XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 194
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge favorisce lo
stabilirsi delle condizioni necessarie per affermare la
tendenza alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile,
eco-compatibile ed orientato a produzioni non distruttive, sia
relativamente alla tipologia del prodotto, sia rispetto al
processo produttivo e al tipo di rifiuti della lavorazione.
Le sempre più drammatiche previsioni sul futuro del
pianeta e sul rischio che si determinino processi
irreversibili della biosfera a breve-medio termine,
incompatibili con le specie viventi, compresa quella umana, e
le gravi emergenze ambientali che si manifestano ormai quasi
quotidianamente, non consentono più di indugiare di fronte
alla evidente necessità di scelte precise e di interventi
decisi.
Continuare a perseguire un modello di sviluppo distruttivo
di risorse e ambiente significa avvicinarsi a grandi passi ad
un punto di non ritorno, a una vera e propria de-evoluzione
originata dal collasso ambientale. Un collasso che può venire
dalla distruzione dell'Amazzonia, dai buchi nella fascia di
ozono, ma anche dalle piogge acide, dalla morte
dell'Adriatico, dalla morte dei fiumi, dall'eccesso di
cementificazione, dall'inquinamento dell'aria, dalle migliaia
di tonnellate di rifiuti tossici prodotti, spesso, per mettere
sul mercato beni che sono a loro volta inquinanti.
La definizione del concetto di sviluppo sostenibile, cioè
eco-compatibile, risale al Rapporto Brundtland, che contiene
indicazioni precise ai governi di tutto il mondo, linee guida
entro cui collocare politica economica, politica industriale e
rapporti internazionali, necessariamente di cooperazione, sul
piano della salvaguardia delle risorse ambientali.
Un Paese come l'Italia, che è uno dei sette Paesi più
industrializzati del mondo, non può non farsi carico delle sue
responsabilità nei confronti del pianeta e nei confronti del
suo territorio: occorrono scelte che consentano di orientare
il sistema industriale italiano verso uno sviluppo sostenibile
ed eco-compatibile.
Si tratta perciò di stabilire un piano di interventi
finalizzati al recupero di condizioni di massima compatibilità
ambientale delle attività produttive, alla graduale
riconversione dell'industria bellica in attività di produzione
di beni e servizi socialmente utili ed eco-compatibili e alla
disincentivazione della produzione di danno ambientale nonché
alla salute dei cittadini come primo passo di una articolata
politica di incentivi-disincentivi, tale da orientare il
sistema produttivo verso attività ad elevata compatibilità
ambientale scoraggiando, con misure concrete anche
penalizzanti, qualsiasi attività inquinante o ad elevato
impatto ambientale.
La presente proposta di legge stabilisce una normativa
finalizzata ad avviare una serie di ristrutturazioni e di
riconversioni produttive e, eventualmente, di delocalizzazioni
e rilocalizzazioni di impianti industriali, che consentano di
elevare il grado di compatibilità ambientale complessiva del
sistema produttivo. Inoltre, la proposta di legge fornisce un
quadro entro cui collocare l'altro grande settore su cui
occorre intervenire per affermare uno sviluppo sostenibile,
quello delle produzioni di materiale bellico, che sono
necessariamente da riconvertire verso produzioni di beni e
servizi socialmente utili ed eco-compatibili: lo spreco e il
potenziale distruttivo prodotto dalle spese militari sono
incompatibili con lo sviluppo sostenibile.
Naturalmente, la realizzazione degli interventi citati
deve avvenire garantendo la tutela dei lavoratori occupati, in
modo tale da impedire il continuo riproporsi del ricatto
occupazionale, giocato strumentalmente da molte imprese per
ottenere condizioni di consenso, se non addirittura di
copertura, da parte dei lavoratori nei confronti di attività
inquinanti e di opere edilizie ad elevato impatto negativo
sull'ambiente in cambio di posti di lavoro.
Qualora non esistano possibilità di raggiungere un congruo
grado di compatibilità ambientale per una determinata opera
edilizia, per un determinato impianto o per singole
lavorazioni, per la tutela dei lavoratori coinvolti nei
processi di ristrutturazione, riconversione, delocalizzazione
e rilocalizzazione e di quelli interessati da provvedimenti di
cessazione parziale o totale dell'attività, si fa ricorso in
primo luogo al trattamento straordinario di integrazione
salariale.
Il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria,
nei casi citati, a differenza di altri casi che costellano la
storia di questo istituto, configura un impiego di denaro
pubblico per fini non assistenziali; non si tratta, infatti,
soltanto del sostegno del reddito di un gruppo di lavoratori,
ma di un provvedimento finalizzato al miglioramento della
situazione ambientale complessiva, che coinvolge la
collettività.
L'articolo 1 indica gli obiettivi e le priorità, in un
quadro di garanzie per i lavoratori occupati, per la
realizzazione tendenziale dello sviluppo sostenibile.
