XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 175




        Onorevoli Colleghi! - La grande svolta antropologica e sociologica che il passaggio di millennio porta con sé ha messo a nudo le difficoltà in cui il mondo giovanile si dibatte, privo com'è dei punti di riferimento che la famiglia allargata tradizionale, con l'apporto di guide sicure e stabili, poteva offrire in organico rapporto dialettico e costruttivo con la vita sociale della comunità di appartenenza.
        Nel tempo è venuta meno anche la valenza educatrice della scuola che, nel momento stesso in cui aumentavano le materie di studio ed il numero e la quantità di conoscenze specifiche e tecnico-pratiche, rinunciava in effetti al suo ruolo di portatrice di una educazione civica dapprima affidata ad uno striminzito libro di testo, sempre più disatteso ed inutile, poi al civismo dei pochi insegnanti benemeriti ed isolati.
        Così pure la frammentarietà dei percorsi di studio che ha infranto con "i moduli" anche la continuità formativa del maestro, primo artefice dell'introduzione alla vita civile e sociale del bambino, ha contribuito a lasciare i nostri ragazzi alla mercé di una televisione bambinaia e spesso unica educatrice.
        Consideriamo inoltre che le coppie con un solo figlio costituiscono il 43 per cento del totale delle coppie con figli e che l'8,1 per cento del totale delle famiglie è costituito da famiglie monoparentali di cui un terzo ha un solo familiare sotto i cinquantacinque anni di età e quindi con figli giovani. Questi dati presentati alla fine del 1999 dal Centro internazionale studi famiglia danno un quadro complessivo dei disagi esistenziali in cui si dibatte la famiglia italiana. Essa risulta avviata verso una forzata denatalità e demotivata nel suo ruolo di educatrice.
        Il fenomeno delle cosiddette "baby gang" che investe in modo crescente piccole e grandi città italiane, gli episodi di aggressioni a ragazzi isolati da parte del "branco" in contesti socialmente medio-alti o comunque senza sostanziali difficoltà economiche, sono notizie quotidiane. Così pure le violenze sessuali definite "ragazzate" da parte di genitori disattenti e di amici privi di capacità critica e di discernimento di valori, sono cose ben note alle cronache ed ai tribunali minorili. Il degrado delle città, in cui monumenti e giardini sono diventati esempio di scempi coperti di scritte e sporcizia, l'abbandono e la tortura nei confronti di barboni ed animali, accomunati nel disprezzo e nel sadismo incosciente, sono tutti esempi del disagio giovanile che non è solo quello appariscente dei giovani delle famiglie più povere e disadattate, facile manovalanza della criminalità organizzata. Occorre pertanto per i nostri giovani una nuova educazione civile non più libresca e sterile.
        Alle considerazioni già fatte bisogna aggiungere che una forma di educazione alla vita civile era per tradizione affidata al servizio militare o al servizio civile legato all'obiezione di coscienza.
        La legge 14 novembre 2000, n. 331, che ha riformato il servizio militare, prevede la professionalizzazione delle Forze armate e l'abolizione graduale dell'obbligo di leva. In tale legge è previsto anche il servizio volontario femminile.
        Tra il 2005 ed il 2006 si arriverà pertanto alla costituzione di un esercito di professionisti sul modello di quello francese.
        Tutto ciò porterà al depauperamento di quel valore aggiunto che nel tempo è stato costituito dal servizio civile legato all'obiezione di coscienza.
        Mentre, per converso, gli ultimi conflitti europei e dell'area del Mediterraneo hanno dimostrato tutta l'importanza delle forze di pace accanto ai nostri militari impegnati sui vari fronti di contenimento delle operazioni di guerra messe in atto da Paesi a noi vicini.
        Anche in questo caso la presente proposta di legge tiene conto dell'apporto indispensabile di una forza di pace che affianchi e supporti le forze militari.
        L'articolo 1 stabilisce che tutti i cittadini italiani nel primo anno che segue l'ultimo anno di studi, siano essi medi o universitari, sono tenuti a svolgere un servizio civile presso associazioni o enti del proprio territorio provinciale o regionale quale avviamento all'esercizio della cittadinanza attiva.
        L'articolo 2 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Ufficio nazionale per il servizio di cittadinanza attiva, articolato in una sede centrale e sedi regionali, e ne definisce i compiti.
        L'articolo 3 stabilisce le modalità con cui si accede al servizio di cittadinanza attiva.
        L'articolo 4 delinea i diritti dei cittadini che prestano il servizio di cittadinanza attiva.
        L'articolo 5 istituisce un albo delle organizzazioni e degli enti convenzionati per il servizio di cittadinanza attiva e definisce i requisiti per l'iscrizione a tale albo.
        L'articolo 6 sancisce le incompatibilità e l'articolo 7 le sanzioni; l'articolo 8 detta i criteri per l'adozione del regolamento di attuazione della legge, recante, altresì, lo schema tipo delle convenzioni da stipulare con enti ed organizzazioni.
        L'articolo 9 stabilisce la presentazione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di una relazione annuale sull'organizzazione, la gestione e lo svolgimento del servizio per la cittadinanza attiva e l'articolo 10 istituisce il Fondo nazionale per la cittadinanza attiva presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.




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