XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 177




        Onorevoli Colleghi! - La cecità parziale, pur essendo così definita, rappresenta una disabilità visiva molto grave, essa, infatti, riduce la vista ad un solo ventesimo, tenendo conto anche della possibilità di una eventuale correzione. Tale ridotta acuità visiva consente attività praticamente ridotte a zero senza l'ausilio di un accompagnatore; il cieco "ventesimista", infatti, non può leggere, muoversi al buio o nella penombra, percepire in tempo utile ostacoli in movimento come autoveicoli, riconoscere persone, in una parola svolgere le normali funzioni della vita in modo libero ed autonomo. In verità, il cieco "ventesimista" potrebbe essere equiparato al cieco assoluto da un punto vista funzionale, ma tenuto conto che vedere la luce è pur sempre meglio che non vederla per niente, storicamente si è ritenuto di dover differenziare gli interventi in favore delle diverse categorie di ciechi.
        Anche con la presente proposta di legge si conserva la differenziazione tra ciechi civili assoluti e parziali, pur ritenendo ingiusta la grande disparità economica esistente tra ciechi assoluti civili e ciechi "ventesimisti". Un aumento della indennità per questi ultimi, perciò, si impone e si ritiene equo e giusto portarla al limite dell'indennità spettante a un'altra categoria di disabili, i sordi prelinguali, la cui indennità ammonta a circa lire 330.000. Queste persone handicappate dell'udito hanno indubbiamente gravi problemi nella vita di relazione, ma quelli dei ciechi parziali non possono dirsi certo inferiori.
        L'onere derivante dall'attuazione della presente proposta di legge risulta, rapportato ai costi complessivi delle pensioni percepite dai disabili, di lieve entità, poiché si tratta soltanto di un piccolo aumento percentuale, che, però, corrisponde alla volontà di tutte le forze sociali e politiche di migliorare le condizioni dei più deboli.




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