XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 172
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. L'asilo nido è un servizio di interesse pubblico,
aperto ai bambini e alle bambine in età compresa fra i tre
mesi e i tre anni, che ha la funzione di favorire il pieno
sviluppo della personalità del bambino, nel quadro di una
politica socio-educativa, operando nel rispetto del primario
dovere e diritto dei genitori di istruire ed educare i propri
figli, come sancito dall'articolo 30, primo comma, della
Costituzione.
Art. 2.
(Obiettivi degli asili nido).
1. L'asilo nido è finalizzato ai seguenti obiettivi:
a) offrire un luogo di formazione e di sviluppo
della personalità del bambino, favorendone la socializzazione
nella prospettiva del suo benessere psico-fisico e dello
sviluppo delle sue potenzialità cognitive, affettive,
relazionali e sociali;
b) sostenere le famiglie nella cura dei figli e
nelle scelte educative.
2. Le finalità previste dal comma 1 devono essere
perseguite in stretta collaborazione con la famiglia.
Art. 3.
(Sistema territoriale dei servizi).
1. Alla realizzazione del servizio di educazione
prescolastica concorrono gli asili nido e i servizi
integrativi pubblici, a finanziamento pubblico e privato, in
modo da garantire una pluralità di offerte flessibili e
differenziate, idonee a rispondere in maniera adeguata alle
esigenze dei bambini, delle loro famiglie e delle complessive
condizioni socio-economiche del territorio.
2. Lo Stato collabora con le regioni e con gli enti
locali, promuovendo la ricerca e l'innovazione, nonché le
sperimentazioni di nuove metodologie educative nell'ambito dei
servizi di cui al comma 1.
3. Lo Stato collabora con le regioni e con gli enti
locali, promuovendo la costituzione di mini-nido presso enti o
uffici della pubblica amministrazione, nei quali sia presente
una percentuale di dipendenti di sesso femminile superiore al
30 per cento. Tali mini-nido sono cogestiti dagli stessi
genitori.
4. Lo Stato promuove interventi per favorire la
costituzione di mini-nido nell'ambito delle imprese e degli
uffici privati secondo modalità definite nei contratti
collettivi nazionali di lavoro.
Art. 4.
(Accesso ai servizi).
1. Negli asili nido e nei servizi integrativi pubblici a
finanziamento pubblico e privato l'accesso è aperto ai bambini
fino a tre anni di età, senza alcuna distinzione di sesso,
razza o religione.
2. L'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia a
gestione comunale, anche indiretta, è disciplinato con
regolamento comunale che deve, altresì, prevedere la
partecipazione degli utenti alle spese di gestione dei
servizi, attraverso forme di contribuzione economica
differenziate in relazione alle condizioni sociali e di
reddito della famiglia.
Art. 5.
(Partecipazione delle famiglie).
1. Al fine di garantire il diritto dei genitori
all'educazione dei figli, i soggetti gestori degli asili nido
assicurano la massima trasparenza nella gestione dei servizi,
prevedendo la partecipazione dei genitori alle scelte
educative e alla verifica della loro attuazione.
2. I soggetti gestori degli asili nido assicurano la
partecipazione delle famiglie attraverso modalità articolate e
flessibili di incontro, confronto, aggregazione e
collaborazione.
Art. 6.
(Compiti dello Stato).
1. Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni previste
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, nonché i poteri di indirizzo, di coordinamento
e di regolazione delle politiche a favore della prima
infanzia.
2. Le competenze dei servizi per la prima infanzia
spettano al Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro per la solidarietà sociale, che devono:
a) coordinare le politiche statali a favore della
prima infanzia;
b) definire gli obiettivi e gli indirizzi
generali, al fine di realizzare un sistema uniforme e coerente
di servizi;
c) svolgere un compito di raccordo con le regioni
e con gli altri enti locali, relativamente alla circolazione
dei dati concernenti le politiche per la prima infanzia, ai
fini della valutazione dell'efficacia dei servizi in relazione
alla spesa complessiva;
d) esercitare i poteri sostitutivi, qualora si
riscontri l'inadempienza di una o più regioni;
e) individuare i requisiti minimi organizzativi
necessari all'attuazione dei servizi;
f) determinare i requisiti e i profili
professionali del personale addetto ai servizi.
Art. 7.
(Compiti delle regioni).
