XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 194




        Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge favorisce lo stabilirsi delle condizioni necessarie per affermare la tendenza alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile, eco-compatibile ed orientato a produzioni non distruttive, sia relativamente alla tipologia del prodotto, sia rispetto al processo produttivo e al tipo di rifiuti della lavorazione.
        Le sempre più drammatiche previsioni sul futuro del pianeta e sul rischio che si determinino processi irreversibili della biosfera a breve-medio termine, incompatibili con le specie viventi, compresa quella umana, e le gravi emergenze ambientali che si manifestano ormai quasi quotidianamente, non consentono più di indugiare di fronte alla evidente necessità di scelte precise e di interventi decisi.
        Continuare a perseguire un modello di sviluppo distruttivo di risorse e ambiente significa avvicinarsi a grandi passi ad un punto di non ritorno, a una vera e propria de-evoluzione originata dal collasso ambientale. Un collasso che può venire dalla distruzione dell'Amazzonia, dai buchi nella fascia di ozono, ma anche dalle piogge acide, dalla morte dell'Adriatico, dalla morte dei fiumi, dall'eccesso di cementificazione, dall'inquinamento dell'aria, dalle migliaia di tonnellate di rifiuti tossici prodotti, spesso, per mettere sul mercato beni che sono a loro volta inquinanti.
        La definizione del concetto di sviluppo sostenibile, cioè eco-compatibile, risale al Rapporto Brundtland, che contiene indicazioni precise ai governi di tutto il mondo, linee guida entro cui collocare politica economica, politica industriale e rapporti internazionali, necessariamente di cooperazione, sul piano della salvaguardia delle risorse ambientali.
        Un Paese come l'Italia, che è uno dei sette Paesi più industrializzati del mondo, non può non farsi carico delle sue responsabilità nei confronti del pianeta e nei confronti del suo territorio: occorrono scelte che consentano di orientare il sistema industriale italiano verso uno sviluppo sostenibile ed eco-compatibile.
        Si tratta perciò di stabilire un piano di interventi finalizzati al recupero di condizioni di massima compatibilità ambientale delle attività produttive, alla graduale riconversione dell'industria bellica in attività di produzione di beni e servizi socialmente utili ed eco-compatibili e alla disincentivazione della produzione di danno ambientale nonché alla salute dei cittadini come primo passo di una articolata politica di incentivi-disincentivi, tale da orientare il sistema produttivo verso attività ad elevata compatibilità ambientale scoraggiando, con misure concrete anche penalizzanti, qualsiasi attività inquinante o ad elevato impatto ambientale.
        La presente proposta di legge stabilisce una normativa finalizzata ad avviare una serie di ristrutturazioni e di riconversioni produttive e, eventualmente, di delocalizzazioni e rilocalizzazioni di impianti industriali, che consentano di elevare il grado di compatibilità ambientale complessiva del sistema produttivo. Inoltre, la proposta di legge fornisce un quadro entro cui collocare l'altro grande settore su cui occorre intervenire per affermare uno sviluppo sostenibile, quello delle produzioni di materiale bellico, che sono necessariamente da riconvertire verso produzioni di beni e servizi socialmente utili ed eco-compatibili: lo spreco e il potenziale distruttivo prodotto dalle spese militari sono incompatibili con lo sviluppo sostenibile.
        Naturalmente, la realizzazione degli interventi citati deve avvenire garantendo la tutela dei lavoratori occupati, in modo tale da impedire il continuo riproporsi del ricatto occupazionale, giocato strumentalmente da molte imprese per ottenere condizioni di consenso, se non addirittura di copertura, da parte dei lavoratori nei confronti di attività inquinanti e di opere edilizie ad elevato impatto negativo sull'ambiente in cambio di posti di lavoro.
        Qualora non esistano possibilità di raggiungere un congruo grado di compatibilità ambientale per una determinata opera edilizia, per un determinato impianto o per singole lavorazioni, per la tutela dei lavoratori coinvolti nei processi di ristrutturazione, riconversione, delocalizzazione e rilocalizzazione e di quelli interessati da provvedimenti di cessazione parziale o totale dell'attività, si fa ricorso in primo luogo al trattamento straordinario di integrazione salariale.
        Il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, nei casi citati, a differenza di altri casi che costellano la storia di questo istituto, configura un impiego di denaro pubblico per fini non assistenziali; non si tratta, infatti, soltanto del sostegno del reddito di un gruppo di lavoratori, ma di un provvedimento finalizzato al miglioramento della situazione ambientale complessiva, che coinvolge la collettività.
        L'articolo 1 indica gli obiettivi e le priorità, in un quadro di garanzie per i lavoratori occupati, per la realizzazione tendenziale dello sviluppo sostenibile.
        L'articolo 2 definisce la compatibilità ambientale come condizione, scientificamente verificata, di impatto ambientale privo di rilevanti modificazioni dell'ambiente da parte di un'attività produttiva; a tale definizione si fa riferimento nel testo della proposta di legge.
        L'articolo 3 istituisce il Comitato interministeriale per la compatibilità ambientale (CICA) e ne stabilisce i compiti in materia, che sono essenzialmente quelli di redigere il Piano nazionale di indirizzo per gli interventi finalizzati al conseguimento della compatibilità ambientale e alla riconversione dell'industria bellica e di deliberare sulle priorità di intervento a livello di settore, di singolo impianto o di singola opera edilizia e sui progetti di riconversione di attività di produzione di materiale bellico.
        L'articolo 4 istituisce l'Osservatorio nazionale per la valutazione della compatibilità ambientale, ne stabilisce la composizione, i compiti, il tipo di consultazioni di cui si deve avvalere per svolgere la sua attività e ne definisce il campo di intervento.
        Fra i compiti dell'Osservatorio è indicata la redazione dell'elenco degli impianti e delle opere che rientrano in una precisa casistica e l'individuazione, effettuata tramite un'attività di tipo istruttorio a cura della regione, di quelli la cui attività si discosta maggiormente dalla condizione di compatibilità ambientale.
        Il campo di intervento dell'Osservatorio comprende:

