XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 181




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Definizione di lavoro occasionale
in agricoltura).

        1. Ai fini della presente legge la definizione di lavoro occasionale in agricoltura si applica ai rapporti di lavoro tra un imprenditore agricolo o un coltivatore diretto e personale assunto per l'espletamento dei lavori nei periodi di raccolta dei prodotti agricoli di cui al comma 2, nonché al personale assunto per fare fronte a comprovate situazioni di temporanea inabilità al lavoro da parte dell'imprenditore agricolo o del coltivatore diretto.
        2. Per periodi di raccolta dei prodotti agricoli si intendono la vendemmia, la raccolta delle olive e della frutta, le fasi di fienagione, di potatura e di dirado manuale della vite, nonché situazioni di particolari emergenze agricole.
        3. Il rapporto di lavoro occasionale di cui al presente articolo ha una durata massima di cinquanta giornate lavorative annue per dipendente.
        4. Il personale assunto nei periodi di raccolta di cui al comma 2, ad eccezione del personale assunto per fare fronte a comprovate situazioni di temporanea inabilità da parte dell'imprenditore agricolo o del coltivatore diretto, deve essere reperito nelle seguenti categorie: studenti, casalinghe, pensionati, disoccupati, lavoratori in cassa integrazione guadagni, soggetti portatori di handicap o provenienti da centri di recupero, lavoratori impiegati in altre attività nonché lavoratori provenienti da Paesi comunitari o extracomunitari.
        5. I lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari assunti ai sensi del presente articolo nei periodi di raccolta di cui al comma 2 non sono computati ai fini delle quote massime di stranieri stabilite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
        6. Le reciproche prestazioni tra imprenditori nonché l'utilizzo di parenti ed affini fino al quinto grado sono esclusi dall'applicazione del presente articolo e non sono soggetti ad alcun obbligo di legge.


Art. 2.

(Adempimenti a carico del datore di lavoro).

        1. Il datore di lavoro deve comunicare alla direzione provinciale del lavoro competente l'avvenuta assunzione del personale di cui all'articolo 1.
        2. Per il personale assunto ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1 deve essere stipulata una polizza sulla responsabilità civile per infortunio e morte, con una compagnia assicurativa autorizzata all'esercizio dell'attività sul territorio nazionale, secondo i massimali annualmente determinati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
        3. Il datore di lavoro è tenuto ad osservare la normativa vigente sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.
        4. La retribuzione giornaliera minima per il lavoro occasionale in agricoltura è determinata in base ai contratti collettivi provinciali integrativi di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti.
        5. Sulla retribuzione corrisposta al personale di cui all'articolo 1 della presente legge è dovuto un contributo nella misura del 10 per cento, riducibile ai sensi delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dall'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore della gestione di previdenza agricola dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Tale contributo è da versare in soluzione unica entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
        6. Le retribuzioni per lavoro occasionale in agricoltura non sono soggette a ritenute IRPEF e non costituiscono base di calcolo relativamente all'imposta regionale sulle attività produttive.
        7. Il datore di lavoro, salvo quanto previsto dalla presente legge, è esonerato da ogni altro adempimento nei confronti della pubblica amministrazione.


Art. 3.

(Cumulabilità dei redditi).

        1. I redditi da lavoro occasionale in agricoltura di cui alla presente legge sono cumulabili con i redditi derivanti da ogni altro trattamento pensionistico o di quiescenza.
        2. I disoccupati iscritti nelle liste di collocamento ed i lavoratori in cassa integrazione guadagni sono tenuti a comunicare l'avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro occasionale in agricoltura e la remunerazione netta percepita all'ente che eroga l'indennità di disoccupazione o di cassa integrazione, che provvede a detrarre, il mese successivo alla comunicazione, dall'indennità un importo pari ad un terzo della retribuzione netta di lavoro occasionale percepita dall'interessato.


Art. 4.

(Lavoro interinale in agricoltura).

        1. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo possono applicare sulle retribuzioni dei lavoratori interinali occupati in agricoltura le riduzioni contributive ai sensi delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dall'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.


Art. 5.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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