XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 194




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La presente legge intende favorire lo stabilirsi delle condizioni necessarie per affermare la tendenza alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile, eco-compatibile ed orientato a produzioni non distruttive.
        2. Per i fini indicati dal comma 1 sono considerati prioritari gli interventi finalizzati:

            a) al recupero di condizioni di massima compatibilità ambientale delle attività produttive, ivi comprese quelle edili;

            b) alla graduale riconversione delle attività di produzione di materiali bellici in attività di produzione di beni e di servizi socialmente utili ed eco-compatibili;

            c) alla disincentivazione della produzione di danno ambientale;

            d) alla salvaguardia della salute dei cittadini.

        3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 2 avviene salvaguardando i livelli occupazionali dei settori interessati.


Art. 2.

        1. Ai sensi della presente legge si intende per:

            a) compatibilità ambientale: condizione, scientificamente verificata, di impatto ambientale privo di rilevanti modificazioni dell'ambiente da parte di una attività produttiva;

            b) ristrutturazione: modificazione del processo produttivo ottenuta mediante l'utilizzazione di nuove materie prime o il ricorso a nuove tecnologie;
            c) riconversione: modificazione del prodotto che risulta dal processo produttivo;

            d) delocalizzazione-rilocalizzazione: trasferimento dell'attività produttiva o di parte di essa in altra località.


Art. 3.

        1. E' istituito il Comitato interministeriale per la compatibilità ambientale (CICA), che risulta così composto:

            a) dal Ministro dell'ambiente che lo presiede e il cui voto prevale in caso di parità nelle deliberazioni;

            b) dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

            c) dal Ministro delle politiche agricole e forestali;

            d) dal Ministro della sanità;

            e) dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

        2. Il CICA:

            a) redige, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio di cui all'articolo 4, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano nazionale di indirizzo per gli interventi di riconversione e ristrutturazione produttiva finalizzati al conseguimento della compatibilità ambientale e alla riconversione dell'industria bellica;

            b) delibera sulle priorità di intervento a livello settoriale e sulle priorità di intervento relative a singoli impianti produttivi, su proposta del Ministro dell'ambiente;

            c) delibera sui progetti di riconversione di singole attività di produzione di materiale bellico proposti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato elaborati in attuazione del Piano nazionale di indirizzo di cui alla lettera a).

Art. 4.

        1. Il Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e il consiglio nazionale dell'ambiente di cui all'articolo 12 della stessa legge, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce l'Osservatorio nazionale per la valutazione della compatibilità ambientale, di seguito denominato "Osservatorio".
        2. L'Osservatorio è composto:

            a) dal Ministro dell'ambiente o da un sottosegretario di Stato da lui delegato che lo presiede e il cui voto prevale in caso di parità nelle deliberazioni;

            b) da cinque rappresentanti del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

            c) da un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

            d) da un rappresentante dell'ENEADISP;

            e) da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

            f) da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

            g) da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

            h) da un rappresentante del Consiglio superiore di sanità;

            i) da cinque esperti di problemi di ecologia, scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica, sentita l'Accademia nazionale dei Lincei;

            l) da cinque professori universitari di ruolo, di discipline attinenti alle tematiche ambientali, su indicazione del Consiglio nazionale dell'ambiente;

            m) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
        3. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e durano in carica quattro anni.
        4. Per lo svolgimento della sua attività l'Osservatorio si avvale di consultazioni periodiche con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali interessati, con le organizzazioni sindacali e con le associazioni ambientalistiche individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La consultazione è obbligatoria nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1.
        5. Il campo di intervento dell'Osservatorio comprende:

            a) gli impianti produttivi e le opere edili non sottoposti alla pronuncia di compatibilità ambientale prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e che rientrano nei casi previsti dal comma 6 del presente articolo;

            b) gli impianti produttivi e le opere edili per cui sia intervenuta pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ovvero per gli impianti autorizzati con la procedura del silenzio-assenso per decorrenza dei termini stabiliti dal citato articolo 6, comma 4, della citata legge n. 349 del 1986, qualora si verifichino circostanze nuove o si acquisiscano elementi tali da far ritenere che l'attività precedentemente autorizzata rechi danno rilevante all'ambiente o alla salute.

