XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 194
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge intende favorire lo stabilirsi delle
condizioni necessarie per affermare la tendenza alla
realizzazione di uno sviluppo sostenibile, eco-compatibile ed
orientato a produzioni non distruttive.
2. Per i fini indicati dal comma 1 sono considerati
prioritari gli interventi finalizzati:
a) al recupero di condizioni di massima
compatibilità ambientale delle attività produttive, ivi
comprese quelle edili;
b) alla graduale riconversione delle attività di
produzione di materiali bellici in attività di produzione di
beni e di servizi socialmente utili ed eco-compatibili;
c) alla disincentivazione della produzione di
danno ambientale;
d) alla salvaguardia della salute dei
cittadini.
3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 2
avviene salvaguardando i livelli occupazionali dei settori
interessati.
Art. 2.
1. Ai sensi della presente legge si intende per:
a) compatibilità ambientale: condizione,
scientificamente verificata, di impatto ambientale privo di
rilevanti modificazioni dell'ambiente da parte di una attività
produttiva;
b) ristrutturazione: modificazione del processo
produttivo ottenuta mediante l'utilizzazione di nuove materie
prime o il ricorso a nuove tecnologie;
c) riconversione: modificazione del prodotto che
risulta dal processo produttivo;
d) delocalizzazione-rilocalizzazione:
trasferimento dell'attività produttiva o di parte di essa in
altra località.
Art. 3.
1. E' istituito il Comitato interministeriale per la
compatibilità ambientale (CICA), che risulta così composto:
a) dal Ministro dell'ambiente che lo presiede e il
cui voto prevale in caso di parità nelle deliberazioni;
b) dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
c) dal Ministro delle politiche agricole e
forestali;
d) dal Ministro della sanità;
e) dal Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica.
2. Il CICA:
a) redige, sulla base dei dati forniti
dall'Osservatorio di cui all'articolo 4, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Piano
nazionale di indirizzo per gli interventi di riconversione e
ristrutturazione produttiva finalizzati al conseguimento della
compatibilità ambientale e alla riconversione dell'industria
bellica;
b) delibera sulle priorità di intervento a livello
settoriale e sulle priorità di intervento relative a singoli
impianti produttivi, su proposta del Ministro
dell'ambiente;
c) delibera sui progetti di riconversione di
singole attività di produzione di materiale bellico proposti
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
elaborati in attuazione del Piano nazionale di indirizzo di
cui alla lettera a).
Art. 4.
1. Il Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato
tecnico-scientifico di cui all'articolo 11 della legge 8
luglio 1986, n. 349, e il consiglio nazionale dell'ambiente di
cui all'articolo 12 della stessa legge, entro un mese dalla
data di entrata in vigore della presente legge, istituisce
l'Osservatorio nazionale per la valutazione della
compatibilità ambientale, di seguito denominato
"Osservatorio".
2. L'Osservatorio è composto:
a) dal Ministro dell'ambiente o da un
sottosegretario di Stato da lui delegato che lo presiede e il
cui voto prevale in caso di parità nelle deliberazioni;
b) da cinque rappresentanti del Comitato
tecnico-scientifico di cui all'articolo 11 della legge 8
luglio 1986, n. 349;
c) da un rappresentante dell'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
d) da un rappresentante dell'ENEADISP;
e) da un rappresentante del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
f) da un rappresentante dell'Istituto superiore di
sanità;
g) da un rappresentante del Consiglio nazionale
delle ricerche;
h) da un rappresentante del Consiglio superiore di
sanità;
i) da cinque esperti di problemi di ecologia,
scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica,
sentita l'Accademia nazionale dei Lincei;
l) da cinque professori universitari di ruolo, di
discipline attinenti alle tematiche ambientali, su indicazione
del Consiglio nazionale dell'ambiente;
m) da tre rappresentanti delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori.
3. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con
decreto del Ministro dell'ambiente e durano in carica quattro
anni.
4. Per lo svolgimento della sua attività l'Osservatorio si
avvale di consultazioni periodiche con le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali interessati,
con le organizzazioni sindacali e con le associazioni
ambientalistiche individuate ai sensi dell'articolo 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La
consultazione è obbligatoria nel caso previsto dall'articolo
5, comma 1.
5. Il campo di intervento dell'Osservatorio comprende:
a) gli impianti produttivi e le opere edili non
sottoposti alla pronuncia di compatibilità ambientale prevista
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e che
rientrano nei casi previsti dal comma 6 del presente
articolo;
b) gli impianti produttivi e le opere edili per
cui sia intervenuta pronuncia di compatibilità ambientale ai
sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n.
