|
|
|
|
|
|
|
1. Nel comma 3
dell'articolo 343 del codice
di procedura penale il
secondo periodo è sostituito
dal seguente: "Tuttavia,
quando l'autorizzazione a
procedere o l'autorizzazione
al compimento di determinati
atti sono prescritte da
disposizioni della
Costituzione o di leggi
costituzionali, si applicano
tali disposizioni, nonché, in
quanto compatibili con esse,
quelle di cui agli articoli
344, 345 e 346". |
Identico. |
|
|
|
|
1. L'articolo 68, primo
comma, della Costituzione si
applica in ogni caso per la
presentazione di disegni o
proposte di legge,
emendamenti, ordini del
giorno, mozioni e
risoluzioni, per le
interpellanze e le
interrogazioni, per gli
interventi nelle Assemblee e
negli altri organi delle
Camere, per qualsiasi
espressione di voto comunque
formulata, per ogni altro
atto parlamentare, per ogni
altra attività di ispezione,
di divulgazione, di critica e
di denuncia, collegata alla
funzione di parlamentare,
espletata anche fuori del
Parlamento. |
1. L'articolo 68, primo
comma, della Costituzione si
applica in ogni caso per la
presentazione di disegni o
proposte di legge,
emendamenti, ordini del
giorno, mozioni e
risoluzioni, per le
interpellanze e le
interrogazioni, per gli
interventi nelle Assemblee e
negli altri organi delle
Camere, per qualsiasi
espressione di voto comunque
formulata, per ogni altro
atto parlamentare, per ogni
altra attività di ispezione,
di divulgazione, di critica e
di denuncia, riconducibile
alla funzione di
parlamentare, espletata anche
fuori del Parlamento. |
|
2. Quando in un
procedimento giurisdizionale
è rilevata o eccepita
l'applicabilità dell'articolo
68, primo comma, della
Costituzione, il giudice
dispone, anche d'ufficio, se
del caso, l'immediata
separazione del procedimento
stesso da quelli
eventualmente riuniti. |
2. Identico. |
| 3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo e in ogni altro caso in cui ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione il giudice provvede con sentenza in ogni stato e grado del processo penale, a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale; nel corso delle indagini preliminari pronuncia | 3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo e in ogni altro caso in cui ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione il giudice provvede con sentenza in ogni stato e grado del processo penale, a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale; nel corso delle indagini preliminari pronuncia |
|
decreto di archiviazione ai
sensi dell'articolo 409 del
codice di procedura penale.
Se l'applicabilità
dell'articolo 68, primo
comma, della Costituzione è
ritenuta nel processo civile,
il giudice pronuncia sentenza
con i provvedimenti necessari
alla sua definizione; le
parti sono invitate a
precisare immediatamente le
conclusioni ed i termini,
previsti dall'articolo 190
del codice di procedura
civile per il deposito delle
comparse conclusionali e
delle memorie di replica,
sono ridotti,
rispettivamente, a dieci e
cinque giorni. Analogamente
il giudice provvede in ogni
altro procedimento
giurisdizionale, anche
d'ufficio, in ogni stato e
grado. |
decreto di archiviazione ai
sensi dell'articolo 409 del
codice di procedura penale.