L'articolo 2 definisce la compatibilità ambientale come
condizione, scientificamente verificata, di impatto ambientale
privo di rilevanti modificazioni dell'ambiente da parte di
un'attività produttiva; a tale definizione si fa riferimento
nel testo della proposta di legge.
L'articolo 3 istituisce il Comitato interministeriale per
la compatibilità ambientale (CICA) e ne stabilisce i compiti
in materia, che sono essenzialmente quelli di redigere il
Piano nazionale di indirizzo per gli interventi finalizzati al
conseguimento della compatibilità ambientale e alla
riconversione dell'industria bellica e di deliberare sulle
priorità di intervento a livello di settore, di singolo
impianto o di singola opera edilizia e sui progetti di
riconversione di attività di produzione di materiale
bellico.
L'articolo 4 istituisce l'Osservatorio nazionale per la
valutazione della compatibilità ambientale, ne stabilisce la
composizione, i compiti, il tipo di consultazioni di cui si
deve avvalere per svolgere la sua attività e ne definisce il
campo di intervento.
Fra i compiti dell'Osservatorio è indicata la redazione
dell'elenco degli impianti e delle opere che rientrano in una
precisa casistica e l'individuazione, effettuata tramite
un'attività di tipo istruttorio a cura della regione, di
quelli la cui attività si discosta maggiormente dalla
condizione di compatibilità ambientale.
Il campo di intervento dell'Osservatorio comprende:
gli impianti produttivi e le opere edili non sottoposti
alla pronuncia di compatibilità ambientale prevista dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto
1988, n. 377, che rientrano nella casistica precisata dallo
stesso articolo 4 e quelli per cui sia intervenuta la
pronuncia di compatibilità ambientale, qualora si verifichino
circostanze nuove o si acquisiscano elementi tali da far
ritenere che l'attività precedentemente autorizzata rechi
danno rilevante all'ambiente o alla salute.
La casistica di cui sopra si riferisce agli impianti
che:
a) rientrano nel campo di applicazione del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
b) rientrano nell'ambito di applicazione del
decreto del Ministro dell'ambiente 3 settembre 1998, n. 370,
in materia di trasporto transfrontaliero di rifiuti;
c) risultano compresi nelle zone ad elevato
rischio di crisi ambientale;
d) sono stati sottoposti, a partire dal 1^ gennaio
1988, a provvedimenti di sospensione dell'attività produttiva
per la salvaguardia dell'ambiente o per la tutela della
salute;
e) hanno una incidenza di infortuni sul lavoro e
di malattie professionali superiore alla media nazionale
calcolata per settore produttivo di appartenenza;
f) sono segnalati, con idonea documentazione,
dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
dagli enti locali, dalle associazioni ambientalistiche, dalle
organizzazioni sindacali e dalle coalizioni sorte per tutelare
gli interessi di cittadini e di lavoratori;
g) presentano un programma di interventi
finalizzati al conseguimento della compatibilità ambientale e
concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
L'articolo 5 prevede che l'individuazione da parte
dell'Osservatorio degli impianti e delle opere edili che più
si discostano da condizioni di compatibilità ambientale,
determini l'avvio di una istruttoria da svolgere con il
coinvolgimento di tutte le parti interessate, precisando che,
qualora l'impianto o l'opera da assoggettare ad istruttoria
insista, con gli effetti della sua attività, su un'area che si
estende sul territorio di diverse amministrazioni regionali,
l'istruttoria è affidata alle diverse regioni coinvolte.
Lo stesso articolo precisa che l'istruttoria e il
successivo giudizio devono tenere conto dell'impatto
ambientale potenziale, di quello diretto e di quello
indiretto. Si tratta, infatti, di considerare non soltanto
l'impatto dovuto al rischio di incidente rilevante ai sensi
della cosiddetta "direttiva Seveso" e al rischio di rilascio
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati nonché
quello dovuto alle diverse forme di inquinamento, ma anche
quello legato all'immissione sul mercato di prodotti altamente
inquinanti al termine del loro ciclo di vita.
L'elenco degli impianti e delle opere sottoposti
all'istruttoria, i provvedimenti e le acquisizioni conoscitive
sono pubbliche e a disposizione dei cittadini.
Sulla base delle risultanze dell'istruttoria
l'Osservatorio individua gli impianti e le opere la cui
attività produce un danno ambientale rilevante e tale da
renderla non compatibile con la salvaguardia dell'ambiente e
con la tutela della salute e propone al Ministro
dell'ambiente, cui spetta la decisione e la pronuncia formale,
il giudizio sull'esistenza delle condizioni di compatibilità
ambientale e le priorità di intervento.
L'articolo 6 affronta la fase della deliberazione del
CICA, fatta su proposta del Ministro dell'ambiente, sugli
impianti e sulle opere per cui non esistono le condizioni di
compatibilità ambientale e si rendono pertanto indispensabili
interventi urgenti a tutela dell'ambiente e della salute
pubblica, nel quadro del Piano nazionale di indirizzo.
