XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 188
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
aveva trovato un consenso diffuso nella XII e nella XIII
legislatura. 156 deputati nella XII e i 120 nella XIII,
appartenenti a schieramenti politici diversi, avevano firmato
la proposta di legge a prima firma dell'onorevole Franco
Corleone che, con il medesimo testo e spirito non ideologico,
ripresentiamo all'inizio dell'attuale legislatura.
Dal 1995 ad oggi, la possibilità di un confronto
pragmatico ed equilibrato in Parlamento è stata resa vana
dall'ostruzionismo manifestato dalle posizioni più estreme e
proibizionistiche, seppure nel Paese il tema della
legalizzazione dei derivati della cannabis indica abbia
acquisito consensi riflessioni e proposte che, al di là di
ogni visione ideologica, hanno consentito un confronto
pragmatico, attento alle esperienze ed alle scelte compiute in
questi anni in Europa, sia sotto il profilo legislativo, sia
in fase sperimentale ed oggi con risultati consolidati per
quel che riguarda i programmi e le politiche di riduzione del
danno.
Nel corso degli anni novanta non pochi sono stati i
progressi compiuti dal dibattito nella società italiana e
negli orientamenti dell'opinione pubblica. Il successo, nel
1993, del referendum abrogativo delle norme penali del
testo unico n. 309 del 1990, ha dimostrato che la scelta
repressiva, ispiratrice di quel testo, deve lasciare spazio ad
una visione più pragmatica che privilegi un approccio di
riduzione del danno. Tale consapevolezza, tuttavia, non ha
avuto un approdo legislativo coerente con i risultati del
referendum.
Fra le priorità indicate dal confronto avviato, in questi
anni, in primo luogo da associazioni come "Forum droghe"
o come il "Gruppo Abele" e da altri soggetti che operano nel
settore, la legalizzazione dei derivati della cannabis
indica ha l'obiettivo di separare il circuito del mercato
illegale delle droghe pesanti da quello delle sostanze che
sono state definite "non droghe". Un progetto che, dunque,
intende, attraverso strategie preventive e riduttive del
danno, prevenire e non, dunque, incentivare, come vorrebbero
far intendere le posizioni più proibizionistiche, gli abusi
nel consumo e limitare il mercato clandestino.
Tali obiettivi richiedono, a quasi un decennio dal
referendum, la capacità pragmatica di valutare i termini
effettivi, anche e in primo luogo sotto il profilo giuridico e
legislativo, delle politiche di riduzione del danno e, in
quest'ambito, della legalizzazione dei derivati della
cannabis indica. Senza, appunto, pregiudizi, come è
stato proposto in questi anni, dagli appelli ad una più
incisiva politica di riduzione del danno ed ad una sostanziale
distinzione, sotto il profilo legislativo, dei derivati della
cannabis indica dalle altre sostanze stupefacenti.
Appelli sottoscritti, come già osservato per i firmatari della
proposta di legge, da autorevoli esponenti della cultura,
della società civile, del volontariato e da operatori delle
strutture pubbliche, fra i quali vorremmo ricordare, a
testimonianza della possibilità di un approccio libero a
questioni complesse che richiedono equilibrio e capacità di
innovazione, il senatore a vita, recentemente scomparso, Paolo
Emilio Taviani, firmatario di un appello al Parlamento
promosso da Franco Corleone e Luigi Manconi e sottoscritto,
fra gli altri, da Michele Salvati, Antonio Tabucchi, Umberto
Veronesi, in cui fra l'altro si affermava che "la
legalizzazione delle cosiddette "droghe leggere" è opportuna
non solo perché la valutazione delle conseguenze connesse al
loro consumo non dovrebbe interessare il diritto penale (se
non nei casi in cui il consumo, appunto, nuocesse ad altri)" e
che "l'uso della cannabis non viene vietato in quanto
pericoloso, ma è pericoloso proprio in quanto vietato".
Nel corso di questi anni la logica penale ha aggravato e
pesantemente condizionato la realtà del nostro Paese e reso
ancor più difficile un diverso ed equilibrato approccio ai
problemi delle tossicodipendenze, in generale, ed alla realtà
delle cosiddette "non droghe". I dati relativi alla sfera
penale sono nel contempo drammatici e indicativi. In Italia
come in Europa il 50 per cento dei detenuti è in carcere per
reati connessi al consumo di sostanze stupefacenti, e fra essi
la quasi totalità per il consumo di droghe leggere.
