XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 167
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 17 della legge
7 marzo 1996, n. 108, è inserito il seguente:
"6-bis.1. Sempre che sussistano tutte le condizioni
indicate nel comma 1, è consentita la presentazione di
un'unica istanza di riabilitazione anche in riferimento a più
protesti, purché compresi nello spazio temporale di un
triennio".