XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 185 - 1235 - 1996 - 2261 - 2715 - 2836-A




        Onorevoli Colleghi! - Il testo unificato delle proposte di legge che si sottopone all'esame dell'Assemblea è volto a dettare una normativa organica destinata a regolare aspetti sostanziali e procedurali connessi all'applicazione dei principi sanciti dall'articolo 68 della Costituzione. Come è noto, l'articolo 68 della Costituzione, in stretta connessione con l'articolo 67, disciplina il complesso delle immunità parlamentari e ne specifica alcuni dei modi necessari per assicurare l'indipendenza della funzione parlamentare. Fin dalle origini del parlamentarismo moderno si è sostenuto, infatti, che la funzione parlamentare deve essere esercitata in condizione di indipendenza rispetto agli altri poteri e nei confronti dei singoli elettori. Da parte della dottrina più attenta a tali problematiche si è affermato che le prerogative parlamentari, nonchè quelle previste a favore di altri organi costituzionali, proteggono "valori del sistema": nel tutelare il libero esercizio delle funzioni parlamentari, contribuiscono a salvaguardare l'equilibrio tra i vari organi costituzionali, che deve trovare fondamento nella loro reciproca indipendenza.


La modifica dell'articolo 68 della Costituzione introdotta nel 1993.

        Come è noto la legge costituzionale n. 3 del 1993 ha modificato l'articolo 68 della Costituzione.
        Il nuovo testo dell'articolo 68 della Costituzione riconferma, al primo comma, la sussistenza dell'immunità per quanto concerne le opinioni espresse dai parlamentari e i voti dati nell'esercizio delle funzioni, stabilendo peraltro che per tali atti i parlamentari "non possono essere chiamati a rispondere", mentre invece la precedente dizione stabiliva l'"imperseguibilità" dei parlamentari. Il senso di tale modifica è rinvenibile nell'intento di precisare in forma più esplicita che tale prerogativa concerne ogni tipo di responsabilità e non solamente quella penale.
        I successivi commi, modificando, sul punto, in maniera significativa il precedente disposto costituzionale, che prevedeva l'istituto della autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari, escludono la necessità di una previa autorizzazione della Camera di appartenenza ai fini della sottoponibilità dei parlamentari a procedimento penale, limitandola alle ipotesi di perquisizione personale o domiciliare, di arresto o di altra misura privativa della libertà personale, o di mantenimento in detenzione ovvero di effettuazione, in qualsiasi forma, di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, o di sequestro di corrispondenza. Essi escludono, invece, la necessità di richiedere l'autorizzazione qualora si tratti di dare esecuzione ad una sentenza irrevocabile di condanna, oltre che nel caso, già previsto nel precedente testo, in cui il parlamentare sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.


I decreti-legge susseguitisi dal 1993 al 1996 e le iniziative legislative nella XIII legislatura.

        In coincidenza con la data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 1993, è stato emanato il decreto-legge n. 455 del 1993, con il quale si è provveduto a regolare la materia relativa ai procedimenti di insindacabilità, con particolare riferimento ai rapporti fra procedimenti giudiziari e procedure parlamentari. Il predetto decreto-legge, tuttavia, non è stato convertito in legge nei termini costituzionali. Analoga sorte hanno avuto gli altri diciotto provvedimenti d'urgenza, che ne hanno reiterato il contenuto, emanati nel corso della XI, della XII e della XIII legislatura.
        L'ultimo provvedimento d'urgenza della serie, il decreto-legge n. 555 del 1996, approvato dalla Camera con modificazioni, è decaduto prima che il Senato ne avesse iniziato l'esame. Il provvedimento non è poi stato più reiterato, per il sopravvenire della nota sentenza n. 360 del 1996, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della reiterazione dei decreti-legge.
        Esauritasi la fase della decretazione d'urgenza, nella XIII legislatura, le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) della Camera, nella seduta del 17 giugno 1998, hanno avviato l'esame in sede referente di due proposte di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 2939 ed A.C. 2985) recanti disposizioni di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione. I due testi, alquanto simili tra loro, riproducevano in larga misura l'ultimo tra i decreti-legge emanati in materia (il decreto-legge n. 555 del 1996), nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla Camera in sede di conversione. Il 26 gennaio 1999 le Commissioni riunite hanno licenziato per l'Assemblea un testo unificato delle due proposte di legge, che l'Assemblea della Camera ha approvato nella seduta del 17 febbraio 1999.
        La Commissione affari costituzionali del Senato, a cui il testo (A.S. 3819) è stato successivamente assegnato in sede referente, non ha iniziato l'esame del progetto di legge.
        La decadenza, con efficacia ex tunc, della disciplina introdotta in via di decretazione d'urgenza a seguito della mancata conversione dell'ultimo decreto-legge reiterato, e la mancata approvazione, nel corso della XIII legislatura, di una disciplina organica in materia, non ha ovviamente vanificato la piena efficacia dell'articolo 68 della Costituzione, dal momento che i relativi profili procedimentali sono stati fino ad ora risolti sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale e della prassi parlamentare.