L'Europa, con l'Osservatorio europeo delle droghe e delle
tossicodipendenze, sollecita i Paesi europei a misure positive
di riduzione del danno, sulla base anche delle esperienze
ormai diffuse e consolidate: dalla Svizzera all'Olanda e la
Spagna, al Belgio e al Portogallo. Di contro in Italia
l'approccio penale deprime e rende complesso il ruolo delle
strutture pubbliche, come dimostrano i dati contenuti nelle
relazioni annuali al Parlamento sullo stato delle
tossicodipendenze, e limita la possibilità di attuazione di
progetti sperimentali di riduzione del danno.
L'articolo 1 della presente proposta di legge di
legalizzazione della distribuzione delle droghe leggere
stabilisce le condizioni generali attraverso cui si ritiene
possibile attuare il passaggio da un impianto di tipo
proibizionistico ad un impianto di tipo legale della
distribuzione delle droghe cosiddette "leggere". Si ritiene
adeguata allo scopo una norma che consenta, in deroga alle
previsioni dei titoli III, IV, V e VI del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la coltivazione a
fini di commercio, l'acquisto, la produzione e la vendita di
cannabis indica e dei prodotti da essa derivati che
formano l'oggetto della proposta in esame. Restano ferme le
normative repressive del traffico internazionale e clandestino
di droghe, oggetto della gran parte delle convenzioni
internazionali in materia di droghe. Si è ritenuto, in
particolare, di accedere ad un regime autorizzativo non solo
della vendita, ma anche della coltivazione e del commercio al
fine di superare le perplessità che un regime di monopolio di
Stato destava, sia in termini di princìpi - in ordine alle
funzioni proprie dello Stato in questa delicata materia - sia
con riguardo alla difficoltà pratica di mettere in opera una
produzione statale di droghe "leggere". D'altra parte, la
soluzione proposta consente anche di accentuare le
caratteristiche di una fase necessariamente di transizione e
sperimentale, che deve vivere di una ulteriore sedimentazione
di una cultura diffusa in ordine alla tollerabilità del
consumo di droghe "leggere".
Il comma 2 dell'articolo 1 rinvia a un decreto del
Presidente della Repubblica la disciplina delle autorizzazioni
e dei controlli. Il decreto è adottato previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà
sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le
regioni. Al decreto è affidata la determinazione delle
caratteristiche dei prodotti destinati alla vendita al
dettaglio, della tipologia degli esercizi autorizzati alla
vendita e la loro distribuzione sul territorio, nonché dei
locali pubblici in cui è consentito il consumo delle
sostanze.
Gli ultimi due commi dell'articolo 1 stabiliscono le norme
di pubblicità negativa sulle confezioni di prodotto destinate
alla vendita al minuto e il divieto di vendita ai minori di
anni sedici.
L'articolo 2 fissa le sanzioni penali e la revoca della
autorizzazione per chi violi il divieto di vendita ai minori
di sedici anni, ovvero consenta agli stessi il consumo
all'interno dei propri locali.
L'articolo 3, nel definire la non punibilità della
coltivazione per uso personale di cannabis indica e
della cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al
consumo immediato, ribadisce la vigenza delle norme di cui
all'articolo 73 del citato testo unico per chi coltivi,
acquisti, produca o venda le sostanze in oggetto essendo
sprovvisto delle autorizzazioni necessarie.
L'articolo 4 stabilisce il divieto di propaganda
pubblicitaria diretta o indiretta della cannabis indica
o dei prodotti da essa derivati e le relative sanzioni, fatte
salve le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità e
tutelate dalla legge sul diritto d'autore.
L'articolo 5, infine, stabilisce che il Presidente del
Consiglio dei ministri presenti una relazione annuale sullo
stato di attuazione della legge e sui suoi effetti, fissandone
alcuni parametri di valutazione legati al consumo, alle sue
caratteristiche, al rapporto tra consumo di droghe "leggere" e
altre droghe, all'eventuale persistenza del mercato
clandestino delle sostanze in oggetto e agli accordi
eventualmente conclusi in sede internazionale con i Paesi
produttori di cannabis indica.