XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 187
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 7 del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, prevede che i sindaci dei comuni con
popolazione superiore ai 20.000 abitanti non siano eleggibili
alla Camera dei deputati. Per effetto del rinvio disposto
dall'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la disposizione di cui
al citato articolo 7 è applicata anche alle elezioni del
Senato della Repubblica. Lo stesso articolo 7 prevede che la
causa di ineleggibilità può essere rimossa dai sindaci solo
con le dimissioni da presentare almeno centottanta giorni
prima della fine della legislatura o, in caso di elezioni
anticipate, entro i sette giorni successivi alla pubblicazione
del decreto di indizione dei comizi elettorali.
La ratio della norma emerge con chiarezza dai lavori
preparatori del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, e dalle modifiche
introdotte dalla legge n. 493 del 1956, successivamente
trasfuse nel testo unico del 1957: si è voluto impedire che i
titolari di alcuni uffici pubblici potessero utilizzare i
poteri connessi alla loro carica per esercitare in modo
indebito pressioni sugli elettori e valersi, pertanto, di un
evidente vantaggio nei confronti degli altri concorrenti nella
competizione elettorale. Si tratta di una finalità senz'altro
condivisibile ed in armonia con il principio sancito
dall'articolo 51 della Costituzione, concernente le necessarie
condizioni di eguaglianza per l'accesso ai pubblici uffici.
Non coerente con tale finalità appare tuttavia
l'estensione con cui il citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 prevede
l'ineleggibilità, che viene riferita a tutto il territorio
nazionale e non alla sola parte ove il sindaco potrebbe
effettivamente esercitare indebite influenze sugli elettori,
vale a dire il territorio comunale.
Una così ampia estensione della ineleggibilità appare non
solo incongrua, ma anche contraria ad altri princìpi
costituzionali, più volte affermati dalla Corte
costituzionale, secondo i quali, in materia di elettorato
passivo, la regola è costituita dalla più ampia apertura
possibile a tutti i cittadini, essendo consentite limitazioni
a tale principio solo se fondate su rigorosi criteri di
razionalità. L'eleggibilità deve insomma rappresentare la
regola, l'ineleggibilità l'eccezione (si vedano, ad esempio,
le sentenze nn. 1020 e 235 del 1988, n. 510 del 1989, nn. 388
e 310 del 1991 e n. 344 del 1993).
La necessità di restringere l'ineleggibilità all'ambito
territoriale nel quale effettivamente possano verificarsi
pericoli di alterazione della competizione elettorale è stata
esplicitamente affermata dalla Corte costituzionale con la
sentenza n. 5 del 1978, con riferimento alla ineleggibilità
dei consiglieri regionali (successivamente caduta per effetto
della sentenza n. 344 del 1993 della stessa Corte). La
Consulta ebbe, infatti, ad affermare che "detta ineleggibilità
potrebbe, semmai, non apparire altrettanto giustificata
secondo gli orientamenti giurisdizionali di questa Corte,
laddove produca effetti per tutto il territorio nazionale
anziché nell'ambito della regione nella quale il consigliere
regionale eserciti il proprio mandato".
La presente proposta di legge intende garantire il
rispetto di questi princìpi costituzionali anche nella
disciplina dell'ineleggibilità dei sindaci dei comuni
maggiori. Con una modificazione della lettera c) del
primo comma dell'articolo 7 del citato testo unico,
l'ineleggibilità viene pertanto limitata alle candidature nei
collegi uninominali delle due Camere o nelle circoscrizioni
per l'assegnazione della quota proporzionale dei seggi della
Camera dei deputati, che comprendono in tutto o in parte il
territorio del comune.
Per evidenti ragioni di omogeneità di disciplina, lo
stesso principio viene introdotto anche con riferimento alla
ineleggibilità al Parlamento dei presidenti delle province,
anch'essa prevista dall'articolo 7, primo comma, lettera
b), del citato testo unico: l'ineleggibilità viene anche
in questo caso limitata ai collegi o circoscrizioni che
comprendano il territorio provinciale.