XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 169
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Disposizioni relative ai contratti di locazione per
immobili urbani ad uso diverso da quello di abitazione).
1. Le locazioni di immobili urbani ad uso diverso da
quello di abitazione sono stipulate secondo le norme del
codice civile ove non derogate dalla presente legge.
2. Alla scadenza del contratto, il conduttore ha diritto
al rinnovo per la durata di tre anni alle stesse condizioni
contrattuali. In caso di evidente non corrispondenza del
canone alle condizioni di mercato, le parti possono, sia
congiuntamente sia disgiuntamente, ricorrere alle commissioni
conciliative di cui all'articolo 3 che, in mancanza di accordo
e ricorrendo le condizioni di cui al presente periodo, possono
dichiarare cessata la locazione salva l'applicazione di quanto
previsto all'articolo 2, comma 2.
Art. 2.
(Indennità
per la perdita di avviamento).
1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente
legge continuano ad applicarsi gli articoli da 34 a 41 della
legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
2. Al termine del periodo di rinnovo del contratto di cui
al comma 2 dell'articolo 1, il conduttore può optare per la
proroga di diciotto mesi della durata del contratto in
sostituzione della corresponsione dell'indennità per la
perdita dell'avviamento.
Art. 3.
(Commissioni conciliative).
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il presidente di ciascuna camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura nomina una commissione
conciliativa composta da quattro membri scelti fra esperti del
settore nonché dal presidente camerale o da un suo delegato,
che la presiede.
2. Dinanzi alle commissioni conciliative le parti possono
farsi assistere dalle associazioni della proprietà edilizia e
dei conduttori maggiormente rappresentative a livello
provinciale.
3. Nella Valle d'Aosta si intende sostituito al presidente
della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura il presidente della giunta regionale.