Se l'applicabilità
dell'articolo 68, primo
comma, della Costituzione è
ritenuta nel processo civile,
il giudice pronuncia sentenza
con i provvedimenti necessari
alla sua definizione; le
parti sono invitate a
precisare immediatamente le
conclusioni ed i termini,
previsti dall'articolo 190
del codice di procedura
civile per il deposito delle
comparse conclusionali e
delle memorie di replica,
sono ridotti,
rispettivamente, a
quindici e cinque
giorni. Analogamente il
giudice provvede in ogni
altro procedimento
giurisdizionale, anche
d'ufficio, in ogni stato e
grado. |
|
4. Se non ritiene di
accogliere l'eccezione
concernente l'applicabilità
dell'articolo 68, primo
comma, della Costituzione,
proposta da una delle parti,
il giudice provvede senza
ritardo con ordinanza non
impugnabile, trasmettendo
direttamente copia degli atti
alla Camera alla quale il
membro del Parlamento
appartiene o apparteneva al
momento del fatto. Se
l'eccezione è sollevata in un
processo civile dinanzi al
giudice istruttore, questi
pronuncia detta ordinanza
nell'udienza o entro cinque
giorni. |
4. Identico. |
|
5. Se il giudice ha
disposto la trasmissione di
copia degli atti, a norma del
comma 4, il procedimento è
sospeso fino alla
deliberazione della Camera e
comunque non oltre il termine
di novanta giorni dalla
ricezione degli atti da parte
della Camera predetta. La
Camera interessata può
disporre una proroga del
termine non superiore a
trenta giorni. La sospensione
non impedisce, nel
procedimento penale, il
compimento degli atti non
ripetibili e, negli altri
procedimenti, degli atti
urgenti. In caso di
scioglimento della Camera
alla quale il parlamentare
appartiene, la ordinanza di
trasmissione di copia degli
atti di cui al comma 4 perde
ogni effetto e può essere
rinnovata all'inizio della
successiva legislatura. |
5. Se il giudice ha
disposto la trasmissione di
copia degli atti, a norma del
comma 4, il procedimento è
sospeso fino alla
deliberazione della Camera e
comunque non oltre il termine
di novanta giorni dalla
ricezione degli atti da parte
della Camera predetta. La
Camera interessata può
disporre una proroga del
termine non superiore a
trenta giorni. La sospensione
non impedisce, nel
procedimento penale, il
compimento degli atti non
ripetibili e, negli altri
procedimenti, degli atti
urgenti. In caso di
scioglimento della Camera
alla quale il parlamentare
appartiene, la ordinanza di
trasmissione di copia degli
atti di cui al comma 4 perde
ogni effetto a decorrere
dall'inizio della successiva
legislatura e può essere
rinnovata all'inizio della
legislatura stessa. |
|
6. Se la questione è
rilevata o eccepita nel corso
delle indagini preliminari,
il pubblico ministero
trasmette, entro dieci
giorni, gli atti al giudice,
perché provveda ai sensi dei
commi 3 e 4. |
6. Se la questione è
rilevata o eccepita nel corso
delle indagini preliminari,
il pubblico ministero
trasmette, entro dieci
giorni, gli atti al giudice,
perché provveda ai sensi dei
commi 3 o 4. |
|
7. La questione
dell'applicabilità
dell'articolo 68, primo
comma, della Costituzione può
essere sottoposta alla Camera
di appartenenza anche
direttamente da chi assume
che il fatto per il quale è
in corso un procedimento
giurisdizionale di
responsabilità nei suoi
confronti concerne opinioni
espresse o voti dati
nell'esercizio delle funzioni
parlamentari. La Camera può
chiedere che il giudice
sospenda il procedimento, ai
sensi del comma 5. |
7. Identico. |
|
8. Nei casi di cui ai
commi 4, 6 e 7 e in ogni
altro caso in cui sia
altrimenti investita della
questione, la Camera
trasmette all'autorità
giudiziaria la propria
deliberazione; se questa è
favorevole all'applicazione
dell'articolo 68, primo
comma, della Costituzione, il
giudice adotta senza ritardo