La giurisprudenza della Corte costituzionale e la prassi parlamentare.

        Per ciò che concerne la prerogativa dell'insindacabilità, in base a una consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (a partire dalla sentenza 15 dicembre 1998, n. 1150), alla Camera di appartenenza è attribuito il potere di valutare la condotta addebitata a un proprio membro, con l'effetto, qualora sia qualificata come esercizio delle funzioni parlamentari, di inibire in ordine ad essa una difforme pronuncia giudiziale di responsabilità, sempre che il potere sia stato correttamente esercitato.
        Secondo la giurisprudenza costituzionale e l'attuale prassi parlamentare, i membri del Parlamento italiano possono far valere la prerogativa di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione in due sedi: possono eccepire avanti al giudice ordinario - innanzi al quale siano eventualmente chiamati a rispondere, per una querela o per un atto di citazione - la guarentigia dell'insindacabilità, ovvero possono chiedere alla Camera di appartenenza di valutare la condotta loro addebitata e di pronunciarsi in ordine all'insindacabilità della condotta stessa. I due percorsi non si escludono.
        E' possibile pertanto che l'autorità giudiziaria e la Camera d'appartenenza si esprimano diversamente. Secondo la Corte costituzionale, tuttavia, se la Camera delibera nel senso dell'insindacabilità, allora l'autorità giudiziaria - quale che sia il grado in cui pende il processo - è tenuta a conformarsi al giudizio del Parlamento, salva la possibilità di elevare conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale stessa, ove ritenga di dolersi di un cattivo esercizio del potere deliberativo da parte della Camera, che comporti una menomazione delle sue attribuzioni. Se la Corte costituzionale ritiene che la Camera abbia esercitato in modo esorbitante il suo potere di qualificare la condotta del parlamentare come pertinente all'esercizio del mandato parlamentare, ed abbia pertanto errato nel dichiarare un'insindacabilità, accoglie il ricorso dell'autorità giudiziaria e annulla la delibera della Camera. In caso contrario, rigetta il ricorso.


Gli indirizzi interpretativi della Corte costituzionale in materia di insindacabilità.

