XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 172




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. L'asilo nido è un servizio di interesse pubblico, aperto ai bambini e alle bambine in età compresa fra i tre mesi e i tre anni, che ha la funzione di favorire il pieno sviluppo della personalità del bambino, nel quadro di una politica socio-educativa, operando nel rispetto del primario dovere e diritto dei genitori di istruire ed educare i propri figli, come sancito dall'articolo 30, primo comma, della Costituzione.


Art. 2.

(Obiettivi degli asili nido).

        1. L'asilo nido è finalizzato ai seguenti obiettivi:

                a) offrire un luogo di formazione e di sviluppo della personalità del bambino, favorendone la socializzazione nella prospettiva del suo benessere psico-fisico e dello sviluppo delle sue potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;

                b) sostenere le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.

        2. Le finalità previste dal comma 1 devono essere perseguite in stretta collaborazione con la famiglia.


Art. 3.

(Sistema territoriale dei servizi).

        1. Alla realizzazione del servizio di educazione prescolastica concorrono gli asili nido e i servizi integrativi pubblici, a finanziamento pubblico e privato, in modo da garantire una pluralità di offerte flessibili e differenziate, idonee a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini, delle loro famiglie e delle complessive condizioni socio-economiche del territorio.
        2. Lo Stato collabora con le regioni e con gli enti locali, promuovendo la ricerca e l'innovazione, nonché le sperimentazioni di nuove metodologie educative nell'ambito dei servizi di cui al comma 1.
        3. Lo Stato collabora con le regioni e con gli enti locali, promuovendo la costituzione di mini-nido presso enti o uffici della pubblica amministrazione, nei quali sia presente una percentuale di dipendenti di sesso femminile superiore al 30 per cento. Tali mini-nido sono cogestiti dagli stessi genitori.
        4. Lo Stato promuove interventi per favorire la costituzione di mini-nido nell'ambito delle imprese e degli uffici privati secondo modalità definite nei contratti collettivi nazionali di lavoro.


Art. 4.

(Accesso ai servizi).

        1. Negli asili nido e nei servizi integrativi pubblici a finanziamento pubblico e privato l'accesso è aperto ai bambini fino a tre anni di età, senza alcuna distinzione di sesso, razza o religione.
        2. L'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia a gestione comunale, anche indiretta, è disciplinato con regolamento comunale che deve, altresì, prevedere la partecipazione degli utenti alle spese di gestione dei servizi, attraverso forme di contribuzione economica differenziate in relazione alle condizioni sociali e di reddito della famiglia.


Art. 5.

(Partecipazione delle famiglie).

        1. Al fine di garantire il diritto dei genitori all'educazione dei figli, i soggetti gestori degli asili nido assicurano la massima trasparenza nella gestione dei servizi, prevedendo la partecipazione dei genitori alle scelte educative e alla verifica della loro attuazione.
        2. I soggetti gestori degli asili nido assicurano la partecipazione delle famiglie attraverso modalità articolate e flessibili di incontro, confronto, aggregazione e collaborazione.


Art. 6.

(Compiti dello Stato).

        1. Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, nonché i poteri di indirizzo, di coordinamento e di regolazione delle politiche a favore della prima infanzia.
        2. Le competenze dei servizi per la prima infanzia spettano al Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, che devono:

                a) coordinare le politiche statali a favore della prima infanzia;

                b) definire gli obiettivi e gli indirizzi generali, al fine di realizzare un sistema uniforme e coerente di servizi;

                c) svolgere un compito di raccordo con le regioni e con gli altri enti locali, relativamente alla circolazione dei dati concernenti le politiche per la prima infanzia, ai fini della valutazione dell'efficacia dei servizi in relazione alla spesa complessiva;

                d) esercitare i poteri sostitutivi, qualora si riscontri l'inadempienza di una o più regioni;

                e) individuare i requisiti minimi organizzativi necessari all'attuazione dei servizi;

                f) determinare i requisiti e i profili professionali del personale addetto ai servizi.

Art. 7.

(Compiti delle regioni).