1. Le regioni esercitano le seguenti funzioni:
a) definiscono gli indirizzi e i criteri generali
di programmazione per lo sviluppo e la qualificazione dei
servizi, la sperimentazione di servizi innovativi e il
coordinamento degli interventi, al fine di garantire la
realizzazione di un sistema educativo integrato e realizzare
un raccordo tra servizi educativi, scolastici, sociali e
sanitari;
b) promuovono l'esercizio associato, da parte dei
comuni, delle funzioni relative ai servizi per l'infanzia;
c) approvano e finanziano i piani provinciali di
sviluppo per la costruzione, il riadattamento, la gestione e
la qualificazione degli asili nido e dei servizi integrativi e
per la sperimentazione di servizi innovativi. A ogni singola
regione spetta determinare i tempi di realizzazione dei
singoli piani;
d) promuovono e realizzano, in accordo con gli
enti locali, modalità e strumenti di monitoraggio, di verifica
e di valutazione della qualità dei servizi e degli
interventi.
Art. 8.
(Compiti delle province).
1. Le province esercitano le seguenti funzioni:
a) adottano, in accordo con i comuni, i piani
provinciali di sviluppo e di qualificazione dei servizi per
l'infanzia;
b) promuovono, in collaborazione con i comuni,
iniziative di formazione per gli operatori dei servizi;
c) provvedono alla raccolta dei dati ed effettuano
il monitoraggio degli asili nido e dei servizi integrativi
presenti sul territorio provinciale.
Art. 9.
(Compiti dei comuni).
1. I comuni, in forma singola o associata, esercitano le
seguenti funzioni:
a) concessione dell'autorizzazione ed espletamento
della vigilanza e del controllo sui servizi e sulle strutture
per l'infanzia;
b) gestione dei servizi educativi comunali;
c) accreditamento delle strutture pubbliche e
private;
d) definizione degli interventi di costruzione,
riadattamento e qualificazione dei servizi per l'infanzia
relativi al proprio territorio;
e) attuazione, anche in collaborazione con altri
soggetti, di interventi per la formazione del personale e per
la qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia;
f) al fine di corrispondere a particolari
necessità sociali e professionali della famiglia, o in
relazione a specifiche esigenze economiche e sociali del
territorio in cui ha sede l'asilo nido, possibile previsione
di modalità organizzative e di funzionamento dei servizi
diversificate rispetto ai tempi di apertura dei servizi ed in
relazione alla loro ricettività;
g) ai fini del comma 1 dell'articolo 5,
istituzione di specifici organismi rappresentativi dei
genitori.
Art. 10.
(Compiti delle aziende sanitarie locali).
1. Le aziende sanitarie locali garantiscono la tutela e la
vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi
educativi per la prima infanzia.
Art. 11.
(Personale degli asili nido).
1. Il funzionamento e il complesso delle attività degli
asili nido e dei servizi integrativi sono assicurati dal
personale educatore e dal personale addetto ai servizi
generali.
2. Gli educatori hanno competenze relative alla cura e
all'educazione dei bambini e alle relazioni con le
famiglie.
3. Il rapporto numerico tra educatori e bambini non deve
essere superiore a sette bambini per ogni educatore.
4. L'attività del personale educatore si svolge secondo i
princìpi e le metodologie del lavoro di gruppo, in stretta
collaborazione con le famiglie, nel rispetto delle finalità
del servizio.
5. Tutti gli educatori devono essere in possesso di un
diploma di scuola media superiore a indirizzo
socio-psico-pedagogico. Sono inoltre ammessi per l'esercizio
della funzione di educatore i seguenti titoli di studio:
diploma universitario di educatore, laurea in pedagogia,
laurea in scienze dell'educazione, laurea in scienze della
formazione. Per il personale in servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge, valgono i titoli di studio
riconosciuti al momento dell'assunzione.
6. Gli addetti ai servizi generali svolgono compiti di
assistenza e di vigilanza dei bambini, di pulizia, di
preparazione dei pasti, di riordino degli ambienti e dei
materiali; collaborano inoltre con il personale educatore alla
manutenzione e alla preparazione dei materiali didattici e al
buon funzionamento dell'attività di servizio.
7. Il personale addetto ai servizi generali deve essere
provvisto della licenza di scuola dell'obbligo; il personale
addetto alla preparazione dei pasti deve essere provvisto di
specifico diploma di scuola superiore, o di titoli di servizio
che comprovino il possesso della preparazione necessaria per
la conduzione della cucina, la cottura e il confezionamento
del cibo.
Art. 12.
(Fondi per gli asili nido).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede a carico dello stanziamento relativo al
Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo
133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13.
(Abrogazioni).
1. La legge 6 dicembre 1971, n. 1044, è abrogata.
2. L'articolo 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è
abrogato.