XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 172




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende porre rimedio alle lacune causate dalla mancata attuazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, istitutiva degli asili nido e oggi ormai del tutto superata. La mancata attuazione di tale provvedimento legislativo, dovuta soprattutto alla impossibilità finanziaria dei comuni e delle regioni di disporre delle risorse finanziarie necessarie, ha creato infatti nel Paese una grave carenza. Attualmente, infatti, solo il 5 per cento dei bambini da tre mesi a tre anni di età può usufruire dell'asilo nido. E anche nei comuni e nelle regioni dove è stato possibile seguire con grande attenzione politica e sociale l'istituzione degli asili nido, divenendo questi veri e propri servizi socio-educativi, centinaia di nuove domande non possono essere accolte per mancanza del numero necessario di ulteriori nidi. Eppure i diritti dei bambini da zero a tre anni sono gli stessi dei bambini più grandi. La formazione e l'educazione sono diritti che valgono a partire dalla primissima infanzia.
        Sono due i concetti fondamentali della presente proposta di legge, e rappresentano delle vere novità. La prima riguarda la gestione degli asili nido, alla quale è chiamata anche la famiglia. La seconda riguarda la programmazione, che è estesa dallo Stato al privato sociale e alle famiglie in maniera paritetica. Questi due punti sono fondamentali per la creazione di asili nido a misura di bambino, per la valorizzazione del ruolo e della funzione della mamma e del papà, per una moderna politica della famiglia. Soprattutto per le mamme che lavorano e molto spesso devono allontanarsi dal lavoro per accudire il bambino: con la presente proposta di legge si può conciliare la vita familiare con la vita lavorativa.
        Infine, considerando che tutte le ricerche svolte dalla scienza dell'educazione stanno a dimostrare come le prime esperienze di vita influenzino le capacità e le abilità proprie di ogni individuo, ciò porta necessariamente a concludere che non si deve attendere oltre per l'emanazione di un provvedimento che consenta di promuovere i diritti dell'infanzia e di offrire quelle opportunità indispensabili per un adeguato processo di sviluppo umano ed emotivo che porti alla costruzione di personalità compiute attraverso strutture che consentano ai bambini che si affacciano alla vita di sperimentarsi, confrontarsi, incrementare le proprie potenzialità e inclinazioni, sviluppare uno spirito critico per essere un giorno autonomi. L'ordinamento giuridico deve prendere atto che assolve alla sua funzione non solo declamando i diritti, ma predisponendo strumenti attraverso i quali questi diritti possano essere effettivamente goduti.
        L'articolo 1 della proposta di legge definisce le finalità del servizio, che è di interesse pubblico, e propone il pieno sviluppo della personalità del bambino nel quadro di una politica socio-educativa.
        L'articolo 2 definisce gli obiettivi degli asili nido che sono la formazione, lo sviluppo e la socializzazione del bambino nella prospettiva del benessere psico-fisico; il sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative, in stretta collaborazione con la famiglia.
        L'articolo 3 definisce il sistema territoriale dei servizi, in quanto alla realizzazione del servizio concorrono gli asili nido e i servizi integrativi, pubblici, a finanziamento pubblico e privato. Lo Stato, attraverso le regioni e gli enti locali, promuove la costituzione di mini-nido presso enti, fabbriche e uffici nei quali sia presente una percentuale di donne superiore al 30 per cento. Tali mini-nido saranno cogestiti dagli stessi genitori.
        L'articolo 4 definisce l'accesso ai servizi negli asili nido fino a tre anni di età e pre- vede la partecipazione degli utenti alla spe- sa di gestione di servizi in base alle condizioni sociali e di reddito della famiglia.
        L'articolo 5 prevede la partecipazione delle famiglie attraverso modalità articolate e flessibili di incontro, confronto, aggregazione e collaborazione, al fine di garantire il diritto dei genitori all'educazione dei figli.
        L'articolo 6 stabilisce i compiti dello Stato, al quale spetta l'esercizio delle funzioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale.
        L'articolo 7 definisce i compiti delle regioni.
        L'articolo 8 illustra i compiti delle province.
        L'articolo 9 stabilisce i compiti dei comuni.
        L'articolo 10 illustra il compito delle aziende sanitarie locali, che garantiscono la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi educativi per la prima infanzia.
        L'articolo 11 definisce le competenze e le attività del personale degli asili nido, nonché degli educatori e degli addetti ai servizi generali.
        L'articolo 12 prevede le modalità di finanziamento della legge mediante uno stanziamento a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.
        L'articolo 13, norma di chiusura, abroga la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e l'articolo 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.




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