XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 195
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi generali e campo di applicazione).
1. La presente legge disciplina gli interventi medici
finalizzati alla soluzione dei problemi di sterilità, di
infecondità o di infertilità che si manifestano sia nell'uomo
che nella donna.
2. Per la soluzione dei problemi di cui al comma 1 lo
Stato interviene promuovendo ricerche, attraverso le strutture
del Servizio sanitario nazionale, sulle cause fisiologiche,
patologiche, psicologiche, ambientali e sociali della
crescente diffusione dei fenomeni di sterilità, di
infencondità o di infertilità e mettendo in atto gli
interventi necessari per rimuoverle e, ove possibile, per
prevenirne l'insorgenza.
3. Il ricorso a tecniche di procreazione artificiale è, di
regola, limitato ai casi di sterilità provata ed
irreversibile. In attesa del conseguimento degli obiettivi di
rimozione delle cause di sterilità, di infecondità e di
infertilità di cui al comma 2, le tecniche di procreazione
artificiale sono considerate come surrogato dell'atto naturale
e ammesse in via transitoria per il superamento dei problemi
di cui al comma 1.
4. E' vietata qualsiasi pubblicizzazione o promozione
delle tecniche di procreazione artificiale tendente a
presentarle come metodi di cura della sterilità.
Art. 2.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) tecniche di procreazione artificiale (TPA):
qualsiasi intervento finalizzato alla procreazione attraverso
inseminazione artificiale con fecondazione in vivo o
in vitro;
b) padre genetico: persona che fornisce il
materiale genetico maschile;
c) madre genetica: persona che fornisce il
materiale genetico femminile;
d) padre giuridico: persona che assume ruolo,
responsabilità, doveri e diritti di padre di fronte alla legge
nei confronti del nato in seguito ad interventi con TPA;
qualora l'intervento non comporti il ricorso al donatore di
cui alla lettera f), la figura di padre giuridico
coincide con quella di padre genetico di cui alla lettera
b);
e) madre giuridica: persona che porta a termine la
gravidanza e partorisce in seguito ad interventi con TPA;
qualora l'intervento non comporti il ricorso alla donatrice di
cui alla lettera g), la figura di madre giuridica
coincide con quella di madre genetica;
f) donatore: persona che fornisce il materiale
genetico maschile necessario per interventi con TPA in cui non
sia possibile utilizzare gameti del padre giuridico;
g) donatrice: persona che fornisce il materiale
genetico femminile necessario per interventi con TPA in cui
non sia possibile utilizzare gameti della madre giuridica.
Art. 3.
(Origini e patrimonio genetico).
1. Ciascun individuo gode del diritto inalienabile alla
conoscenza delle proprie origini genetiche.
2. Ciascun individuo gode del diritto inalienabile alla
conoscenza dei nati dal proprio materiale genetico nel corso
del processo di riproduzione della specie umana,
indipendentemente dal modo in cui esso avviene.
3. Non è consentito il trasferimento del patrimonio
genetico, di carattere personalissimo, da un soggetto donatore
o donatrice a coloro che assumeranno il ruolo giuridico di
genitori nei confronti del nato in seguito ad interventi con
TPA per consentire loro di attribuirsi come biologicamente
proprio il figlio ottenuto con il patrimonio genetico
altrui.
4. I diritti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere
soggetti a restrizioni o limitazioni.
5. Il divieto di cui al comma 3 non può essere oggetto di
deroghe o di eccezioni di alcun genere comunque motivate.
6. A tutela del nato in seguito ad interventi con TPA, non
è ammessa la possibilità di azioni di disconoscimento della
paternità da parte di chi abbia sottoscritto la dichiarazione
di consenso di cui all'articolo 8, comma 2, ovvero, nel caso
di donatore o donatrice, da parte di chi abbia sottoscritto la
dichiarazione di volontà di procedere di cui all'articolo 8,
comma 3.
Art. 4.
(Cessioni di materiale genetico).
1. La cessione di materiale genetico maschile o femminile
utilizzabile direttamente o indirettamente a fini di
procreazione è consentita esclusivamente nelle forme e con i
limiti stabiliti dai commi 3 e 4 del presente articolo e
dall'articolo 6.
2. Sono vietate le importazioni e le esportazioni, a
titolo oneroso ovvero a titolo gratuito, di materiale genetico
destinato alla riproduzione della specie umana.
3. La cessione del materiale genetico di cui al comma 1 è
consentita soltanto nella forma della donazione.
4. E' vietata ogni forma di remunerazione, diretta o
indiretta, immediata o differita, in denaro o in natura, per
le cessioni di cui al comma 3. Sono altresì vietate ogni forma
di commercializzazione del materiale genetico di cui al comma
1 e ogni forma di intermediazione finalizzata alle cessioni di
cui al comma 3.
Art. 5.
(Donazione di materiale genetico).
1. La donazione di materiale genetico maschile o femminile
utilizzabile a fini riproduttivi è consentita esclusivamente
in centri pubblici o convenzionati, dotati di personale medico
e tecnico specializzato e di idonee attrezzature, nonché
muniti dell'autorizzazione del Ministero della sanità di cui
all'articolo 12, che assumono la denominazione e svolgono la
funzione di "banca dei gameti".
2. L'attività delle banche dei gameti di cui al comma 1 è
sottoposta al controllo delle autorità sanitarie.
3. Gli interventi con TPA sono consentiti esclusivamente
in centri pubblici o convenzionati, dotati di personale
specializzato e di idonee attrezzature nonché muniti
dell'autorizzazione del Ministero della sanità di cui
all'articolo 12, che assumono la denominazione e svolgono la
funzione di "centri per gli interventi con TPA".
4. L'attività dei centri per gli interventi con TPA è
sottoposta al controllo delle autorità sanitarie.
5. La donazione di materiale genetico è consentita alle
persone, di età compresa fra i diciotto e i quarantacinque
anni, non appartenenti a gruppi a rischio di malattie a
trasmissione sessuale e per cui sia stata riscontrata
l'assenza di anomalie genetiche, malattie o affezioni
trasmissibili o comunque pericolose per la salute e
l'integrità della donna o dell'eventuale nato in seguito ad
interventi con TPA. I gameti provenienti da donatore o
donatrice che abbiano già partecipato a due interventi con TPA
conclusi con il parto-nascita non possono essere utilizzati
per ulteriori interventi.
6. L'impiego di gameti maschili per gli interventi con TPA
è consentito soltanto dopo un periodo di congelamento di
almeno 180 giorni e previo ulteriore controllo della
situazione sierologica del donatore.
Art. 6.
(Conservazione di materiale genetico).
1. La conservazione, da parte della banca dei gameti, del
materiale genetico donato deve avvenire secondo modalità tali
da consentire in ogni momento, e senza possibilità di equivoco
ovvero di errore, l'identificazione del donatore o della
donatrice di ciascun gamete.
2. Il donatore e la donatrice di gameti possono comunicare
alla banca dei gameti, al momento della donazione, eventuali
richieste relative alle modalità di rapporto e di
frequentazione con il nato in seguito a fecondazione avvenuta
con il concorso del loro materiale genetico. Tali richieste
possono essere modificate o integrate fino al momento della
sottoscrizione dell'atto notarile di cui all'articolo 8, comma
5. Le richieste, nonché le eventuali integrazioni o modifiche,
devono essere registrate dai responsabili della banca dei
gameti e allegate alla documentazione di cui al comma 1.
3. Presso ciascuna banca dei gameti è istituito e
costantemente aggiornato un registro delle donazioni di
materiale genetico ricevute e delle consegne effettuate ai
centri per gli interventi con TPA.
4. Presso ciascun centro per interventi con TPA è
istituito e costantemente aggiornato un registro delle
acquisizioni di materiale genetico, degli interventi
effettuati e del rispettivo esito.
5. La struttura sanitaria che riceve i gameti in vista di
interventi mediante TPA deve procedere alle idonee ricerche e
agli esami medici al fine di prevenire la trasmissione di
malattie ereditarie, affezioni contagiose o altri fattori
nocivi all'integrità e alla salute della donna o
dell'eventuale nato in seguito ad interventi con TPA.
6. I dati risultanti dai registri di cui ai commi 3 e 4
sono trasmessi con periodicità trimestrale al Ministero della
sanità, anche al fine di verificare che i gameti di ciascun
donatore o di ciascuna donatrice non siano utilizzati per più
di due interventi con TPA conclusi con il parto-nascita.
Art. 7.
(Soggetti del trattamento).
