XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 182
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
(Istituzione dell'Assemblea).
1. E' istituita l'Assemblea per la revisione della parte
seconda della Costituzione, di seguito denominata
"Assemblea".
Art. 2.
(Competenza).
1. L'Assemblea è competente per l'esame e l'approvazione
di un progetto di legge di revisione della parte seconda della
Costituzione, escluso l'articolo 139, e delle disposizioni
transitorie e finali della Costituzione stessa.
2. E' precluso all'Assemblea l'esame di progetti di
revisione dei princìpi fondamentali e della parte prima della
Costituzione ovvero di suoi singoli titoli o articoli.
3. E' precluso all'Assemblea l'esame di atti di indirizzo
o di sindacato ispettivo nei confronti del Governo.
4. A decorrere dalla data di elezione dell'Assemblea e
fino allo scioglimento di questa è precluso al Parlamento
l'esercizio del potere di revisione costituzionale nelle
materie attribuite alla competenza dell'Assemblea stessa.
Art. 3.
(Composizione ed elezione).
1. L'Assemblea è composta da ottantasette componenti
eletti nell'ambito delle circoscrizioni elettorali previste
per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento
europeo dall'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
Per la presentazione delle candidature e per l'elezione dei
componenti dell'Assemblea si applicano le disposizioni di cui
ai titoli III, IV e V della legge 24 gennaio 1979, n. 18,
salvo quanto previsto espressamente dalla presente legge
costituzionale.
2. Nella votazione per l'elezione dei membri
dell'Assemblea non è ammessa l'espressione del voto di
preferenza. L'ufficio centrale circoscrizionale di ciascuna
circoscrizione proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali
ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista
secondo l'ordine progressivo di presentazione.
3. Quando in una circoscrizione sia costituito un gruppo
di liste con le modalità indicate dall'articolo 12 della legge
24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, ai fini
della assegnazione dei seggi alle singole liste che compongono
il gruppo, l'ufficio elettorale circoscrizionale divide la
cifra circoscrizionale di ciascuna lista componente il gruppo
per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi
spettanti al gruppo di liste, e quindi sceglie, tra i
quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello
dei seggi da attribuire al gruppo, disponendoli in una
graduatoria decrescente; si determinano in tale modo i
quozienti più alti e, quindi, il numero di seggi spettanti ad
ogni lista. Qualora, sulla base delle disposizioni di cui al
presente comma, la lista di minoranza linguistica non ottenga
neppure un seggio, l'ultimo seggio spettante al gruppo di
liste collegate nella circoscrizione è comunque attribuito
alla lista di minoranza linguistica, purché questa abbia
ottenuto una cifra elettorale non inferiore a 50 mila.
Art. 4.
(Elettorato attivo e passivo).
1. Sono elettori dell'Assemblea i cittadini che entro il
giorno fissato per la votazione sono iscritti nelle liste
elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.
2. Sono eleggibili all'Assemblea i cittadini aventi i
requisiti di eleggibilità alla Camera dei deputati.
Art. 5.
(Incompatibilità e status dei
componenti dell'Assemblea).
1. La carica di membro dell'Assemblea è incompatibile con
quelle di Ministro e di sottosegretario di Stato, di
componente di una delle due Camere e di rappresentante
italiano al Parlamento europeo; ai membri dell'Assemblea si
applicano, altresì, le norme in materia di incompatibilità
previste dalla legge per i membri del Parlamento della
Repubblica.
2. Le situazioni di incompatibilità di cui al comma 1 sono
risolte con opzione espressa entro trenta giorni dal
verificarsi delle stesse; in mancanza dell'opzione il membro
dell'Assemblea è dichiarato decaduto.
3. Al membro dell'Assemblea che cessa di farne parte a
seguito di opzione o decadenza subentra il candidato che nella
stessa lista e nella stessa circoscrizione segue
immediatamente l'ultimo eletto.
4. L'Assemblea giudica dei titoli di ammissione dei suoi
componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e
incompatibilità.
5. Ai membri dell'Assemblea si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 67 e 68 della Costituzione; ad essi è
corrisposta l'indennità spettante ai componenti della Camera
dei deputati, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n.
1261.
Art. 6.
(Organizzazione e disciplina dei lavori).
1. Nella prima seduta l'Assemblea, presieduta
provvisoriamente dal decano per età, elegge tra i suoi membri
il presidente, tre vicepresidenti e quattro segretari, che ne
costituiscono l'Ufficio di presidenza.
2. I lavori dell'Assemblea sono disciplinati dalle norme
della presente legge costituzionale e dalle disposizioni del
regolamento della Camera dei deputati vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale, in
quanto applicabili.
3. L'Assemblea può demandare lo svolgimento di funzioni
referenti a Commissioni composte in modo da rispecchiare la
proporzione dei gruppi in essa costituiti.
4. In Assemblea e nelle Commissioni di cui al comma 3 le
votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvo quelle
riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto.
Art. 7.
(Iniziativa legislativa).
1. Ciascun membro dell'Assemblea può presentare progetti
di legge nelle materie riservate alla competenza
dell'Assemblea stessa.
Art. 8.
(Approvazione del progetto).
1. Sulla base dei progetti presentati ai sensi
dell'articolo 7, l'Assemblea approva, entro ventiquattro mesi
dalla prima seduta, una legge di revisione costituzionale
nelle materie di cui al comma 1 dell'articolo 2. La legge è
deliberata a maggioranza assoluta dei componenti
dell'Assemblea in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge può contenere disposizioni transitorie e finali
necessarie alla sua attuazione.
2. La legge di cui al comma 1 è sottoposta a
referendum popolare entro tre mesi dalla sua
pubblicazione. La legge sottoposta a referendum non è
promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti
validi.
3. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata
approvata dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti.
Art. 9.
(Funzionamento dell'Assemblea).
1. L'Assemblea ha sede in Roma e si avvale delle strutture
e del personale della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
2. Le spese di funzionamento dell'Assemblea sono poste a
carico, in parti uguali, del bilancio interno della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica.
3. L'Assemblea è sciolta dal giorno successivo a quello
della promulgazione da parte del Presidente della Repubblica
della legge di revisione costituzionale.
Art. 10.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge costituzionale entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.