XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 187
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le lettere b) e c) del primo comma
dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per
la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono
sostituite dalle seguenti:
"b) i presidenti delle province, limitatamente
alle candidature nei collegi uninominali delle due Camere o
nelle circoscrizioni per l'assegnazione della quota
proporzionale dei seggi della Camera dei deputati che
comprendano in tutto o in parte il territorio della
provincia;
c) i sindaci dei comuni con popolazione superiore
ai 20.000 abitanti, limitatamente alle candidature nei collegi
uninominali delle due Camere o nelle circoscrizioni per
l'assegnazione della quota proporzionale dei seggi della
Camera dei deputati che comprendano in tutto o in parte il
territorio del comune;".