XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 175
Onorevoli Colleghi! - La grande svolta antropologica e
sociologica che il passaggio di millennio porta con sé ha
messo a nudo le difficoltà in cui il mondo giovanile si
dibatte, privo com'è dei punti di riferimento che la famiglia
allargata tradizionale, con l'apporto di guide sicure e
stabili, poteva offrire in organico rapporto dialettico e
costruttivo con la vita sociale della comunità di
appartenenza.
Nel tempo è venuta meno anche la valenza educatrice della
scuola che, nel momento stesso in cui aumentavano le materie
di studio ed il numero e la quantità di conoscenze specifiche
e tecnico-pratiche, rinunciava in effetti al suo ruolo di
portatrice di una educazione civica dapprima affidata ad uno
striminzito libro di testo, sempre più disatteso ed inutile,
poi al civismo dei pochi insegnanti benemeriti ed isolati.
Così pure la frammentarietà dei percorsi di studio che ha
infranto con "i moduli" anche la continuità formativa del
maestro, primo artefice dell'introduzione alla vita civile e
sociale del bambino, ha contribuito a lasciare i nostri
ragazzi alla mercé di una televisione bambinaia e spesso unica
educatrice.
Consideriamo inoltre che le coppie con un solo figlio
costituiscono il 43 per cento del totale delle coppie con
figli e che l'8,1 per cento del totale delle famiglie è
costituito da famiglie monoparentali di cui un terzo ha un
solo familiare sotto i cinquantacinque anni di età e quindi
con figli giovani. Questi dati presentati alla fine del 1999
dal Centro internazionale studi famiglia danno un quadro
complessivo dei disagi esistenziali in cui si dibatte la
famiglia italiana. Essa risulta avviata verso una forzata
denatalità e demotivata nel suo ruolo di educatrice.
Il fenomeno delle cosiddette "baby gang" che investe
in modo crescente piccole e grandi città italiane, gli episodi
di aggressioni a ragazzi isolati da parte del "branco" in
contesti socialmente medio-alti o comunque senza sostanziali
difficoltà economiche, sono notizie quotidiane. Così pure le
violenze sessuali definite "ragazzate" da parte di genitori
disattenti e di amici privi di capacità critica e di
discernimento di valori, sono cose ben note alle cronache ed
ai tribunali minorili. Il degrado delle città, in cui
monumenti e giardini sono diventati esempio di scempi coperti
di scritte e sporcizia, l'abbandono e la tortura nei confronti
di barboni ed animali, accomunati nel disprezzo e nel sadismo
incosciente, sono tutti esempi del disagio giovanile che non è
solo quello appariscente dei giovani delle famiglie più povere
e disadattate, facile manovalanza della criminalità
organizzata. Occorre pertanto per i nostri giovani una nuova
educazione civile non più libresca e sterile.
Alle considerazioni già fatte bisogna aggiungere che una
forma di educazione alla vita civile era per tradizione
affidata al servizio militare o al servizio civile legato
all'obiezione di coscienza.
La legge 14 novembre 2000, n. 331, che ha riformato il
servizio militare, prevede la professionalizzazione delle
Forze armate e l'abolizione graduale dell'obbligo di leva. In
tale legge è previsto anche il servizio volontario
femminile.
Tra il 2005 ed il 2006 si arriverà pertanto alla
costituzione di un esercito di professionisti sul modello di
quello francese.
Tutto ciò porterà al depauperamento di quel valore
aggiunto che nel tempo è stato costituito dal servizio civile
legato all'obiezione di coscienza.
Mentre, per converso, gli ultimi conflitti europei e
dell'area del Mediterraneo hanno dimostrato tutta l'importanza
delle forze di pace accanto ai nostri militari impegnati sui
vari fronti di contenimento delle operazioni di guerra messe
in atto da Paesi a noi vicini.
Anche in questo caso la presente proposta di legge tiene
conto dell'apporto indispensabile di una forza di pace che
affianchi e supporti le forze militari.
L'articolo 1 stabilisce che tutti i cittadini italiani nel
primo anno che segue l'ultimo anno di studi, siano essi medi o
universitari, sono tenuti a svolgere un servizio civile presso
associazioni o enti del proprio territorio provinciale o
regionale quale avviamento all'esercizio della cittadinanza
attiva.
L'articolo 2 istituisce presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri un Ufficio nazionale per il servizio di
cittadinanza attiva, articolato in una sede centrale e sedi
regionali, e ne definisce i compiti.
L'articolo 3 stabilisce le modalità con cui si accede al
servizio di cittadinanza attiva.
L'articolo 4 delinea i diritti dei cittadini che prestano
il servizio di cittadinanza attiva.
L'articolo 5 istituisce un albo delle organizzazioni e
degli enti convenzionati per il servizio di cittadinanza
attiva e definisce i requisiti per l'iscrizione a tale
albo.
L'articolo 6 sancisce le incompatibilità e l'articolo 7 le
sanzioni; l'articolo 8 detta i criteri per l'adozione del
regolamento di attuazione della legge, recante, altresì, lo
schema tipo delle convenzioni da stipulare con enti ed
organizzazioni.
L'articolo 9 stabilisce la presentazione, da parte del
Presidente del Consiglio dei ministri, di una relazione
annuale sull'organizzazione, la gestione e lo svolgimento del
servizio per la cittadinanza attiva e l'articolo 10 istituisce
il Fondo nazionale per la cittadinanza attiva presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri.