XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 181
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione di lavoro occasionale
in agricoltura).
1. Ai fini della presente legge la definizione di lavoro
occasionale in agricoltura si applica ai rapporti di lavoro
tra un imprenditore agricolo o un coltivatore diretto e
personale assunto per l'espletamento dei lavori nei periodi di
raccolta dei prodotti agricoli di cui al comma 2, nonché al
personale assunto per fare fronte a comprovate situazioni di
temporanea inabilità al lavoro da parte dell'imprenditore
agricolo o del coltivatore diretto.
2. Per periodi di raccolta dei prodotti agricoli si
intendono la vendemmia, la raccolta delle olive e della
frutta, le fasi di fienagione, di potatura e di dirado manuale
della vite, nonché situazioni di particolari emergenze
agricole.
3. Il rapporto di lavoro occasionale di cui al presente
articolo ha una durata massima di cinquanta giornate
lavorative annue per dipendente.
4. Il personale assunto nei periodi di raccolta di cui al
comma 2, ad eccezione del personale assunto per fare fronte a
comprovate situazioni di temporanea inabilità da parte
dell'imprenditore agricolo o del coltivatore diretto, deve
essere reperito nelle seguenti categorie: studenti,
casalinghe, pensionati, disoccupati, lavoratori in cassa
integrazione guadagni, soggetti portatori di handicap o
provenienti da centri di recupero, lavoratori impiegati in
altre attività nonché lavoratori provenienti da Paesi
comunitari o extracomunitari.
5. I lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari
assunti ai sensi del presente articolo nei periodi di raccolta
di cui al comma 2 non sono computati ai fini delle quote
massime di stranieri stabilite annualmente con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni.
6. Le reciproche prestazioni tra imprenditori nonché
l'utilizzo di parenti ed affini fino al quinto grado sono
esclusi dall'applicazione del presente articolo e non sono
soggetti ad alcun obbligo di legge.
Art. 2.
(Adempimenti a carico del datore di lavoro).
1. Il datore di lavoro deve comunicare alla direzione
provinciale del lavoro competente l'avvenuta assunzione del
personale di cui all'articolo 1.
2. Per il personale assunto ai sensi delle disposizioni di
cui all'articolo 1 deve essere stipulata una polizza sulla
responsabilità civile per infortunio e morte, con una
compagnia assicurativa autorizzata all'esercizio dell'attività
sul territorio nazionale, secondo i massimali annualmente
determinati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro.
3. Il datore di lavoro è tenuto ad osservare la normativa
vigente sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.
4. La retribuzione giornaliera minima per il lavoro
occasionale in agricoltura è determinata in base ai contratti
collettivi provinciali integrativi di lavoro per gli operai
agricoli e florovivaisti.
5. Sulla retribuzione corrisposta al personale di cui
all'articolo 1 della presente legge è dovuto un contributo
nella misura del 10 per cento, riducibile ai sensi delle
disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11
marzo 1988, n. 67, come sostituito dall'articolo 11, comma 27,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore della gestione
di previdenza agricola dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale. Tale contributo è da versare in soluzione
unica entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
6. Le retribuzioni per lavoro occasionale in agricoltura
non sono soggette a ritenute IRPEF e non costituiscono base di
calcolo relativamente all'imposta regionale sulle attività
produttive.
7. Il datore di lavoro, salvo quanto previsto dalla
presente legge, è esonerato da ogni altro adempimento nei
confronti della pubblica amministrazione.
Art. 3.
(Cumulabilità dei redditi).
1. I redditi da lavoro occasionale in agricoltura di cui
alla presente legge sono cumulabili con i redditi derivanti da
ogni altro trattamento pensionistico o di quiescenza.
2. I disoccupati iscritti nelle liste di collocamento ed i
lavoratori in cassa integrazione guadagni sono tenuti a
comunicare l'avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro
occasionale in agricoltura e la remunerazione netta percepita
all'ente che eroga l'indennità di disoccupazione o di cassa
integrazione, che provvede a detrarre, il mese successivo alla
comunicazione, dall'indennità un importo pari ad un terzo
della retribuzione netta di lavoro occasionale percepita
dall'interessato.
Art. 4.
(Lavoro interinale in agricoltura).
1. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo possono
applicare sulle retribuzioni dei lavoratori interinali
occupati in agricoltura le riduzioni contributive ai sensi
delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 9 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dall'articolo 11,
comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Art. 5.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.