XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 182
Onorevoli Colleghi! - Nella XIII legislatura sono state
approvate importanti leggi di revisione costituzionale che
riguardano singole questioni a suo tempo affrontate nel
progetto approvato dalla Commissione parlamentare per le
riforme costituzionali: dalla riforma dell'ordinamento
regionale e del titolo V della parte seconda della
Costituzione alla revisione dell'articolo 111 con
l'introduzione dei princìpi del "giusto processo".
Per comune riconoscimento rimane tuttavia viva la
necessità di porre mano ad una organica revisione delle norme
costituzionali concernenti la forma di Stato, la forma di
governo, il Parlamento e il connesso sistema delle garanzie
disegnate dalla Costituzione del 1948. Altrettanto diffusa è
la convinzione che la necessaria riforma dei moduli di
organizzazione e di funzionamento degli apparati pubblici, per
quanto radicale, non possa comportare la messa in discussione
dei valori di civiltà che si sono affermati nella
consapevolezza sociale del nostro Paese anche grazie alla
determinante azione di orientamento svolta dai princìpi di
libertà e di giustizia sociale contenuti nei princìpi
fondamentali e nella parte prima della Costituzione
repubblicana. Di qui le giuste perplessità nei confronti delle
proposte di istituzione di un'Assemblea costituente che inizi
i propri lavori partendo dal presupposto di un potenziale
azzeramento dell'intero ordinamento costituzionale esistente.
Gli esiti della messa in opera di una simile Assemblea
potrebbero infatti risultare, come i precedenti storici
insegnano, pericolosamente imprevedibili e gravemente
destabilizzanti anche per gli assetti politici del nostro
Paese.
La presente proposta di legge costituzionale intende
individuare una soluzione a questa impasse, che ormai
vanifica da troppi anni l'esigenza di una organica riforma
istituzionale. Da un lato, l'esito negativo dei lavori della
Commissione bicamerale per le riforme costituzionali della
XIII legislatura ha purtroppo confermato la perdurante
validità del "paradosso costituzionale" prospettato in
dottrina: quanto più un determinato sistema politico necessita
di un profondo intervento di riforma strutturale, tanto meno
esso è capace di portare a termine tale intervento attraverso
risorse endogene e le ordinarie vie parlamentari (quelle, per
intenderci, disegnate nel nostro ordinamento dall'articolo 138
della Costituzione). Dall'altra parte, il ricorso a strumenti
straordinari e in particolare alla diretta investitura
popolare di un organo con pieno mandato costituente rischia di
aprire quella destabilizzante fase di sospensione dell'intero
ordinamento, compresi i diritti fondamentali, cui si è prima
accennato.
La soluzione che qui si ipotizza prevede di dare vita ad
un'Assemblea eletta dal popolo con lo specifico mandato di
provvedere alla revisione della sola parte seconda della
Costituzione del 1948. Il progetto di legge costituzionale
impone all'Assemblea rigorosi limiti di competenza. Viene
infatti esplicitamente precluso a questo organo di esaminare
progetti di revisione dei princìpi fondamentali e della parte
prima della Costituzione, che rimangono attribuiti alla
competenza delle Camere, secondo le ordinarie procedure
dell'articolo 138 della Costituzione stessa. Viene inoltre
confermato il divieto, già contenuto nella vigente Carta
costituzionale, di procedere alla revisione della forma
repubblicana, divieto nel quale il pensiero costituzionale
prevalente legge una sintetica espressione di fedeltà ai
fondamentali princìpi di democrazia del sistema. E' altresì
espressamente precluso all'Assemblea l'esaminare atti di
indirizzo e di sindacato ispettivo nei confronti del Governo.
Questa ultima previsione è motivata dal fatto che l'Assemblea
in questione si troverà ad operare in contemporanea con le due
Camere titolari del rapporto fiduciario nei confronti
dell'esecutivo: si intende così evitare qualsiasi rischio di
sovrapposizione tra il piano di svolgimento dell'indirizzo
politico-legislativo ordinario e l'attività di revisione della
Costituzione. Nella medesima direzione va la previsione di
precludere alle due Camere, nel corso dei lavori
dell'Assemblea incaricata della revisione costituzionale,
l'esame delle proposte di legge costituzionale ricadenti
nell'ambito di competenza assegnato all'Assemblea.