        6. L'Osservatorio, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige l'elenco, suddiviso per sezioni, degli impianti che:

            a) rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

            b) rientrano nel campo di applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente 3 settembre 1998, n. 370, in materia di spedizione transfrontaliera di rifiuti prodotti in Italia;
            c) risultano compresi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

            d) sono stati sottoposti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, a provvedimenti di sospensione parziale o totale, temporanea o definitiva, dell'attività produttiva o edilizia assunti dall'autorità giudiziaria o amministrativa per la salvaguardia dell'ambiente o per la tutela della salute pubblica;

            e) risultano avere una incidenza di infortuni sul lavoro o di malattie professionali superiore alla media nazionale calcolata per settore produttivo di appartenenza;

            f) sono segnalati, con idonea documentazione, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, dalle associazioni ambientalistiche individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dalle organizzazioni sindacali e dalle coalizioni sorte per tutelare gli interessi di cittadini e di lavoratori;

            g) sono segnalati dal responsabile dell'attività produttiva con la presentazione di un programma, concordato con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, di interventi finalizzati al conseguimento della compatibilità ambientale mediante riconversione, ristrutturazione o delocalizzazione e rilocalizzazione degli impianti.

        7. L'elenco di cui al comma 6 è costantemente aggiornato ed è pubblicato a cura del Ministero dell'ambiente con cadenza semestrale.


Art. 5.

        1. L'Osservatorio, sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione e delle consultazioni di cui all'articolo 4, comma 4, individua gli impianti e le opere edili la cui attività si scosta maggiormente dalla condizione di compatibilità ambientale ed incarica la regione o la provincia autonoma competente per lo svolgimento di una istruttoria che preveda il coinvolgimento di tutte le parti interessate. L'istruttoria, di durata non superiore a tre mesi, è finalizzata, dopo l'acquisizione da parte dell'Osservatorio di ulteriori dati conoscitivi e pareri che si rendono necessari, al giudizio relativo al grado di compatibilità ambientale dell'impianto, che viene espresso dal Ministro dell'ambiente ai sensi del comma 5.
        2. Qualora l'impianto o l'opera edile da assoggettare ad istruttoria insista, con gli effetti della sua attività, su un'area che si estende sul territorio di diverse amministrazioni regionali, l'istruttoria di cui al comma 1 è affidata alle diverse regioni o province autonome coinvolte.
        3. L'istruttoria e il giudizio di cui al comma 5 devono tenere conto di:

            a) impatto potenziale, inerente il rischio di incidente rilevante ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e il rischio di rilascio nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;

            b) impatto diretto, inerente l'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, l'inquinamento acustico, l'inquinamento derivante dai campi elettromagnetici, dall'emissione di radiazioni, dall'impiego di sostanze cancerogene, teratogene o mutagene dalla produzione di rifiuti tossici e nocivi;

            c) impatto indiretto, inerente l'immissione sul mercato di prodotti altamente inquinanti al termine del loro ciclo di vita.

        4. Sulla base delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 1 e dei dati in suo possesso, l'Osservatorio individua le opere edili, gli impianti o le singole lavorazioni la cui attività produce danno ambientale rilevante e tale da renderla non compatibile con la salvaguardia dell'ambiente e con la tutela della salute e propone, entro quarantacinque giorni dal termine dell'istruttoria di cui al comma 1, al Ministro dell'ambiente le proprie conclusioni sull'esistenza delle condizioni di compatibilità ambientale e sulle priorità di intervento.
        5. Il giudizio sul grado di compatibilità ambientale è formulato dal Ministro dell'ambiente entro quarantacinque giorni dalla proposta di cui al comma 4 e di esso viene data immediata comunicazione alle parti interessate. Il giudizio viene pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
        6. L'elenco delle opere e degli impianti sottoposti all'istruttoria di cui al comma 1 è pubblico e la documentazione relativa è a disposizione dei cittadini che ne facciano richiesta ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, presso il Ministero dell'ambiente e, per le istruttorie di competenza, presso ciascuna regione o provincia autonoma. Sono altresì pubblici e a disposizione dei cittadini tutti i provvedimenti, gli atti, i dati e le acquisizioni conoscitive successive all'avvio dell'istruttoria medesima.


