XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 181
Onorevoli Colleghi! - L'agricoltura, settore
fondamentale dell'economia italiana, risente purtroppo di una
normativa in materia di rapporti di lavoro che non tiene in
considerazione alcune peculiarità di questo comparto. Primo
fra tutti, il problema della necessità di personale non
omogenea nell'arco dei dodici mesi, ma concentrata solo in
alcuni periodi dell'anno come quelli della vendemmia, della
raccolta delle olive e della frutta, della fienagione o di
alcune operazioni colturali; quindi una realtà con un forte
carattere di stagionalità che richiede un'elevata percentuale
di manodopera concentrata in brevi intervalli di tempo.
Un settore di questo genere necessita di una normativa
adeguata che si faccia carico di queste esigenze garantendo
una flessibilità occupazionale, nonchè un alleggerimento degli
oneri contributivi e burocratici attualmente troppo gravosi
specialmente per le piccole aziende agricole a gestione
familiare. Queste ultime hanno sempre supplito a queste
"emergenze agricole" chiamando a raccolta amici, parenti e
conoscenti che, ben lieti di trascorrere qualche giorno in
campagna, magari a vendemmiare, accettavano ottenendo in
cambio solo ospitalità, una bella cena tra amici oppure un
omaggio di prodotti dell'azienda. Per la normativa in vigore
queste prestazioni rappresentano forme di lavoro subordinato
che, se non inquadrate nelle complesse procedure previste dal
nuovo registro d'impresa, rischiano di essere considerate
"lavoro nero".
La presente proposta di legge mira a introdurre il
rapporto di lavoro occasionale nel settore agricolo,
semplificando le procedure di reperimento di manodopera.
Con l'articolo 1 si definisce l'ambito di applicazione
della legge, cosa si intende per lavoro occasionale, in quali
periodi può svolgersi, che durata può avere e le categorie di
personale che possono accedervi.
L'articolo 2 stabilisce gli adempimenti ai quali si devono
attenere i datori di lavoro nei casi di lavoro occasionale:
comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, stipula
di polizza sulla responsabilità civile per infortunio e morte,
rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e contributo
del 10 per cento a favore dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale. Le retribuzioni minime sono definite sulla
base di criteri stabiliti a livello provinciale fra le
organizzazioni di categoria. Inoltre, in questo articolo, si
stabilisce che le retribuzioni per lavoro occasionale non sono
soggette a ritenute IRPEF e non costituiscono base di calcolo
relativamente all'imposta regionale sulle attività
produttive.
L'articolo 3 precisa che i redditi in oggetto sono
cumulabili con i redditi derivanti da trattamenti
pensionistici e che i titolari di indennità di disoccupazione
o di cassa integrazione dovranno comunicare all'ente erogatore
il netto mensile percepito con il lavoro occasionale, affinché
dalla indennità sia detratto un terzo della retribuzione
percepita ai sensi delle disposizioni della legge.
Vista l'importanza della proposta di legge si auspica una
rapida approvazione.