349, ovvero per gli impianti autorizzati con la procedura del
silenzio-assenso per decorrenza dei termini stabiliti dal
citato articolo 6, comma 4, della citata legge n. 349 del
1986, qualora si verifichino circostanze nuove o si
acquisiscano elementi tali da far ritenere che l'attività
precedentemente autorizzata rechi danno rilevante all'ambiente
o alla salute.
6. L'Osservatorio, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, redige l'elenco,
suddiviso per sezioni, degli impianti che:
a) rientrano nel campo di applicazione del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
b) rientrano nel campo di applicazione del decreto
del Ministro dell'ambiente 3 settembre 1998, n. 370, in
materia di spedizione transfrontaliera di rifiuti prodotti in
Italia;
c) risultano compresi nelle aree ad elevato
rischio di crisi ambientale ai sensi dell'articolo 74, comma
2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
d) sono stati sottoposti successivamente alla data
di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 1987, n.
536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988, n. 48, a provvedimenti di sospensione parziale o totale,
temporanea o definitiva, dell'attività produttiva o edilizia
assunti dall'autorità giudiziaria o amministrativa per la
salvaguardia dell'ambiente o per la tutela della salute
pubblica;
e) risultano avere una incidenza di infortuni sul
lavoro o di malattie professionali superiore alla media
nazionale calcolata per settore produttivo di appartenenza;
f) sono segnalati, con idonea documentazione,
dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
dagli enti locali, dalle associazioni ambientalistiche
individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio
1986, n. 349, dalle organizzazioni sindacali e dalle
coalizioni sorte per tutelare gli interessi di cittadini e di
lavoratori;
g) sono segnalati dal responsabile dell'attività
produttiva con la presentazione di un programma, concordato
con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, di interventi
finalizzati al conseguimento della compatibilità ambientale
mediante riconversione, ristrutturazione o delocalizzazione e
rilocalizzazione degli impianti.
7. L'elenco di cui al comma 6 è costantemente aggiornato
ed è pubblicato a cura del Ministero dell'ambiente con cadenza
semestrale.
Art. 5.
1. L'Osservatorio, sulla base degli elementi conoscitivi a
disposizione e delle consultazioni di cui all'articolo 4,
comma 4, individua gli impianti e le opere edili la cui
attività si scosta maggiormente dalla condizione di
compatibilità ambientale ed incarica la regione o la provincia
autonoma competente per lo svolgimento di una istruttoria che
preveda il coinvolgimento di tutte le parti interessate.
L'istruttoria, di durata non superiore a tre mesi, è
finalizzata, dopo l'acquisizione da parte dell'Osservatorio di
ulteriori dati conoscitivi e pareri che si rendono necessari,
al giudizio relativo al grado di compatibilità ambientale
dell'impianto, che viene espresso dal Ministro dell'ambiente
ai sensi del comma 5.
2. Qualora l'impianto o l'opera edile da assoggettare ad
istruttoria insista, con gli effetti della sua attività, su
un'area che si estende sul territorio di diverse
amministrazioni regionali, l'istruttoria di cui al comma 1 è
affidata alle diverse regioni o province autonome
coinvolte.
3. L'istruttoria e il giudizio di cui al comma 5 devono
tenere conto di:
a) impatto potenziale, inerente il rischio di
incidente rilevante ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
f), del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e il
rischio di rilascio nell'ambiente di organismi geneticamente
modificati;
b) impatto diretto, inerente l'inquinamento
dell'aria, dell'acqua, del suolo, l'inquinamento acustico,
l'inquinamento derivante dai campi elettromagnetici,
dall'emissione di radiazioni, dall'impiego di sostanze
cancerogene, teratogene o mutagene dalla produzione di rifiuti
tossici e nocivi;
c) impatto indiretto, inerente l'immissione sul
mercato di prodotti altamente inquinanti al termine del loro
ciclo di vita.
4. Sulla base delle risultanze dell'istruttoria di cui al
comma 1 e dei dati in suo possesso, l'Osservatorio individua
le opere edili, gli impianti o le singole lavorazioni la cui
attività produce danno ambientale rilevante e tale da renderla
non compatibile con la salvaguardia dell'ambiente e con la
tutela della salute e propone, entro quarantacinque giorni dal
termine dell'istruttoria di cui al comma 1, al Ministro
dell'ambiente le proprie conclusioni sull'esistenza delle
condizioni di compatibilità ambientale e sulle priorità di
intervento.