i provvedimenti indicati nel
comma 3 e il pubblico
ministero formula la
richiesta di
archiviazione. |
8. Identico. |
|
9. Le disposizioni di
cui ai commi precedenti si
applicano, in quanto
compatibili, ai procedimenti
disciplinari, sostituita al
giudice l'autorità investita
del procedimento. |
9. Identico. |
|
|
|
|
1. Quando occorre
eseguire nei confronti di un
membro del Parlamento
perquisizioni personali o
domiciliari, ispezioni
personali, intercettazioni,
in qualsiasi forma, di
conversazioni o
comunicazioni, sequestri di
corrispondenza, ovvero,
quando occorre procedere al
fermo, all'esecuzione di una
misura cautelare personale o
all'esecuzione
dell'accompagnamento
coattivo, nonché di misure di
sicurezza o di prevenzione
aventi natura personale e di
ogni altro provvedimento
privativo della libertà
personale, l'autorità
competente richiede
direttamente l'autorizzazione
della Camera alla quale il
soggetto appartiene. |
1. Quando occorre
eseguire nei confronti di un
membro del Parlamento
perquisizioni personali o
domiciliari, ispezioni
personali, intercettazioni,
in qualsiasi forma, di
conversazioni o
comunicazioni, sequestri di
corrispondenza, o
acquisire tabulati di
comunicazioni, ovvero,
quando occorre procedere al
fermo, all'esecuzione di una
misura cautelare personale o
interdittiva ovvero
all'esecuzione
dell'accompagnamento
coattivo, nonché di misure di
sicurezza o di prevenzione
aventi natura personale e di
ogni altro provvedimento
privativo della libertà
personale, l'autorità
competente richiede
direttamente l'autorizzazione
della Camera alla quale il
soggetto appartiene. |
|
2. L'autorizzazione è
richiesta dall'autorità che
ha emesso il provvedimento da
eseguire; in attesa
dell'autorizzazione
l'esecuzione del
provvedimento rimane
sospesa. |
2. Identico. |
|
3. L'autorizzazione
non è richiesta se il membro
del Parlamento è colto
nell'atto di commettere un
delitto per il quale è
previsto l'arresto
obbligatorio in flagranza
ovvero si tratta di eseguire
una sentenza irrevocabile di
condanna. |
Soppresso. |
|
3. In caso di
scioglimento della Camera
alla quale il parlamentare
appartiene, la richiesta di
autorizzazione perde
efficacia a decorrere
dall'inizio della successiva
legislatura e può essere
rinnovata e presentata alla
Camera competente all'inizio
della legislatura
stessa. |
|
|
|
|
1. Con l'ordinanza
prevista dall'articolo 2,
comma 4, e con la richiesta
di autorizzazione prevista
dall'articolo 3, l'autorità
competente enuncia il fatto
per il quale è in corso il
procedimento indicando le
norme di legge che si
assumono violate e fornisce
alla Camera gli elementi su
cui fonda il
provvedimento. |
Identico. |
|
|
|
|
1. Fuori dalle ipotesi
previste dall'articolo 3, il
giudice per le indagini
preliminari, qualora ritenga
irrilevanti ai fini del
procedimento i verbali e le
registrazioni delle
conversazioni o comunicazioni
intercettate in qualsiasi
forma nel corso di
procedimenti riguardanti
terzi, alle quali hanno preso
parte membri del Parlamento o
nelle quali di essi si è
fatta menzione, sentite le
parti, a tutela della
riservatezza, ne decide, in
camera di consiglio, la
distruzione, a norma
dell'articolo 269, commi 2 e
3, del codice di procedura
penale. |
1. Fuori dalle ipotesi
previste dall'articolo 3, il
giudice per le indagini
preliminari, anche su
istanza delle parti ovvero
del parlamentare interessato,
qualora ritenga
irrilevanti, in tutto o in
parte, ai fini del
procedimento i verbali e le
registrazioni delle
conversazioni o comunicazioni
intercettate in qualsiasi
forma nel corso di
procedimenti riguardanti
terzi, alle quali hanno preso
parte membri del Parlamento o
nelle quali di essi si è
fatta menzione, ovvero i
tabulati di comunicazioni
acquisiti nel corso dei
medesimi procedimenti,
