XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 169




        Onorevoli Colleghi! - La necessità di incrementare il mercato delle locazioni di immobili urbani non abitativi - in particolare, con destinazioni commerciali - è sempre più avvertita a causa della sua progressiva sclerosi. Si rende necessario rimuovere strumenti legislativi fortemente datati, che sono stati e continuano vieppiù ad essere causa di stasi, perché si oppongono alla progressiva liberalizzazione del settore che è auspicata da un vastissimo arco di forze politiche. Risulta quindi utile prevedere da un lato disposizioni agili (come quelle codicistiche) e dall'altro strumenti conciliativi.
        Per vitalizzare il comparto si prevede la parziale delegificazione delle norme speciali che attualmente lo regolano e lo comprimono, specificando, all'articolo 1 della proposta di legge, che la disciplina è quella del codice civile, che lascia alle parti ampia libertà di trovare l'equo punto di incontro fra le diverse esigenze. E' garantita al conduttore una proroga triennale, con la possibilità di procedere ad un adeguamento del canone ove esso risulti palesemente fuori mercato.
        Con l'articolo 2 si lasciano in vigore alcune norme della legge 27 luglio 1978, n. 392, cosiddetta "dell'equo canone" relative all'indennità di avviamento, alla cessione e successione del contratto, alla prelazione e al riscatto. Si prevede tuttavia la possibilità per il conduttore di scegliere per la proroga della durata del contratto in luogo della corresponsione dell'indennità per la perdita dell'avviamento.
        L'articolo 3 prevede di istituire commissioni di conciliazione per superare eventuali contrasti insorti fra le parti. Tali commissioni fanno capo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in quanto enti di sicura rilevanza, di ampia rappresentatività economica e sociale, di competenza territoriale atta all'istituzione di organismi conciliativi.




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