
riproduttiva delle donne.
Negli animali allevati si pratica ormai da tempo la
fecondazione artificiale con sperma DOC di pochi maschi
iperselezionati; si è ad esempio arrivati a creare un ibrido
tra capra e pecora; si utilizzano uteri in affitto di giumente
per animali rari come le zebre; si sono scisse le cellule da
un embrione di gorilla impiantandole poi in due uteri per dar
vita a due gemelli, si è già realizzata con successo la
clonazione, è stato brevettato il topolino a cui è stata
indotta artificialmente la predisposizione al cancro alla
mammella.
E' chiaro che queste sperimentazioni sugli animali hanno
aperto la via ad altre analoghe sugli esseri umani.
I biologi che sostituiscono geni in modo da obbligare i
microorganismi manipolati a produrre ciò che si vuole, a
modificare il loro comportamento, quelli che in nome della
produttività stanno cercando il brevetto tecnologico sui nuovi
animali o quelli che hanno introdotto tecniche di allevamento
e di riproduzione che rendono artificiale tutto il ciclo di
vita animale, i medici che manipolano embrioni o tessuti di
feti tenuti in vita artificialmente come materiale biologico
che permette sperimentazioni più precise o che tengono in vita
feti di cinque mesi e di cinque etti o uteri in provetta in
cui far sviluppare embrioni nella ricerca sempre più pressante
della possibilità di realizzare la maternità extra-corporea,
tutti questi ricercatori si rifanno a un paradigma
tecnico-scientifico che cultura femminista e cultura verde
mettono profondamente in discussione.
Coscienza del limite ed etica della responsabilità, la
stessa sfida della complessità con cui si cimenta la scienza
oggi, tendono al superamento di un ordine di pensiero che ha
le sue radici nella filosofia cartesiana della conoscenza:
separazione tra corpo e mente, tra razionale e irrazionale,
tra soggetto e oggetto, tra natura e cultura, separazione
basata sul ruolo esterno e "obiettivo" dell'osservatore. Il
processo della conoscenza si fa complesso e non è più facile
operare la tradizionale rimozione di tutto ciò che è
considerato non razionale e non scientifico. La scelta non
avviene più solo in base a fatti sperimentali e in base a
ragionamenti deduttivi, e la dimensione etica diventa
fondamentale (confronta L'Oeuf transparent di J.
Testart). Oggi più che mai, con gli esperimenti di genetica ci
rendiamo conto che osservare significa già modificare e alla
domanda di R. G. Edwards che ha fatto nascere la prima bimba
in provetta: "già che è lì, perché non guardare cosa c'è
dentro l'embrione?" forse si potrebbe rispondere che in questo
caso è molto chiaro che osservare è già modificare e che usare
sonde genetiche che leggono nelle cellule difetti e
predisposizioni ha in sé il rischio di un'eugenetica da
controllo di qualità che potrebbe portare a buttare l'embrione
non rispondente al modello desiderato.
La curiosità, anche quella scientifica, non può isolarsi
dalla concretezza del proprio corpo, dei propri desideri,
delle proprie paure. Non tutto quel che si può fare si deve
necessariamente fare.
Oggi occorre cogliere il livello più alto di complessità
che tenga conto delle diverse dimensioni bio-socio-culturali,
storiche e geografiche, collettive e individuali, e occorre
anche considerare l'esperienza soggettiva come elemento
indispensabile della conoscenza.
Di conseguenza non si può accettare il macchinismo
biologico che riduce la vita alla contingenza; la riproduzione
è un processo complesso di interrelazioni tra l'embrione che
cresce e la madre che filtra materia, energia ed informazione
nel processo di comunicazione tra il sistema nuovo che si
organizza e il mondo. Il bisogno indotto di un figlio più
naturale da fabbricarsi con i mezzi più artificiali,
dipendente dalla tecnologia e dal mercato e che sostituisce al
desiderio il diritto alla maternità, al dono lo scambio,
contrasta con i saperi delle donne su sessualità, maternità,
salute, linguaggio del corpo. Nessuna donna comunque, in nome
dell'emancipazione, potrebbe oggi dire "viva l'utero
artificiale", anche se la Firestone, provocatoriamente,
proponeva anni fa qualcosa del genere.
