XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 187




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituite dalle seguenti:

            "b) i presidenti delle province, limitatamente alle candidature nei collegi uninominali delle due Camere o nelle circoscrizioni per l'assegnazione della quota proporzionale dei seggi della Camera dei deputati che comprendano in tutto o in parte il territorio della provincia;

                c) i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, limitatamente alle candidature nei collegi uninominali delle due Camere o nelle circoscrizioni per l'assegnazione della quota proporzionale dei seggi della Camera dei deputati che comprendano in tutto o in parte il territorio del comune;".



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