sentite le parti, a tutela
della riservatezza, ne
decide, in camera di
consiglio, la distruzione
integrale ovvero delle
parti o delle frasi ritenute
irrilevanti, a norma
dell'articolo 269, commi 2 e
3, del codice di procedura
penale. |
| 2. Qualora, su istanza del pubblico ministero, sentiti i difensori delle parti nei termini e nei modi di cui all'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni di cui al comma 1, il giudice per le | 2. Qualora, su istanza di una parte processuale, sentite le altre parti nei termini e nei modi di cui all'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni o i tabulati di cui al comma 1, il |
|
indagini preliminari
richiede, entro dieci giorni,
l'autorizzazione della Camera
alla quale il membro del
Parlamento appartiene o
apparteneva al momento in cui
le conversazioni o le
comunicazioni sono state
intercettate. |
giudice per le indagini
preliminari richiede, entro
dieci giorni,
l'autorizzazione della Camera
alla quale il membro del
Parlamento appartiene o
apparteneva al momento in cui
le conversazioni o le
comunicazioni sono state
intercettate. |
|
3. La richiesta di
autorizzazione è trasmessa
direttamente alla Camera
competente. In essa il
giudice per le indagini
preliminari enuncia il fatto
per il quale è in corso il
procedimento, indica le norme
di legge che si assumono
violate e gli elementi sui
quali la richiesta si fonda,
allegando altresì copia dei
verbali e delle
registrazioni. |
3. Identico. |
|
4. Decorsi
sessanta giorni dalla
richiesta senza che la Camera
abbia provveduto, il giudice
per le indagini preliminari,
su istanza del pubblico
ministero, può reiterarla. |
Soppresso. |
|
5. In caso di
scioglimento delle Camere, la
richiesta perde efficacia e
può essere rinnovata e
presentata alla Camera
competente all'inizio della
successiva legislatura. |
4. In caso di
scioglimento della Camera
alla quale il parlamentare
appartiene, la richiesta
perde efficacia a
decorrere dall'inizio della
successiva legislatura e
può essere rinnovata e
presentata alla Camera
competente all'inizio della
legislatura stessa. |
|
6. Se l'autorizzazione
viene negata, o il giudice
per le indagini preliminari
non ritiene di reiterare la
richiesta ai sensi del comma
4, la documentazione delle
intercettazioni è distrutta
immediatamente, e comunque
non oltre i dieci giorni
dalla comunicazione del
diniego o dalla scadenza
del termine di cui al
medesimo comma 4. |
5. Se
l'autorizzazione viene
negata, la documentazione
delle intercettazioni è
distrutta immediatamente, e
comunque non oltre i dieci
giorni dalla comunicazione
del diniego. |
|
7. Tutte le
intercettazioni e le
comunicazioni acquisite in
violazione del disposto del
presente articolo devono
essere dichiarate
inutilizzabili dal giudice in
ogni stato e grado del
procedimento. |
6. Identico. |
|
|
|
|
1. Nei procedimenti in
corso alla data di entrata in
vigore della presente legge,
le disposizioni dell'articolo
5 si osservano solo se le
intercettazioni non sono già
state utilizzate in
giudizio. |
Identico. |
|
|
|
| 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti |
Identico. |
|
prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 15 novembre
1993, n. 455, 14 gennaio
1994, n. 23, 17 marzo 1994,
n. 176, 16 maggio 1994, n.
291, 15 luglio 1994, n. 447,
8 settembre 1994, n. 535, 9
novembre 1994, n. 627, 13
gennaio 1995, n. 7, 13 marzo
1995, n. 69, 12 maggio 1995,
n. 165, 7 luglio 1995, n.
276, 7 settembre 1995, n.
374, 8 novembre 1995, n. 466,
8 gennaio 1996, n. 9, 12
marzo 1996, n. 116, 10 maggio
1996, n. 253, 10 luglio 1996,
n. 357, 6 settembre 1996, n.
466 e 23 ottobre 1996, n.
555. |
|
|
|
|
La presente legge entra
in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |
Frontespizio |
Relazione |