In tema di riproduzione artificiale umana oggi esistono
"grosso modo" poli contrapposti che ripercorrono in qualche
modo gli schieramenti divorzio/aborto: il polo
laico-progressista che intende aprire il massimo di
possibilità utilizzando ricerca e sperimentazione in questa
direzione e quello cattolico che tende ad una legislazione
restrittiva e repressiva.
Nel femminismo italiano ed internazionale c'è la coscienza
di dover svolgere una grossa battaglia culturale tendente a
decodificare i desideri anziché reprimerli, e soprattutto ad
impedire che interessi interni alle tecniche di procreazione
artificiale (TPA) inducano la trasformazione del desiderio di
un figlio in un diritto insostenibile di averlo "ad ogni
costo", programmata con tempi e modello predeterminati.
Nel Convegno sulla maternità in laboratorio promosso
nell'ottobre 1987 dal Conseil du Statut de la Femme, ad
esempio, è emersa la preoccupazione per il fatto che la
richiesta di intervento a livello normativo possa legittimare
pratiche di procreazione artificiale che comportano rischi non
indifferenti. La nostra proposta è quella di fare i conti,
anche sul piano legislativo, con i rischi genetici e
biologici, sociali e psichici, a cui va incontro chi si
sottopone a queste tecniche, ma in particolare il bambino che
è concepito in modo "artificiale". Occorre quindi porre limiti
precisi alla ricerca e alla sperimentazione in questo
campo.
Gli interventi della società umana nei confronti della
natura hanno sempre avuto il significato ambivalente di
adattamento e di trasformazione dell'ambiente e necessitano di
una elaborazione culturale appropriata per far ritrovare a
ciascuno la sua strada e la sua identità personale e
sociale.
Le nuove tecnologie riproduttive trasformano in
artificiale il processo naturale del concepimento e della
gravidanza, separando l'evento riproduttivo dal congiungimento
dei genitori nell'atto sessuale. Creano le condizioni in cui
funzioni procreative sono artificialmente separate in modo che
più persone possano concorrervi in tempi diversi. Si ha così
una deflagrazione delle figure parentali a cui non corrisponde
una elaborazione culturale che trasformi profondamente la
realtà sociale oggi modellata sul processo naturale di
riproduzione. E i dubbi etici che sia legittimo arrivare a
tanto sono più che consistenti.
Non essendo in grado di adeguare le relazioni umane e,
quindi, il diritto a questa destrutturazione dell'ordine
naturale della trasmissione della vita indotta dalle TPA, ma
volendo continuare a concepire sempre come progresso tutto ciò
che di nuovo la tecnologia induce, ecco che si ricorre al
principio dell'anonimato. Si producono così iniziative
legislative che si basano sulla mistificazione del segreto
della paternità o maternità genetica come quelle che quasi
tutti i progetti di legge italiani finora depositati hanno
previsto.
Anziché indurre con spensieratezza queste tecniche che non
curano la sterilità, né risalgono alle sue cause, che
producono in modo extracorporeo embrioni, sovente in
soprannumero, e che congelati, possono essere reimpiantati
dopo anni, potrebbero essere utilizzati per la ricerca o
donati in segreto, sarebbe più conveniente che l'intervento
legislativo indirizzasse la ricerca verso la scoperta della
causa della crescente sterilità maschile e femminile e le cure
atte a superarla.
Partendo da queste considerazioni la presente proposta di
legge intende in primo luogo affermare che occorre limitare il
ricorso alle tecniche di procreazione artificiale ai casi di
sterilità provata ed irreversibile, favorendo la ricerca
finalizzata alla rimozione delle cause di sterilità, di
infecondità e di infertilità, e considerando le TPA come
surrogato, ammesso in via transitoria, dell'atto naturale in
attesa del conseguimento degli obiettivi relativi alla
rimozione delle cause di cui sopra.
Non si tratta soltanto di cause di tipo fisiologico e
patologico ma, molto spesso, di tipo psicologico, ambientale e
sociale; è pertanto, evidente che almeno una parte consistente
della crescente diffusione del fenomeno di sterilità, di
infecondità o di infertilità può essere eliminata mettendo in
atto gli interventi di natura non medica necessari per
rimuoverle e, in determinati casi, addirittura per prevenirne
l'insorgenza.
