XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 177




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La speciale indennità concessa al solo titolo della minorazione ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni, a decorrere dal 1^ gennaio 2002, è equiparata all'indennità di comunicazione al solo titolo della minorazione, concessa ai sordi prelinguali ai sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 508 del 1988.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 150 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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