XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 177
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La speciale indennità concessa al solo titolo della
minorazione ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo
visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con
eventuale correzione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21
novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni, a decorrere
dal 1^ gennaio 2002, è equiparata all'indennità di
comunicazione al solo titolo della minorazione, concessa ai
sordi prelinguali ai sensi dell'articolo 4 della citata legge
n. 508 del 1988.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 150 miliardi annue a decorrere
dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.