1. Possono fare ricorso a TPA le persone che:
a) hanno compiuto il trentesimo anno di età e non
hanno superato il quarantesimo;
b) si sono sottoposte ad adeguate cure per
sterilità, come attestato da un centro specialistico pubblico
sulla base di congrua documentazione, per un periodo non
inferiore a tre anni, avendo ricevuto conferma
dell'irreversibilità della sterilità.
2. Il ricorso a TPA ha carattere volontario, con
esclusione di qualsiasi forma di coercizione, diretta o
indiretta.
Art. 8.
(Procedure).
1. L'attivazione della procedura per il ricorso a TPA
avviene su richiesta scritta della donna che intende
sottoporsi al trattamento. La richiesta, presentata ad uno dei
centri di cui all'articolo 5, comma 3, deve di norma essere
controfirmata dalla persona che intende assumere il ruolo di
padre giuridico, indipendentemente dal fatto che tale persona
sia anche il fornitore dei gameti.
2. Il medico responsabile del centro di cui al comma 1,
informa i richiedenti l'intervento con TPA circa la
legislazione vigente in materia, le tecniche utilizzabili, le
possibili alternative, i rischi per la donna e per l'eventuale
nato in seguito a TPA, le probabilità di successo e i tempi
medi che intercorrono, in caso di successo, tra l'inizio del
trattamento e il parto, nonché circa le eventuali conseguenze
di ordine emozionale e psicologico. Trascorsi trenta giorni da
tale informazione, i richiedenti possono sottoscrivere una
dichiarazione di consenso all'intervento.
3. Qualora, dopo accurate analisi per verificare la
fertilità dei richiedenti, a giudizio dei sanitari del centro
di cui al comma 1 si rendesse necessario l'impiego di gameti
provenienti da un donatore o da una donatrice, la richiesta di
cui al citato comma 1 viene trasmessa alla banca dei gameti di
cui all'articolo 5, comma 1, insieme alla documentazione
sanitaria e ad una dichiarazione di volontà di procedere,
firmata dai richiedenti, da cui risulti inequivocabilmente
che, oltre ad avere ricevuto l'informazione di cui al comma 2
del presente articolo, essi sono stati informati chiaramente
delle norme che regolano il rapporto con il donatore o la
donatrice e sulla necessità di un rapporto con il nato
improntato alla franchezza circa le sue origini genetiche.
4. L'individuazione dei gameti da utilizzare in ciascun
intervento di fecondazione con TPA è di esclusiva competenza
dei responsabili della banca dei gameti. I richiedenti il
trattamento possono essere consultati in relazione alla
tipologia delle richieste di cui all'articolo 6, comma 2,
presentate dal donatore o dalla donatrice.
5. Dopo l'individuazione dei gameti di cui al comma 4, i
richiedenti e il donatore o la donatrice dei gameti devono
registrare con atto notarile la loro volontà di partecipare ad
un intervento di fecondazione mediante TPA. In particolare, da
tale atto dovranno risultare:
a) l'identità del donatore o della donatrice;
b) l'identità dei richiedenti, destinatari della
donazione;
c) la dichiarazione, resa sotto personale
responsabilità di ciascuno dei convenuti, dell'assenza di fini
di lucro e di compensi di qualsiasi natura e genere a norma
dell'articolo 4 e l'avvenuta informazione di cui ai commi 2 e
3;
d) l'assunzione, da parte del padre giuridico, dei
doveri e dei diritti che derivano da tale ruolo;
e) l'impegno dei destinatari della donazione a
consentire il libero godimento dei diritti di cui all'articolo
3, nonché quanto previsto alle lettere f) ed h)
del presente comma;
f) la rinuncia del donatore o della donatrice ad
ogni diritto sul nato salvo quanto espressamente previsto
dall'articolo 3 e dall'atto stesso in relazione al diritto di
conoscere, esser conosciuti e frequentare il figlio
genetico;
g) l'impegno da parte del donatore o della
donatrice a consentire al nato il libero godimento del diritto
di cui all'articolo 3, comma 1;
h) l'assunzione, da parte del donatore o della
donatrice, del dovere di assistere e provvedere al nato
qualora vengano meno il padre giuridico e la madre
giuridica;
i) le modalità di rapporto e frequentazione fra
donatore o donatrice e figlio genetico nato dall'intervento di
fecondazione mediante TPA a cui l'atto notarile si riferisce
qualora il figlio, al compimento del diciottesimo anno di età,
decida di voler conoscere e frequentare il donatore o la
donatrice come previsto dall'articolo 9, comma 8;
l) l'impegno dei richiedenti la donazione ad
effettuare, nei modi e nei tempi previsti, le comunicazioni di
cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 al tribunale per i
minorenni;
m) la dichiarazione, fatta dal donatore o dalla
donatrice, di non aver partecipato in precedenza a più di una
donazione conclusasi con il parto-nascita.