        1. Le regioni esercitano le seguenti funzioni:

                a) definiscono gli indirizzi e i criteri generali di programmazione per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, la sperimentazione di servizi innovativi e il coordinamento degli interventi, al fine di garantire la realizzazione di un sistema educativo integrato e realizzare un raccordo tra servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari;

                b) promuovono l'esercizio associato, da parte dei comuni, delle funzioni relative ai servizi per l'infanzia;

                c) approvano e finanziano i piani provinciali di sviluppo per la costruzione, il riadattamento, la gestione e la qualificazione degli asili nido e dei servizi integrativi e per la sperimentazione di servizi innovativi. A ogni singola regione spetta determinare i tempi di realizzazione dei singoli piani;

                d) promuovono e realizzano, in accordo con gli enti locali, modalità e strumenti di monitoraggio, di verifica e di valutazione della qualità dei servizi e degli interventi.


Art. 8.

(Compiti delle province).

        1. Le province esercitano le seguenti funzioni:

                a) adottano, in accordo con i comuni, i piani provinciali di sviluppo e di qualificazione dei servizi per l'infanzia;

                b) promuovono, in collaborazione con i comuni, iniziative di formazione per gli operatori dei servizi;

                c) provvedono alla raccolta dei dati ed effettuano il monitoraggio degli asili nido e dei servizi integrativi presenti sul territorio provinciale.


Art. 9.

(Compiti dei comuni).

        1. I comuni, in forma singola o associata, esercitano le seguenti funzioni:

                a) concessione dell'autorizzazione ed espletamento della vigilanza e del controllo sui servizi e sulle strutture per l'infanzia;

                b) gestione dei servizi educativi comunali;

                c) accreditamento delle strutture pubbliche e private;

                d) definizione degli interventi di costruzione, riadattamento e qualificazione dei servizi per l'infanzia relativi al proprio territorio;

                e) attuazione, anche in collaborazione con altri soggetti, di interventi per la formazione del personale e per la qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia;

                f) al fine di corrispondere a particolari necessità sociali e professionali della famiglia, o in relazione a specifiche esigenze economiche e sociali del territorio in cui ha sede l'asilo nido, possibile previsione di modalità organizzative e di funzionamento dei servizi diversificate rispetto ai tempi di apertura dei servizi ed in relazione alla loro ricettività;

                g) ai fini del comma 1 dell'articolo 5, istituzione di specifici organismi rappresentativi dei genitori.


Art. 10.

(Compiti delle aziende sanitarie locali).

        1. Le aziende sanitarie locali garantiscono la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi educativi per la prima infanzia.

Art. 11.

(Personale degli asili nido).

        1. Il funzionamento e il complesso delle attività degli asili nido e dei servizi integrativi sono assicurati dal personale educatore e dal personale addetto ai servizi generali.
        2. Gli educatori hanno competenze relative alla cura e all'educazione dei bambini e alle relazioni con le famiglie.
        3. Il rapporto numerico tra educatori e bambini non deve essere superiore a sette bambini per ogni educatore.
        4. L'attività del personale educatore si svolge secondo i princìpi e le metodologie del lavoro di gruppo, in stretta collaborazione con le famiglie, nel rispetto delle finalità del servizio.
        5. Tutti gli educatori devono essere in possesso di un diploma di scuola media superiore a indirizzo socio-psico-pedagogico. Sono inoltre ammessi per l'esercizio della funzione di educatore i seguenti titoli di studio: diploma universitario di educatore, laurea in pedagogia, laurea in scienze dell'educazione, laurea in scienze della formazione. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono i titoli di studio riconosciuti al momento dell'assunzione.
        6. Gli addetti ai servizi generali svolgono compiti di assistenza e di vigilanza dei bambini, di pulizia, di preparazione dei pasti, di riordino degli ambienti e dei materiali; collaborano inoltre con il personale educatore alla manutenzione e alla preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento dell'attività di servizio.
        7. Il personale addetto ai servizi generali deve essere provvisto della licenza di scuola dell'obbligo; il personale addetto alla preparazione dei pasti deve essere provvisto di specifico diploma di scuola superiore, o di titoli di servizio che comprovino il possesso della preparazione necessaria per la conduzione della cucina, la cottura e il confezionamento del cibo.

Art. 12.

(Fondi per gli asili nido).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento relativo al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 13.

(Abrogazioni).

        1. La legge 6 dicembre 1971, n. 1044, è abrogata.
        2. L'articolo 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è abrogato.



Frontespizio Relazione