XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 167
Onorevoli Colleghi! - La legge n. 108 del 1996, e
successive modificazioni, rispondeva al lodevole intento di
fronteggiare il fenomeno dell'usura, divenuto a decorrere in
particolare dagli anni novanta di evidente rilevanza sociale,
intervenendo sia con misure preventive nel campo della
politica creditizia, sia con misure repressive per combattere
con maggiore efficacia l'attività usuraria della grande e
della piccola criminalità.
Tra le misure preventive, che consentano un più agevole
accesso al credito, devono indubbiamente inquadrarsi le
disposizioni contenute nell'articolo 17 della legge in esame,
che prevedono la possibilità di accordare la riabilitazione a
quanti, pur avendo subìto un protesto, abbiano adempiuto
all'obbligazione, una volta che sia decorso un anno dal
protesto stesso.
La normativa contenuta nell'articolo 17 non è stata
oggetto di particolare approfondimento durante i lavori
preparatori: compare agli atti parlamentari per la prima volta
il 22 febbraio 1996, in un emendamento dei senatori Senese,
Russo, ed altri; è oggetto di un'osservazione del senatore
Barra nel corso dell'esame in sede consultiva della VI
Commissione (Finanze) (che giudica la possibilità di
riabilitazione "poco più di una presa in giro", ritenendo ben
difficile che il soggetto "abbia accumulato un solo
protesto"); è stata approvata nell'attuale formulazione, dopo
che, durante l'esame in Commissione in sede legislativa, era
stato respinto un emendamento interamente soppressivo del
deputato Paleari.
I lavori preparatori della legge n. 108 del 1996 non
offrono quindi spunti interpretativi della vigente normativa e
non smentiscono esplicitamente l'interpretazione restrittiva
che si desume dal tenore dell'intervento del senatore Barra,
sopra riportato, secondo cui la riabilitazione potrebbe essere
accordata solo in presenza di soggetti con un unico protesto.
Tuttavia tale interpretazione non sembra condivisibile, in
quanto al termine "ulteriore" non deve essere attribuito un
significato equivalente ad "altro", ma quello più appropriato
di "successivo" (vedi Dizionario della lingua italiana,
Devoto-Oli, Editore Le Monnier). Peraltro, l'interpretazione
data dal senatore Barra porterebbe ad un'ingiustificata
disparità di trattamento fra coloro che ottengano
tempestivamente la riabilitazione dopo il primo protesto (che,
dovendosi considerare "a tutti gli effetti" come mai avvenuto,
non impedirebbe al protestato di godere della riabilitazione
più volte) e quanti si trovano invece con più protesti già
elevati a loro carico, prima dell'approvazione della legge n.
108 del 1996.
Pertanto, allo stato attuale, chi intenda avvalersi del
beneficio della riabilitazione pur avendo subìto più protesti,
sempre che si trovi nelle condizioni previste dal comma 1
dell'articolo 17, deve iniziare dall'ultimo protesto e, solo
dopo aver ottenuto la riabilitazione per questo, può
richiedere lo stesso beneficio per il protesto immediatamente
precedente in ordine di tempo, procedendo poi a tappe forzate
fino alla eventuale "cancellazione" di tutti i protesti.
Un simile procedimento richiede evidentemente tempi lunghi
e spese notevoli, con la conseguenza di vanificare la lodevole
ratio ispiratrice della disposizione in esame,
identificabile nell'intento di facilitare l'accesso al credito
anche a quei soggetti che, pur avendo subìto protesti, abbiano
adempiuto all'obbligazione e dimostrato, con il decorso di un
anno senza ulteriori protesti, di aver superato la crisi
economica che aveva dato causa all'inadempimento.
Al fine di ovviare a qualsiasi dubbio interpretativo e di
ridurre i tempi ed i costi del procedimento diretto alla
riabilitazione, appare opportuno integrare l'articolo 17 della
legge n. 108 del 1996 con un comma 6-bis.1 che preveda
la possibilità di ottenere la riabilitazione (ferme restando
tutte le condizioni richieste nel comma 1), con unica istanza,
anche per più protesti, quantomeno se compresi in uno spazio
temporale non superiore al triennio.