        Per quanto riguarda l'ambito oggettivo di estensione della prerogativa dell'insindacabilità, nella giurisprudenza della Corte, resa in sede di conflitto di attribuzione, si possono individuare due indirizzi interpretativi, che si sono succeduti nel corso degli ultimi anni.
        La Corte costituzionale, infatti, in una prima fase aveva stabilito il principio della cosiddetta "verifica esterna", secondo cui, in sede di risoluzione dei conflitti di attribuzione, essa deve limitarsi a controllare che la delibera parlamentare sia il frutto di un procedimento parlamentare completo, regolare e motivato, mentre non può spingersi a valutare la congruità di merito delle argomentazioni della Camera pronunciatasi sul punto. In una seconda fase la Corte ha adottato un indirizzo diverso, secondo cui il controllo della Corte stessa sulla delibera parlamentare - impugnata con il ricorso per conflitto d'attribuzione - non può arrestarsi alla verifica esterna, avendo essa ad oggetto non solo la regolarità dell'iter procedurale, ma anche la sussistenza dei presupposti richiesti dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, e cioè la riferibilità dell'atto alle funzioni parlamentari. La Corte ha dunque rinvenuto nel "nesso funzionale", vale a dire nella riferibilità dell'atto alle funzioni parlamentari, il discrimine fra l'insieme di dichiarazioni, giudizi e critiche che sostanziano l'attività politica dei parlamentari e le opinioni che godono della garanzia prevista dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
        Sulla base di queste premesse, in un primo momento la Corte, rilevata la dimensione peculiare che la funzione parlamentare assume nel sistema, in quanto attività libera nel fine e di natura generale, ha affermato che essa non si risolve negli atti tipici, ma ricomprende anche quelli "presupposti e conseguenziali", sebbene ad essa non possa essere ricondotta l'intera attività politica svolta dal deputato o dal senatore, in quanto tale interpretazione finirebbe per vanificare il nesso funzionale posto dall'articolo 68 della Costituzione e comporterebbe il rischio di trasformare la prerogativa in privilegio personale (sentenze nn. 375 del 1997, 289 del 1998, 329 del 1999). Il nesso funzionale è stato quindi rinvenuto dalla Corte nel collegamento tra la manifestazione di opinione e la funzione parlamentare, nell'inerenza delle opinioni all'esercizio delle funzioni (sentenza n. 417 del 1999).
        Successivamente la Corte,ˆâ4 a partire dalle sentenze nn. 10 e 11 del 2000,ˆâ4 ha adottato un indirizzo interpretativo più restrittivo, affermando che il nesso funzionale tra le manifestazioni di opinioni rese al di fuori della sede parlamentare e l'attività parlamentare non può riscontrarsi nel mero collegamento di argomento o di contesto fra attività parlamentare e dichiarazione, ma richiede una identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare.
        Alla luce di tale criterio, secondo la Corte, gli atti svolti extra moenia sono insindacabili solo se e nella misura in cui abbiano una "corrispondenza sostanziale" di contenuto con atti parlamentari tipici.


La presente proposta di legge: l'insindacabilità di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

        Venendo ad illustrare il contenuto della proposta all'esame dell'Assemblea, l'articolo 1 reca una modifica al comma 3 dell'articolo 343 c.p.p., al fine di adeguarne il contenuto all'intervenuta soppressione dell'istituto dell'autorizzazione a procedere nei confronti dei membri del Parlamento, a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 1993.
        Riguardo alla delimitazione dell'ambito nel quale trova applicazione il principio della insindacabilità, il comma 1 dell'articolo 2, nel testo approvato dalle Commissioni riunite, interviene con una puntuale individuazione degli atti parlamentari tipici (proposte di legge, emendamenti, interventi in Assemblea e nelle altre sedi parlamentari, ecc.) cui deve ritenersi applicabile in ogni caso la garanzia dell'insindacabilità di cui al primo comma dell'articolo 68 Costituzione. Esso prevede inoltre,ˆâ4 in linea con il primo indirizzo interpretativo della Corte sopra richiamato, che tale prerogativa si applica anche per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia riconducibile alla funzione parlamentare, espletata anche fuori delle sedi parlamentari.
        I commi da 2 a 9 dell'articolo 2 disciplinano i profili procedurali, prevedendo che l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, può essere rilevata o eccepita in qualsiasi procedimento giurisdizionale e nei procedimenti disciplinari.
        L'insindacabilità può essere rilevata dal giudice sia d'ufficio sia quando venga sollevata la relativa eccezione. Nel processo penale, qualora il giudice ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione, provvede con sentenza in ogni stato e grado del processo a norma dell'articolo 129 c.p.p.; nel corso delle indagini preliminari pronuncia decreto di archiviazione a norma dell'articolo 409 c.p.p.; nel processo civile, il giudice pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla sua definizione.
        Se il giudice non ritenga di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'insindacabilità, provvede con ordinanza non impugnabile, trasmettendo copia degli atti alla Camera di appartenenza del parlamentare. In tale ipotesi, il processo è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera, che può disporre una proroga del termine non superiore a trenta giorni.
        Il comma 7 dell'articolo 2 prevede la possibilità di accesso diretto alla Camera di appartenenza, che consiste nella possibilità che la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione sia sottoposta alla Camera di appartenenza direttamente da chi assume che i fatti per i quali si procede siano coperti dall'insindacabilità in quanto concernenti opinioni espresse o voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari. In tale caso, si prevede che la Camera possa chiedere al giudice la sospensione del procedimento.
        Conformemente alla giurisprudenza della Corte costituzionale che attribuisce alla Camera di appartenenza il potere di valutare la condotta addebitata ad un proprio membro con l'effetto di inibire, in ordine ad essa, una difforme pronuncia giudiziale qualora sia qualificata come esercizio delle funzioni parlamentari, il comma 8 stabilisce che, nel caso in cui la pronuncia della Camera vada nel senso di riconoscere l'insindacabilità, il giudice deve adeguarsi alla pronuncia parlamentare emettendo sentenza conforme, mentre il pubblico ministero deve richiedere l'archiviazione.


