XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 167




        Onorevoli Colleghi! - La legge n. 108 del 1996, e successive modificazioni, rispondeva al lodevole intento di fronteggiare il fenomeno dell'usura, divenuto a decorrere in particolare dagli anni novanta di evidente rilevanza sociale, intervenendo sia con misure preventive nel campo della politica creditizia, sia con misure repressive per combattere con maggiore efficacia l'attività usuraria della grande e della piccola criminalità.
        Tra le misure preventive, che consentano un più agevole accesso al credito, devono indubbiamente inquadrarsi le disposizioni contenute nell'articolo 17 della legge in esame, che prevedono la possibilità di accordare la riabilitazione a quanti, pur avendo subìto un protesto, abbiano adempiuto all'obbligazione, una volta che sia decorso un anno dal protesto stesso.
        La normativa contenuta nell'articolo 17 non è stata oggetto di particolare approfondimento durante i lavori preparatori: compare agli atti parlamentari per la prima volta il 22 febbraio 1996, in un emendamento dei senatori Senese, Russo, ed altri; è oggetto di un'osservazione del senatore Barra nel corso dell'esame in sede consultiva della VI Commissione (Finanze) (che giudica la possibilità di riabilitazione "poco più di una presa in giro", ritenendo ben difficile che il soggetto "abbia accumulato un solo protesto"); è stata approvata nell'attuale formulazione, dopo che, durante l'esame in Commissione in sede legislativa, era stato respinto un emendamento interamente soppressivo del deputato Paleari.
        I lavori preparatori della legge n. 108 del 1996 non offrono quindi spunti interpretativi della vigente normativa e non smentiscono esplicitamente l'interpretazione restrittiva che si desume dal tenore dell'intervento del senatore Barra, sopra riportato, secondo cui la riabilitazione potrebbe essere accordata solo in presenza di soggetti con un unico protesto. Tuttavia tale interpretazione non sembra condivisibile, in quanto al termine "ulteriore" non deve essere attribuito un significato equivalente ad "altro", ma quello più appropriato di "successivo" (vedi Dizionario della lingua italiana, Devoto-Oli, Editore Le Monnier). Peraltro, l'interpretazione data dal senatore Barra porterebbe ad un'ingiustificata disparità di trattamento fra coloro che ottengano tempestivamente la riabilitazione dopo il primo protesto (che, dovendosi considerare "a tutti gli effetti" come mai avvenuto, non impedirebbe al protestato di godere della riabilitazione più volte) e quanti si trovano invece con più protesti già elevati a loro carico, prima dell'approvazione della legge n. 108 del 1996.
        Pertanto, allo stato attuale, chi intenda avvalersi del beneficio della riabilitazione pur avendo subìto più protesti, sempre che si trovi nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 17, deve iniziare dall'ultimo protesto e, solo dopo aver ottenuto la riabilitazione per questo, può richiedere lo stesso beneficio per il protesto immediatamente precedente in ordine di tempo, procedendo poi a tappe forzate fino alla eventuale "cancellazione" di tutti i protesti.
        Un simile procedimento richiede evidentemente tempi lunghi e spese notevoli, con la conseguenza di vanificare la lodevole ratio ispiratrice della disposizione in esame, identificabile nell'intento di facilitare l'accesso al credito anche a quei soggetti che, pur avendo subìto protesti, abbiano adempiuto all'obbligazione e dimostrato, con il decorso di un anno senza ulteriori protesti, di aver superato la crisi economica che aveva dato causa all'inadempimento.
        Al fine di ovviare a qualsiasi dubbio interpretativo e di ridurre i tempi ed i costi del procedimento diretto alla riabilitazione, appare opportuno integrare l'articolo 17 della legge n. 108 del 1996 con un comma 6-bis.1 che preveda la possibilità di ottenere la riabilitazione (ferme restando tutte le condizioni richieste nel comma 1), con unica istanza, anche per più protesti, quantomeno se compresi in uno spazio temporale non superiore al triennio.




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