            gli impianti produttivi e le opere edili non sottoposti alla pronuncia di compatibilità ambientale prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, che rientrano nella casistica precisata dallo stesso articolo 4 e quelli per cui sia intervenuta la pronuncia di compatibilità ambientale, qualora si verifichino circostanze nuove o si acquisiscano elementi tali da far ritenere che l'attività precedentemente autorizzata rechi danno rilevante all'ambiente o alla salute.

        La casistica di cui sopra si riferisce agli impianti che:

            a) rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

            b) rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente 3 settembre 1998, n. 370, in materia di trasporto transfrontaliero di rifiuti;

            c) risultano compresi nelle zone ad elevato rischio di crisi ambientale;

            d) sono stati sottoposti, a partire dal 1^ gennaio 1988, a provvedimenti di sospensione dell'attività produttiva per la salvaguardia dell'ambiente o per la tutela della salute;

            e) hanno una incidenza di infortuni sul lavoro e di malattie professionali superiore alla media nazionale calcolata per settore produttivo di appartenenza;

            f) sono segnalati, con idonea documentazione, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, dalle associazioni ambientalistiche, dalle organizzazioni sindacali e dalle coalizioni sorte per tutelare gli interessi di cittadini e di lavoratori;

            g) presentano un programma di interventi finalizzati al conseguimento della compatibilità ambientale e concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

