XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 175




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Servizio di cittadinanza attiva).

        1. I cittadini devono adempiere, nel rispetto del dovere inderogabile di solidarietà, di cui all'articolo 2 della Costituzione, entro dodici mesi dal termine degli studi superiori o degli studi universitari e comunque dopo il compimento del diciottesimo anno di età, il servizio di cittadinanza attiva, per otto ore settimanali, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi, da prestare nel territorio provinciale e regionale di loro residenza.


Art. 2.

(Ufficio nazionale per il servizio di cittadinanza
attiva).

        1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio di cittadinanza attiva, di seguito denominato "Ufficio". La dotazione organica dell'Ufficio, fissata, per il primo triennio, nel limite massimo di ottanta unità, è assicurata utilizzando le vigenti procedure in materia di mobilità del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, nonché di consulenti. L'Ufficio è articolato in una sede centrale ed in sedi regionali ed è diretto da un dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio, rinnovabile una sola volta.
        2. L'Ufficio ha i seguenti compiti:

            a) stipulare convenzioni con enti od organizzazioni pubblici e privati iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, annualmente aggiornato, per l'impiego dei cittadini, di cui all'articolo 1, in attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico ed ambientale, tutela ed incremento del patrimonio forestale, nonché promozione dell'attività sportiva, cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e solidarietà internazionale;

            b) promuovere e curare la formazione e l'addestramento dei cittadini di cui all'articolo 1, di intesa con i Ministeri interessati e con le regioni competenti per territorio, mediante l'istituzione di appositi corsi generali di preparazione al servizio di cittadinanza attiva, in particolare nell'ultimo anno di ogni corso scolastico;

            c) organizzare e gestire secondo princìpi di economicità, efficienza ed equilibrio, anche territoriale, la programmazione annuale del servizio di cittadinanza attiva, sentiti le regioni e gli enti locali;

            d) predisporre e gestire un servizio informativo di comunicazione al fine di garantire ai giovani una piena conoscenza delle disposizioni previste dalla presente legge.

        3. Ai fini dell'organizzazione e del funzionamento dell'Ufficio, nonché della definizione delle modalità di collaborazione tra l'Ufficio stesso e le regioni con riferimento a quanto previsto dal comma 2, si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.


Art. 3.

(Domanda per il servizio di cittadinanza attiva).

        1. I cittadini di cui all'articolo 1 devono presentare domanda alla sede centrale dell'Ufficio o alle sedi regionali del medesimo indicando la preferenza per gli enti o le organizzazioni pubblici e privati ove intendono svolgere il servizio di cittadinanza attiva.
        2. I cittadini di cui all'articolo 1 devono presentare la domanda per il servizio di cittadinanza attiva entro il termine dell'ultimo anno della scuola media superiore o entro il termine del secondo anno dal compimento della scuola dell'obbligo.
        3. Coloro che continuano il corso di studi dopo il secondo anno dal compimento della scuola dell'obbligo devono confermare o meno, ed in tale ultimo caso, devono indicare nuovamente, ai sensi della presente legge, gli enti o le organizzazioni pubblici o privati ove intendono svolgere il servizio di cittadinanza attiva.
        4. I cittadini di cui all'articolo 1 che continuano gli studi dopo la scuola secondaria possono richiedere di svolgere il servizio di cittadinanza attiva durante o alla fine del corso di laurea.
        5. Nell'ultimo anno del corso di studi superiori sono realizzate attività complementari ed iniziative formative al fine di conformare gli apprendimenti curricolari alle finalità della presente legge.
        6. La frequenza alle attività complementari di cui al comma 5 è fatta valere ai fini della valutazione per gli esami di Stato.


Art. 4.

(Diritti dei cittadini che prestano il servizio di
cittadinanza attiva).

        1. I cittadini che prestano il servizio di cittadinanza attiva ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali ed amministrativi, dei cittadini che svolgono attività lavorativa a tempo parziale presso pubbliche amministrazioni.
        2. Il periodo di servizio di cittadinanza attiva è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato.
        3. Il periodo di servizio di cittadinanza attiva effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici.


Art. 5.

(Albo).

        1. Presso l'Ufficio è istituito e tenuto l'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). Ad un apposito ufficio istituito presso l'amministrazione locale di residenza dei soggetti interessati è affidata la tenuta della lista dei cittadini che hanno svolto o che svolgono il servizio di cittadinanza attiva.
        2. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che intendano concorrere all'attuazione del servizio di cittadinanza attiva devono possedere i seguenti requisiti:

            a) assenza di scopo di lucro;

            b) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio di cittadinanza attiva.

        3. Gli enti ed organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda di ammissione alla convenzione all'Ufficio. Nella domanda essi devono indicare i settori di intervento di propria competenza, le sedi, i centri operativi per l'impiego dei cittadini, il numero totale dei medesimi che può essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.
        4. In nessun caso il cittadino può essere utilizzato in sostituzione del personale assunto o da assumere per obblighi di legge o statutari dell'organismo presso cui presta il servizio di cittadinanza attiva.
        5. La convenzione di cui al comma 3 è stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell'ente o dell'organizzazione e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.

Art. 6.

(Incompatibilità).

        1. Il cittadino che presta il servizio di cittadinanza attiva non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, né iscriversi a corsi od a tirocini propedeutici ad attività professionali che impediscano il normale espletamento del servizio stesso.


Art. 7.

(Sanzioni).

        1. Colui che rifiuta di svolgere il servizio di cittadinanza attiva è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.


Art. 8.

(Regolamento di attuazione).

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, adotta, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di attuazione, recante, altresì, lo schema tipo delle convenzioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.


Art. 9.

(Relazione al Parlamento).

        1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, la gestione e lo svolgimento del servizio di cittadinanza attiva, nonché sull'attuazione della presente legge.

Art. 10.

(Fondo).

        1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per la cittadinanza attiva.
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
        3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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