Occorre infatti ricordare che le TPA non sono tecniche di
cura della sterilità ma un surrogato che non tiene conto delle
cause e non fa nulla per curarla. Inoltre, le TPA insistono
sul corpo della donna anche quando la sterilità è maschile, e
comportano in molti casi pesanti manipolazioni su un corpo
continuamente indagato, monitorato e aggredito dalla medicina
nelle sue funzioni riproduttive, dalla contraccezione al
parto. All'opposto, sterilità e infertilità maschile sono
pochissimo indagate.
La presente proposta di legge emerge dal confronto
sviluppato all'interno del Convegno internazionale Madre
Provetta (Bologna, 1988), promosso dalle donne verdi con il
coinvolgimento di esperte di varie discipline, di parlamentari
di diverse appartenenze politiche, di donne con pratica di
femminismo, e si colloca in un filone che si discosta da
entrambe le linee di tendenza prevalenti in materia, e cioè
quella sostenitrice del contributo della tecnologia in materia
di procreazione in un contesto di donazioni rigidamente
anonime e quella estremamente restrittiva, al punto da
diventare repressiva e di orientare la domanda verso altri
Paesi europei più permissivi.
Entrambe queste impostazioni non affrontano i nodi
centrali della questione e sono, in questo senso, da
considerarsi speculari. Riteniamo importante affermare, anche
sul piano legislativo, due diritti di cui ciascun individuo
deve poter godere: il diritto inalienabile alla conoscenza
delle proprie origini e il diritto inalienabile alla
conoscenza dei nati dal proprio materiale genetico nel corso
del processo di riproduzione della specie umana.
Non è pertanto consentito il trasferimento del patrimonio
genetico, di carattere personalissimo, di un soggetto donatore
per consentire a coloro che assumeranno il ruolo giuridico di
genitori di attribuirsi come biologicamente proprio il figlio
ottenuto con il patrimonio genetico altrui (articoli 2, 3 e
4).
La donazione di materiale genetico e gli interventi di TPA
sono consentiti esclusivamente in centri pubblici o
convenzionati autorizzati dal Ministero della sanità e
controllati dalle autorità sanitarie. La donazione di gameti
deve rispettare precise garanzie di non trasmissione di
anomalie genetiche, malattie o affezioni (articolo 5).
I donatori possono comunicare alla banca dei gameti,
all'atto della donazione, la loro volontà di rapporto e di
frequentazione con il nato a seguito di fecondazione avvenuta,
e la conservazione del materiale donato deve avvenire in modo
da garantire l'identificazione dei donatori (articolo 6).
L'accesso alle TPA è possibile solo tra i trenta e i
quarant'anni a soggetti che possono dimostrare una sterilità
irreversibile.
La procedura si attiva su richiesta scritta della donna
che intende sottoporsi al trattamento, controfirmata da chi
intende assumere il ruolo di padre genetico. In caso di
donazione di gameti, richiedente e donatore o donatrice devono
registrare con atto notarile, che preveda impegni precisi per
entrambi, la loro volontà di partecipazione a un intervento di
fecondazione mediante TPA (articolo 8).
L'articolo 9 regolamenta i rapporti dei genitori del
figlio nato con ricorso a donatore o donatrice, attraverso
l'intervento del tribunale per i minorenni, che deve garantire
che il figlio sia messo al corrente delle sue origini entro il
quattordicesimo anno d'età e decida se vuole o no conoscere il
genitore genetico al diciottesimo anno d'età.
La proposta di legge stabilisce anche precisi divieti, fra
cui rivestono particolare importanza quelli finalizzati ad
impedire manipolazioni del patrimonio genetico dei gameti,
donazioni, ibridazioni, mescolanze di sperma di più persone,
manipolazioni degli embrioni e, ovviamente, qualsiasi tipo di
manipolazione o sperimentazione a fini eugenetici (articolo
11).
Per i trasgressori sono previste sanzioni penali fino a
dieci anni di reclusione nei casi più gravi (articolo 14).