Art. 6.

        1. Il CICA, su proposta del Ministro dell'ambiente motivata con le risultanze delle procedure conoscitive previste dall'articolo 4 e con il giudizio di cui all'articolo 5, delibera, entro un mese dalla proposta, sulle opere edili, sugli impianti o sulle singole lavorazioni per cui non esistono le condizioni di compatibilità ambientale e si rendono pertanto indispensabili interventi urgenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica nel quadro del Piano nazionale di indirizzo di cui all'articolo 3, comma 2. In relazione a tali opere, impianti o singole lavorazioni il CICA delega il Ministro dell'ambiente a valutare con l'ente appaltante e con l'azienda le possibilità di intervento per un tempestivo e corretto recupero di compatibilità ambientale e a predisporre un atto di impegno con l'indicazione degli interventi da realizzare, dei tempi e delle modalità degli stessi.
        2. Il Ministro dell'ambiente, acquisiti, in relazione alle problematiche di compatibilità ambientale dell'opera edile, dell'impianto o delle singole lavorazioni in questione, i pareri del comune sede dell'opera edile o dell'impianto, dei comuni confinanti con quello in cui è localizzato, della regione, degli altri enti locali interessati dalla sua attività, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni ambientalistiche individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e delle associazioni di cittadini costituite a livello locale, entro due mesi predispone e sottopone l'atto di impegno all'azienda interessata.
        3. L'atto di impegno di cui ai commi 1 e 2 indica:

            a) la tipologia, le modalità e i tempi degli interventi di:

                1) riconversione produttiva;

                2) ristrutturazione produttiva;

                3) delocalizzazione e rilocalizzazione degli impianti;

                4) ridefinizione delle caratteristiche dell'appalto ovvero, se del caso, annullamento dello stesso;

            b) la tipologia, le modalità e i tempi delle operazioni di risanamento e bonifica delle aree interessate, nonché delle eventuali operazioni di messa in sicurezza e smantellamento di impianti e manufatti.

        4. L'atto di impegno sottoscritto dall'azienda diventa vincolante a tutti gli effetti dal momento della sottoscrizione.
        5. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'osservanza dell'atto di impegno sottoscritto dall'azienda. In caso di inosservanza totale o parziale per fatto doloso o colposo o per inadempienza grave imputabile all'azienda, il Ministro dell'ambiente adotta la procedura di cui al comma 6.
        6. Qualora non si raggiunga un accordo per la sottoscrizione dell'atto di impegno ovvero qualora la situazione non consenta interventi per il recupero della compatibilità ambientale o qualora si verifichino le circostanze di cui all'articolo 9, comma 7, e di cui al comma 5 del presente articolo, il Ministro dell'ambiente emana una ordinanza motivata di cessazione dell'attività produttiva.
        7. Nei casi previsti dal comma 6 il CICA predispone un piano di interventi economici e sociali volto a favorire il reinserimento dei lavoratori in altre attività produttive e lo sviluppo di nuove opportunità sul piano occupazionale.


Art. 7.

        1. Il CICA, in relazione all'opera edile, agli impianti e alle singole lavorazioni di cui all'articolo 6, comma 1, e sulla base dell'atto di impegno di cui all'articolo 6, comma 3, delibera eventuali interventi finanziari allo scopo di favorire il conseguimento degli obiettivi dell'atto di impegno.


Art. 8.

        1. Il Ministro dell'ambiente riferisce al Parlamento, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione delle disposizioni e delle procedure previste dalla presente legge.


Art. 9.