6. Copie dell'atto notarile di cui al comma 5 sono
trasmesse, a cura del notaio che lo ha redatto:
a) alla banca dei gameti di cui all'articolo 5,
comma 1, per consentire l'inizio dell'intervento di
fecondazione mediante TPA;
b) al centro per gli interventi con TPA di cui
all'articolo 5, comma 3;
c) al tribunale per i minorenni.
Art. 9.
(Adempimenti successivi alla fecondazione).
1. La riuscita della fecondazione, qualora l'intervento
con TPA sia avvenuto con il ricorso a donatore o donatrice,
deve essere comunicata al tribunale per i minorenni entro i
quindici giorni successivi allo scadere del terzo mese di
gravidanza.
2. Il termine della gravidanza, sia nel caso del
parto-nascita, sia nel caso di esiti diversi, ovvero
l'abbandono dei tentativi di fecondazione mediante TPA, deve
essere comunicato entro dieci giorni al tribunale per i
minorenni. Il tribunale per i minorenni provvede alla notifica
al donatore o alla donatrice e, nel caso di parto-nascita,
anche all'ufficiale di stato civile del comune in cui questo
si è verificato.
3. Le comunicazioni al tribunale per i minorenni di cui ai
commi 1 e 2 sono effettuate dai soggetti destinatari della
donazione.
4. Il tribunale per i minorenni provvede alla convocazione
periodica della madre giuridica, del padre giuridico, nonché
del donatore o della donatrice al fine di accertare ed avviare
a soluzione, nel preminente interesse del minore nato in
seguito al ricorso a TPA, eventuali problemi o conflitti tra
coloro che hanno sottoscritto l'atto notarile di cui
all'articolo 8, comma 5.
5. La convocazione di cui al comma 4 è obbligatoria:
a) al compimento, da parte del nato in seguito al
ricorso a TPA, del sesto, del quattordicesimo e del
diciottesimo anno di età;
b) su richiesta motivata di almeno uno dei
sottoscrittori dell'atto notarile di
cui all'articolo 8, comma 5.
6. A giudizio del tribunale per i minorenni, sentite le
parti interessate, in occasione delle convocazioni di cui ai
commi 4 e 5, può essere disposta la presenza del minore. Tale
presenza è obbligatoria in occasione del compimento del
quattordicesimo e del diciottesimo anno di età.
7. Entro il compimento del quattordicesimo anno di età da
parte del nato in seguito a TPA, il padre giuridico e la madre
giuridica comunicano al minore la sua origine genetica. Il
tribunale per i minorenni verifica che il minore sia stato
correttamente informato e, in caso negativo, provvede a creare
le condizioni perché l'informazione avvenga nel più breve
tempo possibile.
8. Qualora, al compimento del diciottesimo anno di età, il
nato in seguito a TPA decida di voler conoscere e frequentare
il donatore o la donatrice, questi ultimi possono frequentare
il figlio genetico secondo le modalità previste dall'atto
notarile di cui all'articolo 8, comma 5.
Art. 10.
(Successione).
1. Il donatore o la donatrice non hanno diritti sui beni
mobili ed immobili del nato in seguito a TPA.
2. La quota disponibile pari ad un quarto dei beni del
donatore o della donatrice può essere dagli stessi destinata
mediante testamento al nato di cui sono rispettivamente padre
genetico o madre genetica. In tal caso la tassa di successione
dovuta è calcolata secondo le stesse modalità di quella dovuta
dai figli legittimi.
Art. 11.
(Divieti).
1. Sono vietate:
a) qualsiasi forma di surrogazione della madre, di
prestito o di affitto dell'utero, ivi comprese eventuali
gestazioni animali o artificiali e l'impianto di embrioni
ottenuti con lavaggio uterino o tecniche analoghe: la donna
che porta a compimento la gravidanza e partorisce in seguito a
TPA è a tutti gli effetti e in ogni caso madre giuridica e
legittima del nato, indipendentemente dall'origine dell'ovulo
fecondato;
b) le manipolazioni del patrimonio genetico dei
gameti, le donazioni, le ibridazioni, le mescolanze di sperma
di più persone;
c) la conservazione mediante congelamento, ovvero
mediante altre tecniche atte a consentire il successivo
impianto di embrioni in soprannumero risultanti da un
intervento con TPA per un periodo superiore a tre mesi;
d) qualsiasi tipo di manipolazione o
sperimentazione a fini eugenetici.