Si intende inoltre distinguere nettamente, anche nella
scelta degli eletti, fra l'espressione del mandato
"costituente" all'Assemblea e il mandato politico alle Camere
titolari del rapporto fiduciario con l'esecutivo. A questo
fine è diretto lo stretto regime di incompatibilità previsto
dall'articolo 5 della proposta di legge costituzionale con cui
si dispone, tra l'altro, l'incompatibilità tra la carica di
membro del Governo, di parlamentare europeo e nazionale e
quella di componente dell'Assemblea.
Definito nei termini rigorosi ora illustrati l'ambito di
competenza dell'Assemblea, la proposta di legge costituzionale
provvede a definire in primo luogo le modalità di elezione
dell'organo. L'ampio carattere rappresentativo, che deve
essere proprio di un'Assemblea con questo mandato, impone il
ricorso ad un sistema di elezione di tipo proporzionale. Il
progetto di legge sceglie tuttavia di dare attuazione a questo
principio nel modo meno traumatico per il sistema, nella
consapevolezza della necessità, da un lato, di non "inventare"
un nuovo sistema elettorale accanto ai già numerosi sistemi
diversificati attualmente in uso nel nostro Paese e,
dall'altro, di non introdurre ulteriori fattori di turbativa
al confronto politico improntato, a decorrere dal 1994, alla
logica maggioritaria. Si prevede pertanto di eleggere
l'Assemblea con le stesse modalità e nell'ambito delle
medesime circoscrizioni definite dalla legge n. 18 del 1979, e
successive modificazioni, per l'elezione dei rappresentanti
dell'Italia al Parlamento europeo. Tale scelta ha suggerito
anche la soluzione di fissare la composizione dell'Assemblea
in numero eguale a quello dei membri italiani del Parlamento
europeo (ottantasette).
L'unica modificazione che viene apportata rispetto al
sistema elettorale per le elezioni europee riguarda il voto di
preferenza; in ragione di particolarissimi compiti costituenti
assegnati ai componenti di tale Assemblea vengono infatti a
cadere gran parte delle ragioni che portano a "scegliere
persone", trattandosi qui della necessità di "scegliere
istituzioni". Alla luce di ciò, nella presente proposta di
legge costituzionale si opta quindi per l'eliminazione delle
preferenze in favore dell'elezione dei candidati di ciascuna
lista nell'ordine in cui essi compaiono nella lista medesima,
secondo quanto già previsto per l'assegnazione della quota
proporzionale dei seggi della Camera dei deputati. Sono
conseguentemente previste le modifiche necessarie anche con
riferimento ai gruppi di liste collegate ammesse dalla legge
n. 18 del 1979 per la partecipazione alle elezioni delle liste
espressione di minoranze linguistiche.
Per quanto riguarda le modalità di approvazione del
progetto di revisione costituzionale da parte dell'Assemblea,
si prevede che questa concluda i propri lavori entro
ventiquattro mesi dalla prima seduta. Per la disciplina dei
lavori si fa rinvio alle norme del regolamento della Camera
dei deputati. Per l'approvazione del progetto di revisione è
richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
componenti dell'Assemblea sia per la deliberazione dei singoli
articoli che per la deliberazione finale. Si prevede quindi di
sottoporre a referendum popolare confermativo il
progetto così approvato; con previsione analoga a quella
contenuta nell'articolo 138 della vigente Costituzione, si
prevede di non dare luogo al referendum in caso di
approvazione del progetto con maggioranza almeno pari ai due
terzi dei componenti dell'Assemblea.
Il meccanismo di approvazione così delineato sembra il più
idoneo a coniugare la necessità della ricerca delle più ampie
intese nella definizione del progetto con l'esigenza di
apprestare sufficienti garanzie per gli orientamenti che
dovessero emergere in dissenso dalle deliberazioni della
maggioranza.