XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 167




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è inserito il seguente:

        "6-bis.1. Sempre che sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1, è consentita la presentazione di un'unica istanza di riabilitazione anche in riferimento a più protesti, purché compresi nello spazio temporale di un triennio".



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