XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 187




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, prevede che i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti non siano eleggibili alla Camera dei deputati. Per effetto del rinvio disposto dall'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la disposizione di cui al citato articolo 7 è applicata anche alle elezioni del Senato della Repubblica. Lo stesso articolo 7 prevede che la causa di ineleggibilità può essere rimossa dai sindaci solo con le dimissioni da presentare almeno centottanta giorni prima della fine della legislatura o, in caso di elezioni anticipate, entro i sette giorni successivi alla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali.
        La ratio della norma emerge con chiarezza dai lavori preparatori del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, e dalle modifiche introdotte dalla legge n. 493 del 1956, successivamente trasfuse nel testo unico del 1957: si è voluto impedire che i titolari di alcuni uffici pubblici potessero utilizzare i poteri connessi alla loro carica per esercitare in modo indebito pressioni sugli elettori e valersi, pertanto, di un evidente vantaggio nei confronti degli altri concorrenti nella competizione elettorale. Si tratta di una finalità senz'altro condivisibile ed in armonia con il principio sancito dall'articolo 51 della Costituzione, concernente le necessarie condizioni di eguaglianza per l'accesso ai pubblici uffici.
        Non coerente con tale finalità appare tuttavia l'estensione con cui il citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 prevede l'ineleggibilità, che viene riferita a tutto il territorio nazionale e non alla sola parte ove il sindaco potrebbe effettivamente esercitare indebite influenze sugli elettori, vale a dire il territorio comunale.
        Una così ampia estensione della ineleggibilità appare non solo incongrua, ma anche contraria ad altri princìpi costituzionali, più volte affermati dalla Corte costituzionale, secondo i quali, in materia di elettorato passivo, la regola è costituita dalla più ampia apertura possibile a tutti i cittadini, essendo consentite limitazioni a tale principio solo se fondate su rigorosi criteri di razionalità. L'eleggibilità deve insomma rappresentare la regola, l'ineleggibilità l'eccezione (si vedano, ad esempio, le sentenze nn. 1020 e 235 del 1988, n. 510 del 1989, nn. 388 e 310 del 1991 e n. 344 del 1993).
        La necessità di restringere l'ineleggibilità all'ambito territoriale nel quale effettivamente possano verificarsi pericoli di alterazione della competizione elettorale è stata esplicitamente affermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 5 del 1978, con riferimento alla ineleggibilità dei consiglieri regionali (successivamente caduta per effetto della sentenza n. 344 del 1993 della stessa Corte). La Consulta ebbe, infatti, ad affermare che "detta ineleggibilità potrebbe, semmai, non apparire altrettanto giustificata secondo gli orientamenti giurisdizionali di questa Corte, laddove produca effetti per tutto il territorio nazionale anziché nell'ambito della regione nella quale il consigliere regionale eserciti il proprio mandato".
        La presente proposta di legge intende garantire il rispetto di questi princìpi costituzionali anche nella disciplina dell'ineleggibilità dei sindaci dei comuni maggiori. Con una modificazione della lettera c) del primo comma dell'articolo 7 del citato testo unico, l'ineleggibilità viene pertanto limitata alle candidature nei collegi uninominali delle due Camere o nelle circoscrizioni per l'assegnazione della quota proporzionale dei seggi della Camera dei deputati, che comprendono in tutto o in parte il territorio del comune.
        Per evidenti ragioni di omogeneità di disciplina, lo stesso principio viene introdotto anche con riferimento alla ineleggibilità al Parlamento dei presidenti delle province, anch'essa prevista dall'articolo 7, primo comma, lettera b), del citato testo unico: l'ineleggibilità viene anche in questo caso limitata ai collegi o circoscrizioni che comprendano il territorio provinciale.




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