        1. Nei casi di riconversione, ristrutturazione, delocalizzazione e rilocalizzazione, nonché di modifica o annullamento dell'appalto previsti dall'atto di impegno di cui all'articolo 6, comma 3, a tutela dei lavoratori occupati è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, con decorrenza dal momento della sospensione dell'attività produttiva.
        2. In caso di sospensione parziale dell'attività produttiva il trattamento di cui al comma 1 è concesso ai lavoratori interessati dalla sospensione.
        3. Nei casi di delocalizzazione e rilocalizzazione degli impianti ad una distanza superiore ai cinquanta chilometri dal comune sede dell'impianto delocalizzato, in alternativa all'applicazione di quanto stabilito dal comma 1, le imprese possono concordare con le organizzazioni sindacali dei lavoratori adeguati benefici per i lavoratori che intendano continuare l'attività del nuovo impianto.
        4. Nel caso di cessazione parziale o totale dell'attività produttiva di cui all'articolo 6, comma 6, della presente legge, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i casi di crisi aziendale, di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, con decorrenza dal momento della fermata degli impianti.
        5. Nei casi di sospensione dell'attività produttiva in seguito ad accordi tra l'imprenditore, i sindacati provinciali di categoria dei lavoratori interessati ed i soggetti istituzionali competenti a livello locale o in seguito a provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa assunti per la salvaguardia dell'ambiente e per la tutela della salute pubblica è concesso, con effetto immediato e con decorrenza dal momento della sospensione, il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione o conversione aziendale.
        6. Entro due mesi dalla sospensione di cui al comma 5 l'impresa deve presentare al CICA un programma di ristrutturazione del processo produttivo o di riconversione del prodotto tale da consentire il conseguimento degli obiettivi della salvaguardia dell'ambiente e della tutela della salute pubblica e, pertanto, di rimuovere le cause della produzione di danno ambientale che avevano determinato la sospensione di cui al comma 5.
        7. Il CICA si pronuncia entro un mese sul programma di cui al comma 6. Qualora il CICA non approvi il programma e si configuri pertanto la necessità di cessare l'attività produttiva secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, il trattamento straordinario di integrazione salariale inizialmente concesso è mantenuto per una durata complessiva non superiore a quella prevista per i casi di crisi aziendale.
        8. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 i lavoratori precedentemente occupati negli impianti soggetti a cessazione dell'attività o a delocalizzazione possono essere impiegati, dopo eventuali corsi di riqualificazione, nelle attività di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b).
        9. Quanto previsto ai commi 1, 4, 5 e 7 si applica anche alle aziende e ai lavoratori edili.


Art. 10.

        1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato elabora, su incarico del CICA, specifici progetti di riconversione delle attività produttive di materiale bellico in direzione dello sviluppo di attività di produzione di beni e servizi socialmente utili ed eco-compatibili.
        2. Per la preparazione dei progetti di cui al comma 1 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale di un gruppo di lavoro ad hoc la cui composizione è stabilita con decreto dello stesso Ministro, sentito il parere del CICA.


Art. 11.

        1. Il trattamento previsto dall'articolo 9, commi 1, 2 e 4, è concesso con le stesse modalità, procedure, decorrenza e durata, ai lavoratori coinvolti in processi di riconversione dell'industria bellica avviati in esecuzione dei progetti di cui all'articolo 10.


Art. 12.

        1. Le agevolazioni previste dal Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, sono concesse prioritariamente esclusivamente alle imprese industriali i cui impianti siano conformi alle norme vigenti e che intendano modificare il ciclo produttivo al fine di ridurre le emissioni sonore, nonché quelle inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo, con particolare riguardo ai rifiuti tossici e nocivi. Con deliberazione del CIPE sono definite, al fine predetto, le procedure per la concessione delle agevolazioni.
        2. L'entità delle agevolazioni di cui al comma 1 deve essere proporzionata al grado di miglioramento della compatibilità ambientale conseguibile con le modificazioni del ciclo produttivo realizzate con tali agevolazioni.


Art. 13.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 330 miliardi per l'anno 2001, in lire 2000 miliardi per l'anno 2002 e in lire 3000 miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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