XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 175
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Servizio di cittadinanza attiva).
1. I cittadini devono adempiere, nel rispetto del dovere
inderogabile di solidarietà, di cui all'articolo 2 della
Costituzione, entro dodici mesi dal termine degli studi
superiori o degli studi universitari e comunque dopo il
compimento del diciottesimo anno di età, il servizio di
cittadinanza attiva, per otto ore settimanali, per un periodo
complessivo non superiore a sei mesi, da prestare nel
territorio provinciale e regionale di loro residenza.
Art. 2.
(Ufficio nazionale per il servizio di cittadinanza
attiva).
1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio di cittadinanza
attiva, di seguito denominato "Ufficio". La dotazione organica
dell'Ufficio, fissata, per il primo triennio, nel limite
massimo di ottanta unità, è assicurata utilizzando le vigenti
procedure in materia di mobilità del personale dipendente da
pubbliche amministrazioni, nonché di consulenti. L'Ufficio è
articolato in una sede centrale ed in sedi regionali ed è
diretto da un dirigente generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nominato dal Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
il quale rimane in carica per un quinquennio, rinnovabile una
sola volta.
2. L'Ufficio ha i seguenti compiti:
a) stipulare convenzioni con enti od
organizzazioni pubblici e privati iscritti nell'albo di cui
all'articolo 5, annualmente aggiornato, per l'impiego dei
cittadini, di cui all'articolo 1, in attività di assistenza,
prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale,
educazione, promozione culturale, protezione civile, difesa
ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico
ed ambientale, tutela ed incremento del patrimonio forestale,
nonché promozione dell'attività sportiva, cooperazione con i
Paesi in via di sviluppo e solidarietà internazionale;
b) promuovere e curare la formazione e
l'addestramento dei cittadini di cui all'articolo 1, di intesa
con i Ministeri interessati e con le regioni competenti per
territorio, mediante l'istituzione di appositi corsi generali
di preparazione al servizio di cittadinanza attiva, in
particolare nell'ultimo anno di ogni corso scolastico;
c) organizzare e gestire secondo princìpi di
economicità, efficienza ed equilibrio, anche territoriale, la
programmazione annuale del servizio di cittadinanza attiva,
sentiti le regioni e gli enti locali;
d) predisporre e gestire un servizio informativo
di comunicazione al fine di garantire ai giovani una piena
conoscenza delle disposizioni previste dalla presente
legge.
3. Ai fini dell'organizzazione e del funzionamento
dell'Ufficio, nonché della definizione delle modalità di
collaborazione tra l'Ufficio stesso e le regioni con
riferimento a quanto previsto dal comma 2, si provvede, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303.
Art. 3.
(Domanda per il servizio di cittadinanza attiva).
1. I cittadini di cui all'articolo 1 devono presentare
domanda alla sede centrale dell'Ufficio o alle sedi regionali
del medesimo indicando la preferenza per gli enti o le
organizzazioni pubblici e privati ove intendono svolgere il
servizio di cittadinanza attiva.
2. I cittadini di cui all'articolo 1 devono presentare la
domanda per il servizio di cittadinanza attiva entro il
termine dell'ultimo anno della scuola media superiore o entro
il termine del secondo anno dal compimento della scuola
dell'obbligo.
3. Coloro che continuano il corso di studi dopo il secondo
anno dal compimento della scuola dell'obbligo devono
confermare o meno, ed in tale ultimo caso, devono indicare
nuovamente, ai sensi della presente legge, gli enti o le
organizzazioni pubblici o privati ove intendono svolgere il
servizio di cittadinanza attiva.
4. I cittadini di cui all'articolo 1 che continuano gli
studi dopo la scuola secondaria possono richiedere di svolgere
il servizio di cittadinanza attiva durante o alla fine del
corso di laurea.
5. Nell'ultimo anno del corso di studi superiori sono
realizzate attività complementari ed iniziative formative al
fine di conformare gli apprendimenti curricolari alle finalità
della presente legge.
6. La frequenza alle attività complementari di cui al
comma 5 è fatta valere ai fini della valutazione per gli esami
di Stato.
Art. 4.
(Diritti dei cittadini che prestano il servizio di
cittadinanza attiva).
1. I cittadini che prestano il servizio di cittadinanza
attiva ai sensi della presente legge godono degli stessi
diritti, anche ai fini previdenziali ed amministrativi, dei
cittadini che svolgono attività lavorativa a tempo parziale
presso pubbliche amministrazioni.
2. Il periodo di servizio di cittadinanza attiva è
riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento
economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai
fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e
privato.
3. Il periodo di servizio di cittadinanza attiva
effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con
lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici
attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili
presso gli enti pubblici.
Art. 5.
(Albo).
1. Presso l'Ufficio è istituito e tenuto l'albo degli enti
e delle organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera a). Ad un apposito ufficio istituito
presso l'amministrazione locale di residenza dei soggetti
interessati è affidata la tenuta della lista dei cittadini che
hanno svolto o che svolgono il servizio di cittadinanza
attiva.
2. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che
intendano concorrere all'attuazione del servizio di
cittadinanza attiva devono possedere i seguenti requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) capacità organizzativa e possibilità di impiego
in rapporto al servizio di cittadinanza attiva.
3. Gli enti ed organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano
domanda di ammissione alla convenzione all'Ufficio. Nella
domanda essi devono indicare i settori di intervento di
propria competenza, le sedi, i centri operativi per l'impiego
dei cittadini, il numero totale dei medesimi che può essere
impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di
servizio.
4. In nessun caso il cittadino può essere utilizzato in
sostituzione del personale assunto o da assumere per obblighi
di legge o statutari dell'organismo presso cui presta il
servizio di cittadinanza attiva.
5. La convenzione di cui al comma 3 è stipulata sulla base
della presentazione di un preciso progetto di impiego in
rapporto alle finalità dell'ente o dell'organizzazione e nel
rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale
del cittadino.
Art. 6.
(Incompatibilità).
1. Il cittadino che presta il servizio di cittadinanza
attiva non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare
attività professionali, né iscriversi a corsi od a tirocini
propedeutici ad attività professionali che impediscano il
normale espletamento del servizio stesso.
Art. 7.
(Sanzioni).
1. Colui che rifiuta di svolgere il servizio di
cittadinanza attiva è punito con la reclusione da sei mesi a
due anni.
Art. 8.
(Regolamento di attuazione).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, adotta,
con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di
attuazione, recante, altresì, lo schema tipo delle convenzioni
di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, previa acquisizione del
parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Art. 9.
(Relazione al Parlamento).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni
anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione
sull'organizzazione, la gestione e lo svolgimento del servizio
di cittadinanza attiva, nonché sull'attuazione della presente
legge.
Art. 10.
(Fondo).
1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente
legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri il Fondo nazionale per la cittadinanza attiva.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.