E' previsto che il CICA deleghi il Ministro dell'ambiente
a valutare, con l'azienda o con l'ente appaltante, le
possibilità di intervento per un recupero di compatibilità
ambientale e a predisporre un atto di impegno con
l'indicazione degli interventi da realizzare, dei tempi e
delle modalità degli stessi, dopo aver sentito il comune sede
dell'impianto, di quelli confinanti, della regione, degli
altri enti locali interessati dalla sua attività, delle
organizzazioni sindacali e delle associazioni ambientalistiche
e delle associazioni di cittadini costituite a livello
locale.
Qualora non si raggiunga un accordo per la sottoscrizione
dell'atto di impegno, ovvero qualora la situazione non
consenta interventi per il recupero della compatibilità
ambientale, il Ministro dell'ambiente emana una ordinanza
motivata di cessazione dell'attività produttiva.
L'articolo 7 dà facoltà al CICA di deliberare eventuali
interventi finanziari allo scopo di favorire il conseguimento
degli obiettivi dell'atto di impegno, mentre l'articolo 8
stabilisce che il Ministro dell'ambiente riferisce al
Parlamento con cadenza semestrale sullo stato di attuazione
della presente legge.
L'articolo 9 affronta la questione della tutela dei
lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione,
riconversione, delocalizzazione e rilocalizzazione, nonché di
annullamento dell'appalto, attraverso la concessione del
trattamento straordinario di integrazione salariale previsto
dalla normativa vigente per i casi di ristrutturazione,
riorganizzazione o conversione aziendale, con decorrenza dal
momento della sospensione dell'attività produttiva.
Nel caso di cessazione parziale o totale dell'attività
produttiva è concesso, invece, il trattamento straordinario di
integrazione salariale previsto per i casi di crisi aziendale,
sempre con decorrenza dal momento della fermata degli
impianti.
Lo stesso articolo prevede, nei casi di sospensione
dell'attività produttiva in seguito ad accordi tra
l'imprenditore, i sindacati dei lavoratori interessati ed i
soggetti istituzionali competenti a livello locale, ovvero in
seguito a provvedimenti dell'autorità giudiziaria o
amministrativa assunti per la salvaguardia dell'ambiente e per
la tutela della salute pubblica, la concessione, con effetto
immediato e con decorrenza dal momento della sospensione, del
trattamento straordinario di integrazione salariale per
ristrutturazione o conversione aziendale.
In questo caso occorre la presentazione al CICA di un
programma di ristrutturazione del processo produttivo o di
riconversione del prodotto tale da consentire il conseguimento
degli obiettivi della salvaguardia dell'ambiente e della
tutela della salute pubblica e, pertanto, di rimuovere le
cause della produzione di danno ambientale che avevano
determinato la sospensione dell'attività.
Qualora il CICA non approvi il programma e si configuri
pertanto la necessità di cessare l'attività produttiva, il
trattamento straordinario di integrazione salariale
inizialmente concesso è mantenuto per una durata non superiore
a quella prevista per i casi di crisi aziendale.
E', inoltre, prevista la possibilità di impiegare i
lavoratori precedentemente occupati negli impianti soggetti a
cessazione dell'attività o a delocalizzazione, dopo eventuali
corsi di riqualificazione, nelle attività di risanamento,
bonifica, messa in sicurezza ed eventuale smantellamento di
impianti.
L'articolo 10 affronta la questione dei progetti di
riconversione delle attività produttive di materiale bellico
in direzione dello sviluppo di attività di produzione di beni
e servizi socialmente utili ed eco-compatibili. La competenza
nella preparazione dei progetti è affidata al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che si
avvale di un gruppo di lavoro ad hoc, mentre l'articolo
11 provvede a stabilire che il trattamento previsto per i casi
di sospensione o cessazione dell'attività per cause inerenti
la compatibilità ambientale è concesso, con le stesse modalità
e procedure, ai lavoratori coinvolti in processi di
riconversione dell'industria bellica.
L'articolo 12 prevede la concessione delle agevolazioni
previste dal fondo per l'innovazione tecnologica di cui
all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, in via
prioritaria alle imprese industriali che intendano modificare
il ciclo produttivo al fine di ridurre le emissioni sonore,
nonché quelle inquinanti l'aria, l'acqua e il suolo, con
particolare riguardo ai rifiuti tossici e nocivi.
L'articolo 13, infine, quantifica l'onere derivante
dall'applicazione della legge e provvede alla relativa
copertura finanziaria.
Onorevoli colleghi, la necessità di stabilire norme
dirette a sviluppare la compatibilità ambientale del sistema
produttivo, tutelando contemporaneamente i lavoratori, rende
urgente la discussione e l'approvazione della presente
proposta di legge, su cui ci auguriamo si registri la massima
convergenza.