L'autorizzazione a limitazioni della libertà personale di cui al secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

        Per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, l'articolo 3, adeguandosi alla scelta adottata dai decreti-legge che si sono succeduti sulla materia e confermata dalla successiva prassi parlamentare, prevede che la relativa richiesta di autorizzazione sia trasmessa alla Camera di appartenenza del parlamentare direttamente dall'autorità che ha emanato il singolo atto. Tale soluzione comporta che le richieste di autorizzazione all'esecuzione di un provvedimento restrittivo della libertà personale sono trasmesse alla Camera competente dopo che la misura cautelare sia stata disposta dall'autorità giudiziaria competente e non, come avveniva in passato, sulla base della previsione recata dal comma 1 dell'articolo 343 c.p.p., all'atto della richiesta di emissione del provvedimento restrittivo. In attesa dell'autorizzazione l'esecuzione dell'atto rimane sospesa. Le Commissioni riunite hanno invece soppresso il comma 3 del testo base, ritenendo superfluo introdurre nella legge ordinaria una disposizione meramente riproduttiva di una norma costituzionale.


L'autorizzazione in materia di intercettazioni dirette.

        Per quanto concerne il tema relativo alle autorizzazioni richieste per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza, nel corso dell'esame in sede referente è stata approvata una modifica al comma 1 dell'articolo 3, prevedendo espressamente, conformemente agli orientamenti recentemente assunti in materia sia in sede parlamentare che giurisdizionale, la necessità di una previa autorizzazione della Camera di appartenenza anche per procedere all'acquisizione di tabulati di comunicazioni di un parlamentare.
        Il comma 3 dell'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede che in caso di scioglimento anticipato della Camera alla quale il parlamentare appartiene la richiesta di autorizzazione ad actum di cui al comma 1 perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura. Viene così confermata l'attuale prassi parlamentare, secondo la quale le Camere si pronunciano sulle richieste di autorizzazione previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione anche in regime di prorogatio.
        L'articolo 4 prevede che, con l'ordinanza di trasmissione alla Camera della questione relativa all'applicabilità della prerogativa dell'insindacabilità e con la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 3, l'autorità competente deve enunciare il fatto per il quale è in corso il procedimento, indicando le norme di legge che si assumono violate, e fornire alla Camera gli elementi su cui si fonda il provvedimento.


L'autorizzazione in materia di intercettazioni indirette.