        L'articolo 5 prevede che l'individuazione da parte dell'Osservatorio degli impianti e delle opere edili che più si discostano da condizioni di compatibilità ambientale, determini l'avvio di una istruttoria da svolgere con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, precisando che, qualora l'impianto o l'opera da assoggettare ad istruttoria insista, con gli effetti della sua attività, su un'area che si estende sul territorio di diverse amministrazioni regionali, l'istruttoria è affidata alle diverse regioni coinvolte.
        Lo stesso articolo precisa che l'istruttoria e il successivo giudizio devono tenere conto dell'impatto ambientale potenziale, di quello diretto e di quello indiretto. Si tratta, infatti, di considerare non soltanto l'impatto dovuto al rischio di incidente rilevante ai sensi della cosiddetta "direttiva Seveso" e al rischio di rilascio nell'ambiente di organismi geneticamente modificati nonché quello dovuto alle diverse forme di inquinamento, ma anche quello legato all'immissione sul mercato di prodotti altamente inquinanti al termine del loro ciclo di vita.
        L'elenco degli impianti e delle opere sottoposti all'istruttoria, i provvedimenti e le acquisizioni conoscitive sono pubbliche e a disposizione dei cittadini.
        Sulla base delle risultanze dell'istruttoria l'Osservatorio individua gli impianti e le opere la cui attività produce un danno ambientale rilevante e tale da renderla non compatibile con la salvaguardia dell'ambiente e con la tutela della salute e propone al Ministro dell'ambiente, cui spetta la decisione e la pronuncia formale, il giudizio sull'esistenza delle condizioni di compatibilità ambientale e le priorità di intervento.
        L'articolo 6 affronta la fase della deliberazione del CICA, fatta su proposta del Ministro dell'ambiente, sugli impianti e sulle opere per cui non esistono le condizioni di compatibilità ambientale e si rendono pertanto indispensabili interventi urgenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica, nel quadro del Piano nazionale di indirizzo.
        E' previsto che il CICA deleghi il Ministro dell'ambiente a valutare, con l'azienda o con l'ente appaltante, le possibilità di intervento per un recupero di compatibilità ambientale e a predisporre un atto di impegno con l'indicazione degli interventi da realizzare, dei tempi e delle modalità degli stessi, dopo aver sentito il comune sede dell'impianto, di quelli confinanti, della regione, degli altri enti locali interessati dalla sua attività, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni ambientalistiche e delle associazioni di cittadini costituite a livello locale.
        Qualora non si raggiunga un accordo per la sottoscrizione dell'atto di impegno, ovvero qualora la situazione non consenta interventi per il recupero della compatibilità ambientale, il Ministro dell'ambiente emana una ordinanza motivata di cessazione dell'attività produttiva.
        L'articolo 7 dà facoltà al CICA di deliberare eventuali interventi finanziari allo scopo di favorire il conseguimento degli obiettivi dell'atto di impegno, mentre l'articolo 8 stabilisce che il Ministro dell'ambiente riferisce al Parlamento con cadenza semestrale sullo stato di attuazione della presente legge.
        L'articolo 9 affronta la questione della tutela dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione, riconversione, delocalizzazione e rilocalizzazione, nonché di annullamento dell'appalto, attraverso la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalla normativa vigente per i casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, con decorrenza dal momento della sospensione dell'attività produttiva.
        Nel caso di cessazione parziale o totale dell'attività produttiva è concesso, invece, il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i casi di crisi aziendale, sempre con decorrenza dal momento della fermata degli impianti.
        Lo stesso articolo prevede, nei casi di sospensione dell'attività produttiva in seguito ad accordi tra l'imprenditore, i sindacati dei lavoratori interessati ed i soggetti istituzionali competenti a livello locale, ovvero in seguito a provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa assunti per la salvaguardia dell'ambiente e per la tutela della salute pubblica, la concessione, con effetto immediato e con decorrenza dal momento della sospensione, del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione o conversione aziendale.
        In questo caso occorre la presentazione al CICA di un programma di ristrutturazione del processo produttivo o di riconversione del prodotto tale da consentire il conseguimento degli obiettivi della salvaguardia dell'ambiente e della tutela della salute pubblica e, pertanto, di rimuovere le cause della produzione di danno ambientale che avevano determinato la sospensione dell'attività.
        Qualora il CICA non approvi il programma e si configuri pertanto la necessità di cessare l'attività produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale inizialmente concesso è mantenuto per una durata non superiore a quella prevista per i casi di crisi aziendale.
        E', inoltre, prevista la possibilità di impiegare i lavoratori precedentemente occupati negli impianti soggetti a cessazione dell'attività o a delocalizzazione, dopo eventuali corsi di riqualificazione, nelle attività di risanamento, bonifica, messa in sicurezza ed eventuale smantellamento di impianti.
        L'articolo 10 affronta la questione dei progetti di riconversione delle attività produttive di materiale bellico in direzione dello sviluppo di attività di produzione di beni e servizi socialmente utili ed eco-compatibili. La competenza nella preparazione dei progetti è affidata al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che si avvale di un gruppo di lavoro ad hoc, mentre l'articolo 11 provvede a stabilire che il trattamento previsto per i casi di sospensione o cessazione dell'attività per cause inerenti la compatibilità ambientale è concesso, con le stesse modalità e procedure, ai lavoratori coinvolti in processi di riconversione dell'industria bellica.
        L'articolo 12 prevede la concessione delle agevolazioni previste dal fondo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, in via prioritaria alle imprese industriali che intendano modificare il ciclo produttivo al fine di ridurre le emissioni sonore, nonché quelle inquinanti l'aria, l'acqua e il suolo, con particolare riguardo ai rifiuti tossici e nocivi.
        L'articolo 13, infine, quantifica l'onere derivante dall'applicazione della legge e provvede alla relativa copertura finanziaria.
        Onorevoli colleghi, la necessità di stabilire norme dirette a sviluppare la compatibilità ambientale del sistema produttivo, tutelando contemporaneamente i lavoratori, rende urgente la discussione e l'approvazione della presente proposta di legge, su cui ci auguriamo si registri la massima convergenza.




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