XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 188
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In deroga a quanto previsto dai titoli III, IV, V e VI
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, la coltivazione a fini di commercio, l'acquisto, la
produzione e la vendita di cannabis indica e prodotti da
essa derivati sono soggetti ad autorizzazione.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni
parlamentari competenti e le regioni, sono disciplinati i
presupposti per il rilascio e per la revoca delle
autorizzazioni, il loro numero e i controlli conseguenti, le
caratteristiche dei prodotti destinati alla vendita al
dettaglio, la tipologia degli esercizi autorizzati alla
vendita e la loro distribuzione sul territorio, nonché i
locali pubblici in cui è consentito il consumo delle
sostanze.
3. Sulle confezioni destinate alla vendita al minuto deve
essere specificato che il fumo produce effetti negativi per la
salute.
4. E' vietata la vendita di cannabis indica e dei
prodotti da essa derivati ai minori di anni sedici.
Art. 2.
1. Chiunque, munito delle autorizzazioni prescritte per la
vendita di cannabis indica o di prodotti da essa
derivati, viola il divieto di cui al comma 4 dell'articolo 1
ovvero consente che nel suo locale minori di anni sedici
consumino le sostanze anzidette, è punito con la reclusione da
uno a quattro anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 50
milioni.
2. La condanna di cui al comma 1 importa la revoca
dell'autorizzazione di cui all'articolo 1.
Art. 3.
1. Al di fuori delle autorizzazioni di cui all'articolo 1,
la coltivazione, l'acquisto, la produzione, la vendita e la
cessione di cannabis indica e prodotti da essa derivati
è punita ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni.
2. Non è punibile la coltivazione per uso personale di
cannabis indica e la cessione a terzi di piccoli
quantitativi destinati al consumo immediato, salvo che il
destinatario sia un minore di anni sedici.
Art. 4.
1. E' fatto divieto di propaganda pubblicitaria diretta o
indiretta della cannabis indica e dei prodotti da essa
derivati. In caso di violazione al responsabile si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10
milioni a lire 50 milioni.
2. Non costituiscono propaganda le opere dell'ingegno non
destinate alla pubblicità, che rimangono disciplinate dalla
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
Art. 5.
1. Entro il mese di marzo, a partire dall'anno successivo
a quello di entrata in vigore della presente legge, il
Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento
una relazione sullo stato di attuazione della stessa e sui
suoi effetti, con particolare riferimento:
a) all'andamento delle vendite al minuto di
prodotti derivati dalla cannabis indica nelle singole
regioni con particolare riguardo alle realtà metropolitane;
b) alle fasce di età dei consumatori;
c) al rapporto fra l'uso di cannabis indica
e suoi derivati ed il consumo di alcoolici e sostanze
stupefacenti o psicotrope;
d) agli effetti per la salute rilevati in
conseguenza del consumo di cannabis indica e prodotti da
essa derivati, nonché ai risultati delle campagne informative
e di prevenzione promosse ai sensi del titolo IX del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
e) agli accordi conclusi dal Governo italiano con
i Paesi che producono cannabis indica ed all'incidenza
di essi sull'economia di tali Stati;
f) all'eventuale persistenza del mercato
clandestino delle sostanze disciplinate dalla presente legge
ed alle relative caratteristiche.