        L'articolo 5 reca la disciplina dell'utilizzabilità, in sede processuale, delle cosiddette "intercettazioni indirette", vale a dire le intercettazioni disposte nel corso di procedimenti riguardanti terzi e nelle quali membri del Parlamento siano coinvolti o nel corso delle quali di essi sia fatta menzione.
        In particolare l'articolo 5 prevede, al comma 1, che qualora il giudice delle indagini preliminari, anche su istanza delle parti ovvero del parlamentare interessato, ritenga, in tutto o in parte, irrilevanti ai fini del procedimento i verbali o le registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali abbiano preso parte membri del Parlamento o nelle quali di essi sia fatta menzione, ne decide in camera di consiglio, sentite le parti, la distruzione integrale o parziale. Con una modifica al testo base introdotta nel corso dell'esame in sede referente si è previsto inoltre che la stessa procedura si applica anche qualora il giudice ritenga irrilevanti, in tutto o in parte, i tabulati di comunicazioni acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti.
        Relativamente alla materia delle "intercettazioni indirette", la questione maggiormente dibattuta nel corso dell'esame in sede referente è stata quella relativa alla estensione del regime autorizzatorio, prevista dal testo-base, anche per le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni nelle quali sia fatta menzione di membri del Parlamento, valutando il rischio di un uso strumentale della suddetta previsione. La soluzione adottata, al riguardo, dalle Commissioni riunite è volta a contemperare l'esigenza di garantire la guarantigia sottostante al principio sancito dall'articolo 68 della Costituzione con quella di evitare, da un lato, la necessità di acquisire in ogni caso l'autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare ai fini dell'utilizzo delle predette intercettazioni e, dall'altro, la distruzione dell'intero testo delle intercettazioni nelle quali sia fatta menzione di un parlamentare, qualora ne sia accertata dal giudice l'irrilevanza ai fini processuali.
        Le Commissioni riunite, pertanto, hanno ritenuto di mantenere la suddetta previsione, approvando al contempo alcuni emendamenti dei relatori volti a prevedere che il giudice delle indagini preliminari, qualora ritenga irrilevanti le singole frasi nelle quali è fatta menzione del parlamentare, possa ordinare la distruzione delle parti dei verbali o delle registrazioni che le contengono.
        Qualora invece il giudice per le indagini preliminari ritenga necessario utilizzare le intercettazioni o i tabulati di comunicazioni, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 5, deve richiedere, entro dieci giorni, l'autorizzazione alla Camera alla quale il parlamentare appartiene o apparteneva al momento in cui le intercettazioni sono state effettuate.
        La richiesta di autorizzazione all'utilizzazione in sede processuale delle intercettazioni, ai sensi del comma 3, deve essere trasmessa direttamente alla Camera competente. Tale richiesta deve contenere l'enunciazione del fatto per il quale è in corso il procedimento e l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, e deve essere corredata dei verbali delle intercettazioni, delle relative registrazioni e degli altri elementi sui quali la richiesta è fondata.
        Le Commissioni riunite hanno soppresso il comma 4 del testo base che, riproducendo il testo approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura, prevedeva che, decorsi sessanta giorni dalla richiesta senza che la Camera competente avesse provveduto, il giudice per le indagini preliminari potesse reiterare la richiesta. Alle Commissioni riunite è infatti apparsa inutile la previsione di un termine per l'adozione della deliberazione da parte della Camera competente, decorso il quale il giudice avrebbe dovuto reiterare la richiesta.
        Il testo licenziato dalle Commissioni riunite prevede che il giudice debba procedere alla immediata distruzione della documentazione solamente a seguito di diniego dell'autorizzazione. Si prevede, inoltre, che tutte le intercettazioni e le comunicazioni, acquisite in difformità da quanto previsto dalle norme in esame, devono essere dichiarate inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento.


Le disposizioni finali.

        L'articolo 6, non modificato dalle Commissioni riunite, stabilisce che, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, le disposizioni di cui all'articolo 5 si osservano sole se le intercettazioni non siano già state utilizzate in giudizio, mentre l'articolo 7 reca la clausola di salvaguardia degli atti adottati e degli effetti e i rapporti sorti sulla base dei decreti-legge emanati in materia nelle ultime tre legislature, decaduti per mancata conversione in legge entro il termine costituzionale. L'articolo 8, infine, dispone l'immediata entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Marco BOATO, Relatore per la I Commissione.

Erminia MAZZONI, Relatore per la II Commissione.



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