XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 169
Onorevoli Colleghi! - La necessità di incrementare il
mercato delle locazioni di immobili urbani non abitativi - in
particolare, con destinazioni commerciali - è sempre più
avvertita a causa della sua progressiva sclerosi. Si rende
necessario rimuovere strumenti legislativi fortemente datati,
che sono stati e continuano vieppiù ad essere causa di stasi,
perché si oppongono alla progressiva liberalizzazione del
settore che è auspicata da un vastissimo arco di forze
politiche. Risulta quindi utile prevedere da un lato
disposizioni agili (come quelle codicistiche) e dall'altro
strumenti conciliativi.
Per vitalizzare il comparto si prevede la parziale
delegificazione delle norme speciali che attualmente lo
regolano e lo comprimono, specificando, all'articolo 1 della
proposta di legge, che la disciplina è quella del codice
civile, che lascia alle parti ampia libertà di trovare l'equo
punto di incontro fra le diverse esigenze. E' garantita al
conduttore una proroga triennale, con la possibilità di
procedere ad un adeguamento del canone ove esso risulti
palesemente fuori mercato.
Con l'articolo 2 si lasciano in vigore alcune norme della
legge 27 luglio 1978, n. 392, cosiddetta "dell'equo canone"
relative all'indennità di avviamento, alla cessione e
successione del contratto, alla prelazione e al riscatto. Si
prevede tuttavia la possibilità per il conduttore di scegliere
per la proroga della durata del contratto in luogo della
corresponsione dell'indennità per la perdita
dell'avviamento.
L'articolo 3 prevede di istituire commissioni di
conciliazione per superare eventuali contrasti insorti fra le
parti. Tali commissioni fanno capo alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura in quanto enti di sicura
rilevanza, di ampia rappresentatività economica e sociale, di
competenza territoriale atta all'istituzione di organismi
conciliativi.