5. Il giudizio sul grado di compatibilità ambientale è
formulato dal Ministro dell'ambiente entro quarantacinque
giorni dalla proposta di cui al comma 4 e di esso viene data
immediata comunicazione alle parti interessate. Il giudizio
viene pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale.
6. L'elenco delle opere e degli impianti sottoposti
all'istruttoria di cui al comma 1 è pubblico e la
documentazione relativa è a disposizione dei cittadini che ne
facciano richiesta ai sensi dell'articolo 14 della legge 8
luglio 1986, n. 349, presso il Ministero dell'ambiente e, per
le istruttorie di competenza, presso ciascuna regione o
provincia autonoma. Sono altresì pubblici e a disposizione dei
cittadini tutti i provvedimenti, gli atti, i dati e le
acquisizioni conoscitive successive all'avvio dell'istruttoria
medesima.
Art. 6.
1. Il CICA, su proposta del Ministro dell'ambiente
motivata con le risultanze delle procedure conoscitive
previste dall'articolo 4 e con il giudizio di cui all'articolo
5, delibera, entro un mese dalla proposta, sulle opere edili,
sugli impianti o sulle singole lavorazioni per cui non
esistono le condizioni di compatibilità ambientale e si
rendono pertanto indispensabili interventi urgenti a tutela
dell'ambiente e della salute pubblica nel quadro del Piano
nazionale di indirizzo di cui all'articolo 3, comma 2. In
relazione a tali opere, impianti o singole lavorazioni il CICA
delega il Ministro dell'ambiente a valutare con l'ente
appaltante e con l'azienda le possibilità di intervento per un
tempestivo e corretto recupero di compatibilità ambientale e a
predisporre un atto di impegno con l'indicazione degli
interventi da realizzare, dei tempi e delle modalità degli
stessi.
2. Il Ministro dell'ambiente, acquisiti, in relazione alle
problematiche di compatibilità ambientale dell'opera edile,
dell'impianto o delle singole lavorazioni in questione, i
pareri del comune sede dell'opera edile o dell'impianto, dei
comuni confinanti con quello in cui è localizzato, della
regione, degli altri enti locali interessati dalla sua
attività, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni
ambientalistiche individuate ai sensi dell'articolo 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, e delle associazioni di cittadini
costituite a livello locale, entro due mesi predispone e
sottopone l'atto di impegno all'azienda interessata.
3. L'atto di impegno di cui ai commi 1 e 2 indica:
a) la tipologia, le modalità e i tempi degli
interventi di:
1) riconversione produttiva;
2) ristrutturazione produttiva;
3) delocalizzazione e rilocalizzazione degli
impianti;
4) ridefinizione delle caratteristiche dell'appalto
ovvero, se del caso, annullamento dello stesso;
b) la tipologia, le modalità e i tempi delle
operazioni di risanamento e bonifica delle aree interessate,
nonché delle eventuali operazioni di messa in sicurezza e
smantellamento di impianti e manufatti.
4. L'atto di impegno sottoscritto dall'azienda diventa
vincolante a tutti gli effetti dal momento della
sottoscrizione.
5. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'osservanza
dell'atto di impegno sottoscritto dall'azienda. In caso di
inosservanza totale o parziale per fatto doloso o colposo o
per inadempienza grave imputabile all'azienda, il Ministro
dell'ambiente adotta la procedura di cui al comma 6.
6. Qualora non si raggiunga un accordo per la
sottoscrizione dell'atto di impegno ovvero qualora la
situazione non consenta interventi per il recupero della
compatibilità ambientale o qualora si verifichino le
circostanze di cui all'articolo 9, comma 7, e di cui al comma
5 del presente articolo, il Ministro dell'ambiente emana una
ordinanza motivata di cessazione dell'attività produttiva.
7. Nei casi previsti dal comma 6 il CICA predispone un
piano di interventi economici e sociali volto a favorire il
reinserimento dei lavoratori in altre attività produttive e lo
sviluppo di nuove opportunità sul piano occupazionale.
Art. 7.
1. Il CICA, in relazione all'opera edile, agli impianti e
alle singole lavorazioni di cui all'articolo 6, comma 1, e
sulla base dell'atto di impegno di cui all'articolo 6, comma
3, delibera eventuali interventi finanziari allo scopo di
favorire il conseguimento degli obiettivi dell'atto di
impegno.
Art. 8.
1. Il Ministro dell'ambiente riferisce al Parlamento, con
cadenza semestrale, sullo stato di attuazione delle
disposizioni e delle procedure previste dalla presente
legge.
Art. 9.
