XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 177
Onorevoli Colleghi! - La cecità parziale, pur essendo
così definita, rappresenta una disabilità visiva molto grave,
essa, infatti, riduce la vista ad un solo ventesimo, tenendo
conto anche della possibilità di una eventuale correzione.
Tale ridotta acuità visiva consente attività praticamente
ridotte a zero senza l'ausilio di un accompagnatore; il cieco
"ventesimista", infatti, non può leggere, muoversi al buio o
nella penombra, percepire in tempo utile ostacoli in movimento
come autoveicoli, riconoscere persone, in una parola svolgere
le normali funzioni della vita in modo libero ed autonomo. In
verità, il cieco "ventesimista" potrebbe essere equiparato al
cieco assoluto da un punto vista funzionale, ma tenuto conto
che vedere la luce è pur sempre meglio che non vederla per
niente, storicamente si è ritenuto di dover differenziare gli
interventi in favore delle diverse categorie di ciechi.
Anche con la presente proposta di legge si conserva la
differenziazione tra ciechi civili assoluti e parziali, pur
ritenendo ingiusta la grande disparità economica esistente tra
ciechi assoluti civili e ciechi "ventesimisti". Un aumento
della indennità per questi ultimi, perciò, si impone e si
ritiene equo e giusto portarla al limite dell'indennità
spettante a un'altra categoria di disabili, i sordi
prelinguali, la cui indennità ammonta a circa lire 330.000.
Queste persone handicappate dell'udito hanno indubbiamente
gravi problemi nella vita di relazione, ma quelli dei ciechi
parziali non possono dirsi certo inferiori.
L'onere derivante dall'attuazione della presente proposta
di legge risulta, rapportato ai costi complessivi delle
pensioni percepite dai disabili, di lieve entità, poiché si
tratta soltanto di un piccolo aumento percentuale, che, però,
corrisponde alla volontà di tutte le forze sociali e politiche
di migliorare le condizioni dei più deboli.