XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 172
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende porre rimedio alle lacune causate dalla mancata
attuazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, istitutiva
degli asili nido e oggi ormai del tutto superata. La mancata
attuazione di tale provvedimento legislativo, dovuta
soprattutto alla impossibilità finanziaria dei comuni e delle
regioni di disporre delle risorse finanziarie necessarie, ha
creato infatti nel Paese una grave carenza. Attualmente,
infatti, solo il 5 per cento dei bambini da tre mesi a tre
anni di età può usufruire dell'asilo nido. E anche nei comuni
e nelle regioni dove è stato possibile seguire con grande
attenzione politica e sociale l'istituzione degli asili nido,
divenendo questi veri e propri servizi socio-educativi,
centinaia di nuove domande non possono essere accolte per
mancanza del numero necessario di ulteriori nidi. Eppure i
diritti dei bambini da zero a tre anni sono gli stessi dei
bambini più grandi. La formazione e l'educazione sono diritti
che valgono a partire dalla primissima infanzia.
Sono due i concetti fondamentali della presente proposta
di legge, e rappresentano delle vere novità. La prima riguarda
la gestione degli asili nido, alla quale è chiamata anche la
famiglia. La seconda riguarda la programmazione, che è estesa
dallo Stato al privato sociale e alle famiglie in maniera
paritetica. Questi due punti sono fondamentali per la
creazione di asili nido a misura di bambino, per la
valorizzazione del ruolo e della funzione della mamma e del
papà, per una moderna politica della famiglia. Soprattutto per
le mamme che lavorano e molto spesso devono allontanarsi dal
lavoro per accudire il bambino: con la presente proposta di
legge si può conciliare la vita familiare con la vita
lavorativa.
Infine, considerando che tutte le ricerche svolte dalla
scienza dell'educazione stanno a dimostrare come le prime
esperienze di vita influenzino le capacità e le abilità
proprie di ogni individuo, ciò porta necessariamente a
concludere che non si deve attendere oltre per l'emanazione di
un provvedimento che consenta di promuovere i diritti
dell'infanzia e di offrire quelle opportunità indispensabili
per un adeguato processo di sviluppo umano ed emotivo che
porti alla costruzione di personalità compiute attraverso
strutture che consentano ai bambini che si affacciano alla
vita di sperimentarsi, confrontarsi, incrementare le proprie
potenzialità e inclinazioni, sviluppare uno spirito critico
per essere un giorno autonomi. L'ordinamento giuridico deve
prendere atto che assolve alla sua funzione non solo
declamando i diritti, ma predisponendo strumenti attraverso i
quali questi diritti possano essere effettivamente goduti.
L'articolo 1 della proposta di legge definisce le finalità
del servizio, che è di interesse pubblico, e propone il pieno
sviluppo della personalità del bambino nel quadro di una
politica socio-educativa.
L'articolo 2 definisce gli obiettivi degli asili nido che
sono la formazione, lo sviluppo e la socializzazione del
bambino nella prospettiva del benessere psico-fisico; il
sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte
educative, in stretta collaborazione con la famiglia.
L'articolo 3 definisce il sistema territoriale dei
servizi, in quanto alla realizzazione del servizio concorrono
gli asili nido e i servizi integrativi, pubblici, a
finanziamento pubblico e privato. Lo Stato, attraverso le
regioni e gli enti locali, promuove la costituzione di
mini-nido presso enti, fabbriche e uffici nei quali sia
presente una percentuale di donne superiore al 30 per cento.
Tali mini-nido saranno cogestiti dagli stessi genitori.
L'articolo 4 definisce l'accesso ai servizi negli asili
nido fino a tre anni di età e pre- vede la partecipazione
degli utenti alla spe- sa di gestione di servizi in base alle
condizioni sociali e di reddito della famiglia.
L'articolo 5 prevede la partecipazione delle famiglie
attraverso modalità articolate e flessibili di incontro,
confronto, aggregazione e collaborazione, al fine di garantire
il diritto dei genitori all'educazione dei figli.
L'articolo 6 stabilisce i compiti dello Stato, al quale
spetta l'esercizio delle funzioni previste dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per la
solidarietà sociale.
L'articolo 7 definisce i compiti delle regioni.
L'articolo 8 illustra i compiti delle province.
L'articolo 9 stabilisce i compiti dei comuni.
L'articolo 10 illustra il compito delle aziende sanitarie
locali, che garantiscono la tutela e la vigilanza
igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi educativi per
la prima infanzia.
L'articolo 11 definisce le competenze e le attività del
personale degli asili nido, nonché degli educatori e degli
addetti ai servizi generali.
L'articolo 12 prevede le modalità di finanziamento della
legge mediante uno stanziamento a carico del Fondo nazionale
per le politiche sociali.
L'articolo 13, norma di chiusura, abroga la legge 6
dicembre 1971, n. 1044, e l'articolo 5 della legge 23 dicembre
1992, n. 498.