1. Nei casi di riconversione, ristrutturazione,
delocalizzazione e rilocalizzazione, nonché di modifica o
annullamento dell'appalto previsti dall'atto di impegno di cui
all'articolo 6, comma 3, a tutela dei lavoratori occupati è
concesso il trattamento straordinario di integrazione
salariale previsto per i casi di ristrutturazione,
riorganizzazione o conversione aziendale di cui alla legge 12
agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, con
decorrenza dal momento della sospensione dell'attività
produttiva.
2. In caso di sospensione parziale dell'attività
produttiva il trattamento di cui al comma 1 è concesso ai
lavoratori interessati dalla sospensione.
3. Nei casi di delocalizzazione e rilocalizzazione degli
impianti ad una distanza superiore ai cinquanta chilometri dal
comune sede dell'impianto delocalizzato, in alternativa
all'applicazione di quanto stabilito dal comma 1, le imprese
possono concordare con le organizzazioni sindacali dei
lavoratori adeguati benefici per i lavoratori che intendano
continuare l'attività del nuovo impianto.
4. Nel caso di cessazione parziale o totale dell'attività
produttiva di cui all'articolo 6, comma 6, della presente
legge, è concesso il trattamento straordinario di integrazione
salariale previsto per i casi di crisi aziendale, di cui alla
legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, con
decorrenza dal momento della fermata degli impianti.
5. Nei casi di sospensione dell'attività produttiva in
seguito ad accordi tra l'imprenditore, i sindacati provinciali
di categoria dei lavoratori interessati ed i soggetti
istituzionali competenti a livello locale o in seguito a
provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa
assunti per la salvaguardia dell'ambiente e per la tutela
della salute pubblica è concesso, con effetto immediato e con
decorrenza dal momento della sospensione, il trattamento
straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione o
conversione aziendale.
6. Entro due mesi dalla sospensione di cui al comma 5
l'impresa deve presentare al CICA un programma di
ristrutturazione del processo produttivo o di riconversione
del prodotto tale da consentire il conseguimento degli
obiettivi della salvaguardia dell'ambiente e della tutela
della salute pubblica e, pertanto, di rimuovere le cause della
produzione di danno ambientale che avevano determinato la
sospensione di cui al comma 5.
7. Il CICA si pronuncia entro un mese sul programma di cui
al comma 6. Qualora il CICA non approvi il programma e si
configuri pertanto la necessità di cessare l'attività
produttiva secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6,
il trattamento straordinario di integrazione salariale
inizialmente concesso è mantenuto per una durata complessiva
non superiore a quella prevista per i casi di crisi
aziendale.
8. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 i lavoratori
precedentemente occupati negli impianti soggetti a cessazione
dell'attività o a delocalizzazione possono essere impiegati,
dopo eventuali corsi di riqualificazione, nelle attività di
cui all'articolo 6, comma 3, lettera b).
9. Quanto previsto ai commi 1, 4, 5 e 7 si applica anche
alle aziende e ai lavoratori edili.
Art. 10.
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato elabora, su incarico del CICA, specifici
progetti di riconversione delle attività produttive di
materiale bellico in direzione dello sviluppo di attività di
produzione di beni e servizi socialmente utili ed
eco-compatibili.
2. Per la preparazione dei progetti di cui al comma 1 il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si
avvale di un gruppo di lavoro ad hoc la cui composizione
è stabilita con decreto dello stesso Ministro, sentito il
parere del CICA.
Art. 11.
1. Il trattamento previsto dall'articolo 9, commi 1, 2 e
4, è concesso con le stesse modalità, procedure, decorrenza e
durata, ai lavoratori coinvolti in processi di riconversione
dell'industria bellica avviati in esecuzione dei progetti di
cui all'articolo 10.
Art. 12.
1. Le agevolazioni previste dal Fondo speciale rotativo
per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni,
sono concesse prioritariamente esclusivamente alle imprese
industriali i cui impianti siano conformi alle norme vigenti e
che intendano modificare il ciclo produttivo al fine di
ridurre le emissioni sonore, nonché quelle inquinanti
nell'aria, nell'acqua e nel suolo, con particolare riguardo ai
rifiuti tossici e nocivi. Con deliberazione del CIPE sono
definite, al fine predetto, le procedure per la concessione
delle agevolazioni.
2. L'entità delle agevolazioni di cui al comma 1 deve
essere proporzionata al grado di miglioramento della
compatibilità ambientale conseguibile con le modificazioni del
ciclo produttivo realizzate con tali agevolazioni.
Art. 13.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, determinato in lire 330 miliardi per l'anno 2001, in
lire 2000 miliardi per l'anno 2002 e in lire 3000 miliardi per
l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.