2. Gli embrioni congelati eventualmente esistenti al
momento della data di entrata in vigore della presente legge
possono essere conservati, per un periodo non superiore a sei
mesi, esclusivamente in vista di un possibile impianto
nell'utero della donna che ha richiesto l'intervento con
TPA.
Art. 12.
(Provvedimenti del Ministro della sanità).
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro della sanità, attraverso i suoi
organi tecnico-scientifici, promuove ricerche sulle cause
della sterilità e ne pubblicizza i risultati anche attraverso
periodiche relazioni al Parlamento.
2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro della sanità dispone con proprio
decreto il censimento dei centri che hanno svolto o che
intendono svolgere attività di banca dei gameti e che, a tal
fine, richiedono l'autorizzazione. Lo stesso decreto
stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per la
concessione dell'autorizzazione allo svolgimento di tale
attività.
3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro della sanità dispone, con proprio
decreto, il censimento dei centri che hanno attuato o che
intendono attuare interventi con TPA e che, a tal fine,
richiedono l'autorizzazione. Lo stesso decreto stabilisce i
requisiti, i criteri e le modalità per la concessione
dell'autorizzazione all'attuazione di interventi con TPA.
Art. 13.
(Norme transitorie).
1. A partire dalla data di entrata in vigore della
presente legge e fino al rilascio delle autorizzazioni di cui
all'articolo 12, commi 2 e 3, sono sospesi tutti gli
interventi con TPA, con esclusione di quelli già in corso.
2. I gameti di provenienza anonima donati prima della data
di entrata in vigore della presente legge non possono essere
utilizzati per interventi con TPA.
Art. 14.
(Sanzioni).
1. Chiunque violi le norme stabilite dai commi 3 e 4
dell'articolo 4 è punito, ove il fatto non costituisca più
grave reato, con la reclusione da due a cinque anni. Qualora
la violazione sia commessa da personale medico, si applica
anche l'interdizione dalla professione per tre anni. Qualora
la violazione sia commessa dai responsabili di banche dei
gameti o di centri per interventi con TPA, il Ministro della
sanità dispone per la revoca immediata dell'autorizzazione di
cui all'articolo 12, commi 2 e 3.
2. Chiunque, in violazione degli articoli 3 e 6, comma 1,
occulti l'identità del donatore o della donatrice o effettui
interventi con gameti di provenienza anonima è punito con la
reclusione da due a cinque anni, ove il fatto non costituisca
più grave reato. Qualora la violazione sia commessa da
personale medico, si applica anche l'interdizione dalla
professione per tre anni. Qualora la violazione sia commessa
dai responsabili di banche dei gameti o di centri per
interventi con TPA, il Ministro della sanità dispone per la
revoca immediata dell'autorizzazione di cui all'articolo 12,
commi 2 e 3.
3. Chiunque non osservi i divieti previsti dall'articolo
11 è punito con la reclusione da cinque a dieci anni, ove il
fatto non costituisca più grave reato. Qualora la violazione
sia commessa da personale medico, si applica anche
l'interdizione dalla professione per tre anni. Qualora la
violazione sia commessa dai responsabili di banche dei gameti
o di centri per interventi con TPA, il Ministro della sanità
dispone per la revoca immediata dell'autorizzazione di cui
all'articolo 12, commi 2 e 3.
4. Nei casi di inosservanza delle disposizioni contenute
nell'articolo 9, commi 1 e 2, il contravventore è punito, ove
il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da
lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.
5. Nei casi di infedeltà delle dichiarazioni previste
dall'articolo 8, comma 5, è prevista, ove il fatto non
costituisca più grave reato, l'ammenda da lire tre milioni a
lire cinque milioni.
6. La banca dei gameti o il centro per interventi con TPA
che non rispettino le regole igienico-sanitari o gli
adempimenti previsti in relazione all'identità del donatore o
della donatrice sono soggetti a revoca immediata
dell'autorizzazione allo svolgimento della loro attività di
cui all'articolo 12, commi 2 e 3.